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0.132.163.1

Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul tracciato dei confine fra i due Stati Conchiuso il 20 luglio 1970 Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 1972 Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 agosto 1972 Entrato in vigore il 16 settembre 1972

RU 1972 2067; FF 1971 Il 213

Traduzione1

(Stato 16 settembre 1972)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,

desiderose di stabilire un tracciato dei confine tra il Piz Lad e il lago di Costanza, hanno deciso, a questo scopo, di concludere il trattato e hanno designato come plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 12

Il tracciato dei confine fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria è determinato:

  1. sulla tratta principale Grigioni‑Tirolo (tra il punto di confine comune ai tre Paesi sul Piz Lad e la «Dreiländerspitze») da la descrizione del confine (allegato 1), le coordinate dei punti di confine (allegato 2), i fogli n. 1179, 1159, 1178 e 1198 della carta in scala 1: 25 000 dei confine fra l’Austria e la Svizzera (allegato 3) e inoltre sulla tratta Altfinstermünz‑Martinbrück dalla linea mediana dell’Inn come nelle 14 foto aeree n. 7097 a 7110, del 21 settembre 1966 (allegato 4),
    sulla tratta Schalklhof‑Altfinstermünz dal piano particolareggiato in scala 1: 10 000 allegato al foglio n. 1179 della carta in scala 1: 25 000 del confine fra l’Austria e la Svizzera (allegato 5), sulle tratte Schalklbach, Spisser Mühle e Malfrag fino al punto di confine numero 8 dalla linea mediana come nelle 12 foto aeree n. 7083 a 7094 del 21 settembre 1966, le 20 foto aeree n. 6062 a 6069 e 6074 a 6085 del 19 luglio 1967 e le due foto aeree n. 6217 e 6218 dell’8 agosto 1967, linea che passa fra la riva sinistra e quella destra dei ruscelli di Schalkl, di Zander e di Malfrag prima che incominci il declivio (allegato 6);
  2. sul tratto principale Grigioni‑Vorarlberg (tra la «Dreiländerspitze» e il punto di confine Naafkopf comune a tre Paesi), da la descrizione del confine (allegato 7), le coordinate dei punti di confine (allegato 8) e i fogli n. 1198, 1178, 1177, 1157 e 1156 della carta in scala 1: 25 000 del confine fra l’Austria e la Svizzera (allegato 9);
  3. sulla tratta principale San Gallo‑Vorarlberg (tra il punto di confine comune ai tre Paesi di cui il Principato di Liechtenstein nel Reno e la foce del vecchio Reno nel lago di Costanza) a.sulla tratta punto di confine comune a tre Paesi – inizio dell’intersezione di Diepoldsau (tratta a valle del ponte di confine comune ai tre Paesi – confluente dell’Ill e corso superiore del Reno) dala descrizione del confine (allegato 10),le coordinate dei punti di confine (allegato 11) come anchei fogli n. 1115, 1116 e 1096 della carta in scala 1: 25 000 del confine fra l’Austria e la Svizzera (allegato 12);b.sulla tratta della curva del vecchio Reno a Hohenems dala descrizione del confine (allegato 13),le coordinate dei punti di confine (allegato 14) come anchedal piano particolareggiato in scala 1: 5000 (allegato 15);c.sulla tratta della sezione intermedia del Reno (fine dell’intersezione di Diepoldsau – inizio dell’intersezione di Fussach) dala descrizione del confine (allegato 16),le coordinate dei punti di confine (allegato 17) ei fogli n. 1096 e 1076 della carta in scala 1: 25 000 del confine fra l’Austria e la Svizzera (allegato 18);d.sulla tratta di Bruggerhorn dala descrizione dei confine (allegato 19),le coordinate dei punti di confine (allegato 20) come ancheil piano particolareggiato in scala 1 : 5000 (allegato 21) ee.sulla tratta del vecchio Reno fra Bruggerhorn e il lago di Costanza da la descrizione del confine (allegato 22),le coordinate dei punti di confine (allegato 23), come anche il piano particolareggiato in scala 1: 5000 (allegato 24).

I documenti menzionati al capoverso 1 costituiscono la totalità degli atti relativi al confine e, come tali, fanno parte integrante del presente trattato.

Il presente trattato non concerne il confine nel lago di Costanza.

Art. 2

I territori di una superficie di circa 16,1 ha che, sul fondamento dell’articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere a e c, sottostanno alla sovranità territoriale della Confederazione Svizzera, divengono proprietà, esente da oneri, del Canton San Gallo. 1 territori di una superficie di circa 6,4 ha che, sul fondamento dell’articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere a e c soggiacciono alla sovranità territoriale della Repubblica d’Austria, e i territori di una superficie di circa 9,7 ha che, sul fondamento delle stesse disposizioni, sono sottoposti per compensazione alla sovranità territoriale della Repubblica d’Austria, divengono proprietà, esente da oneri, della Repubblica d’Austria («Bund»).

I terzi che, per il trasferimento di proprietà esenti da oneri, fossero eventualmente lesi nei propri diritti sulle proprietà trasferite non possono far valere alcuna pretesa contro lo Stato cui spettano le proprietà di cui si tratta.

Art. 3

Il confine delimita la sovranità territoriale degli Stati contraenti sulla superficie dei suolo, nello spazio aereo soprastante detto confine come anche nel sottosuolo. Detto principio vale segnatamente per il tracciato del confine che attraversi qualsiasi costruzione in superficie o sotterranea.

Art. 4

Il confine stabilito nell’articolo 1 è invariabile anche nei punti dove attraversa acque.

Art. 5

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente trattato devono essere composte dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Se una controversia non può essere composta in tal modo, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale su domanda di uno degli Stati contraenti.

Il tribunale arbitrale è costituito di volta in volta; ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri cooptano un superarbitro, cittadino di uno Stato terzo, designato dai Governi degli Stati contraenti. I membri devono essere designati entro un termine di due mesi, il superarbitro entro un termine di tre mesi dal momento che uno degli Stati contraenti ha comunicato all’altro l’intenzione di comporre la controversia davanti a un tribunale arbitrale.

Ove siano disattesi i termini menzionati al capoverso 3, ciascuno degli Stati contraenti può, in mancanza di altra convenzione, chiedere al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle nomine necessarie. Se il presidente possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o se è impedito da un’altra ragione, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente possiede parimenti la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o è parimenti impedito, il membro della Corte di rango più elevato e che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti procede alle nomine.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente si assume le spese inerenti all’arbitro che nomina, come anche le spese di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale; le spese concernenti il superarbitro, come anche le altre spese, sono sopportate in parti uguali da entrambi gli Stati contraenti. Per il rimanente, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

A domanda dei tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti concedono l’assistenza giudiziaria per quanto concerne la citazione e l’audizione di testimoni e periti applicando, per analogia, le convenzioni vigenti fra gli Stati contraenti riguardanti l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Art. 6

Con il presente trattato sono abrogate tutte le convenzioni precedenti fra gli Stati contraenti riguardanti la frontiera austro‑svizzera.

Art. 7

La determinazione della frontiera comune e la manutenzione dei termini sono oggetto di una convenzione speciale.

Art. 8

Il presente trattato deve essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati a Berna non appena possibile.

Il presente trattato entra in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

Il presente trattato non può essere disdetto.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Vienna, il 20 luglio 1970, in due esemplari originali nella lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

Escher

Rudolf Kirchschläger