Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà l’Imperatore de’Francesi,
animati dal desiderio di mettere un termine alle discussioni agitantisi dal 1815 in poi tra la Svizzera e la Francia intorno al possesso della Valle di Dappes,
hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali hanno di comune accordo adottato gli articoli seguenti:
Art.
I
La Francia cede alla Confederazione Svizzera, da aggiungersi allo Stato di Vaud, un territorio di equivalente superficie, stendentesi dal punto di biforcazione delle strade di St. Cergues e della Faucille lungo la pendice di Noirmont sino al limite del distretto della Valle di Joux, nella direzione indicata in generale nel piano qui annesso . La strada di St. Cergues, cominciando dal luogo detto la Cure è compresa in questa cessione.
La Confederazione Svizzera abbandona e la Francia riprende il possesso e la piena sovranità di quella parte della Valle di Dappes che comprende:
- il Mont des Tuffes e i suoi versanti sino e compresa la strada da les Rousses a la Faucille;
- una lista di terra a levante di questa strada della larghezza media di circa 500 piedi svizzeri, ossia 150 metri, nella direzione indicata in generale nel piano annesso al presente Trattato.
Art.
II
Sulle porzioni di territorio designate nel precedente articolo non potrà essere eretta opera militare di sorta.
Art.
III
Gli abitanti originari di quella parte della Valle di Dappes che in virtù del presente Trattato passa alla Francia, rimarranno Francesi, a meno che nel termine di un anno non dichiarino di voler attenersi alla nazionalità Svizzera, nel qual caso essi potranno conservare il loro domicilio sul territorio dell’Impero. Gli abitanti originari della parte ceduta dalla Francia alla Confederazione Svizzera, rimarranno Svizzeri, a meno che nel medesimo termine non dichiarino di voler attenersi alla nazionalità Francese, nel qual caso essi potranno conservare il loro domicilio sul territorio Svizzero.
Art.
IV
La strada attuale che passa per le così dette Landes sarà riattata in modo da renderla carrozzabile, stabilendo una comunicazione diretta tra la strada di St. Cergues al suo punto di congiunzione con quella della Faucille presso la Cure e la strada di Bois d’Amont presso Les Bertets. Questi lavori saranno terminati nel termine di due anni contando dal giorno dello scambio delle ratifiche, e di questa nuova strada ciascuna delle due Parti contraenti assumerà le spese di costruzione e di manutenzione del tronco che viene a passare sul suo territorio rispettivo.
Art.
V
Le comunicazioni del distretto vodese della Valle di Joux con St. Cergues per la via di Bois d’Amont saranno esenti di qualsiasi diritto di transito, di dazio e di dogana. La corrispondenza postale fra i medesimi punti e le corse postali che l’Amministrazione Svizzera delle poste troverà conveniente di stabilire sulla strada medesima non saranno soggette a pagamento nè di tassa nè di diritto alcuno pel passaggio sul territorio francese.
Art.
VI
Finchè non sia conclusa la convenzione prevista dall’art. VIII del Trattato del 18 luglio 1828 per sistemare il modo di governo e godimento delle selve e de boschi contermini, i proprietari di boschi e selve sui territori rispettivamente ceduti, avranno il diritto di esercitarne il libero godimento e il trasporto de’ prodotti. La medesima facoltà dovrà valere per riguardo ai fieni ed agli altri prodotti delle parti di territorio rispettivamente cedute.
Art.
VII
Il presente Trattato non porterà pregiudizio alcuno ai diritti acquisiti sino al momento dello scambio delle ratifiche e risultanti da contratti autentici o da decisioni giudiziarie aventi un carattere definitivo, conchiusi o rilasciati a favore di terzi tanto in Isvizzera che in Francia.
Art.
VIII
Le Parti contraenti nomineranno de’ Commissari onde determinare esattamente‑ sopra luogo la nuova linea di confine a norma del presente Trattato, col maggior possibile riguardo alle circostanze locali e alla divisione delle proprietà, piantare i termini, e stendere un regolare processo verbale del loro operato. Questo processo verbale sarà considerato come parte di quello che fu steso dai Commissari Francesi e Svizzeri incaricati di determinare il confine tra il Cantone di Vaud e la Francia e firmato il 16 settembre 1825. Della nuova frontiera sarà topograficamente levato il piano in comune per opera di Ufficiali di Stato Maggiore o di ingegneri de’ due Paesi.
Art.
IX
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate nel più breve tempo possibile.
Berna l’otto Dicembre Mille ottocento sessantadue (8 Dicembre 1862).
Protocollo
All’atto di sottoscrivere il Trattato conchiuso in data d’oggi tra il Consiglio federale svizzero e Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi sull’affare della Valle di Dappes, il Plenipotenziario del Consiglio federale ha fatto pel suo Paese la riserva della facoltà di portare il detto Trattato a cognizione delle Potenze che hanno sottoscritto l’Atto del Congresso di Vienna, onde, in quanto il medesimo contiene una derogazione all’articolo LXXV di quell’Atto, sia riconosciuto come parte integrante del diritto internazionale europeo relativo alla Svizzera, e il Plenipotenziario di Sua Maestà l’Imperatore ha a questa riserva annuito.
Del che fa fede il presente Protocollo steso e sottoscritto a Berna l’otto Dicembre mille ottocento sessantadue (8 Dicembre 1862).
Con nota del 19 Febbraio 1863 l’Ambasciatore di Francia, signor Marchese Turgot, ha dato la seguente dichiarazione sulla ratifica del premesso Protocollo:
«Il Governo dell’Imperatore ha approvato l’adesione da me fatta alla riserva della Svizzera, mettendo la mia firma al Protocollo dell’8 Dicembre ultimo scorso.
Il Signor Ministro degli Affari Esteri di Francia mi ha autorizzato a fare questa dichiarazione.»