Lexipedia

0.141.116.3

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria
relativa al servizio militare delle persone con doppia
cittadinanza

RU 2002 13

Traduzione1

Conclusa il 19 marzo 1999
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1º gennaio 2001

(Stato 1° gennaio 2001)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria

animate dal desiderio di risparmiare difficoltà in materia di obblighi militari alle persone che hanno congiuntamente le cittadinanze svizzera e austriaca,

hanno convenuto di concludere la Convenzione seguente:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica alle persone che possiedano congiuntamente le cittadinanze svizzera e austriaca, in applicazione della legislazione in vigore in ciascuno dei due Stati in materia di cittadinanza. Queste persone sono designate con il termine: «persone aventi doppia cittadinanza».

Art. 2 Definizioni

Nella presente Convenzione:

  1. per «obblighi militari» s’intendono:a.in Austria: la leva, il servizio militare e il servizio civile;b.in Svizzera: il reclutamento, il servizio militare, il servizio civile e la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
  2. L’esenzione dall’adempimento degli obblighi militari nei casi previsti da una legge applicabile è equiparata all’adempimento effettivo degli obblighi militari. La sola registrazione amministrativa di una persona avente doppia cittadinanza in vista dell’adempimento degli obblighi militari da parte di uno Stato o di una delle sue rappresentanze diplomatiche o consolari non è considerata una prestazione degli obblighi militari.
  3. per «residenza permanente» s’intende:a.in Austria: la residenza principale;b.in Svizzera: il domicilio conformemente al Codice civile svizzero2.
  4. per «Stato» o «Stati» s’intende: uno dei due Stati contraenti, rispettivamente ambedue gli Stati contraenti.

Art. 3 Principi

La persona avente doppia cittadinanza è tenuta ad adempiere gli obblighi militari soltanto nei confronti di uno solo dei due Stati.

Essa deve adempiere gli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza permanente il 1º gennaio dell’anno nel corso del quale compie 18 anni.

Può tuttavia dichiarare, prima di aver compiuto l’età di 19 anni, di voler adempiere gli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato. La facoltà d’opzione si estingue però con l’entrata in servizio militare o in servizio civile.

La persona avente doppia cittadinanza deve provare la sua residenza permanente mediante la produzione di un certificato conforme al modello A allegato alla presente Convenzione.

Questo documento è rilasciato dalle autorità designate dai due Stati e indirizzato dalla persona avente doppia cittadinanza al rappresentante consolare dello Stato in cui è liberato dagli obblighi militari.

La persona avente doppia cittadinanza che risieda permanentemente in uno Stato terzo deve scegliere, prima di aver compiuto i 19 anni, lo Stato nel quale auspica adempiere gli obblighi militari. La facoltà d’opzione si estingue però con l’entrata in servizio militare o in servizio civile.

Se omette di scegliere per tempo lo Stato nel quale auspica adempiere gli obblighi militari e per questo motivo è chiamata in uno dei due Stati a fornire prestazioni in vista dell’adempimento degli obblighi militari, la persona avente doppia cittadinanza è liberata dagli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato.

La facoltà d’opzione prevista nei capoversi 3 e 6 si deve esercitare per mezzo di una dichiarazione conforme al modello B allegato alla presente Convenzione; essa è sottoscritta:

  1. presso le autorità competenti dello Stato in cui risiede la persona avente doppia cittadinanza ai sensi del capoverso 3;
  2. presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato per il quale ha optato la persona avente doppia cittadinanza ai sensi del capoverso 6.

Una copia di questa dichiarazione d’opzione è trasmessa alle autorità competenti dell’altro Stato.

Art. 4 Adempimento degli obblighi militari in caso di acquisizione ulteriore della doppia cittadinanza

Il cittadino di uno dei due Stati che acquisisca la cittadinanza dell’altro Stato dopo il 1º gennaio dell’anno nel corso del quale compie 18 anni deve adempiere gli obblighi militari nello Stato in cui risiede permanentemente al momento della naturalizzazione. Egli può tuttavia dichiarare, entro un anno dalla naturalizzazione, di voler adempiere gli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato. La facoltà d’opzione si estingue però con l’entrata in servizio militare o in servizio civile. È fatto salvo il capoverso 4.

La persona avente doppia cittadinanza deve provare la sua residenza permanente con la produzione del certificato di residenza previsto all’articolo 3 capoverso 4.

Alle persone aventi doppia cittadinanza ai sensi del capoverso 1 che risiedono permanentemente in uno Stato terzo si applica per analogia l’articolo 3 capoversi 6 a 9.

Se, prima della naturalizzazione, la persona avente doppia cittadinanza è entrata in servizio militare o in servizio civile nel primo dei due Stati, essa rimane assoggettata soltanto nei confronti di quest’ultimo.

Art. 5 Certificato di situazione

La persona avente doppia cittadinanza di cui negli articoli 3 o 4 deve provare la sua situazione nei confronti dello Stato in cui non è chiamata a servire, su domanda di quest’ultimo, con la produzione di un certificato conforme al modello C allegato alla presente Convenzione.

Art. 6 Mobilitazione

In caso di mobilitazione, la persona avente doppia cittadinanza può essere richiamata alle armi soltanto dallo Stato in cui essa ha completamente o parzialmente adempiuto gli obblighi militari e in cui è soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 7 Condizione giuridica delle persone aventi doppia cittadinanza

La presente Convenzione non muta, quanto alla cittadinanza, lo status giuridico degli interessati.

Art. 8 Frodi

La persona avente doppia cittadinanza che si sottragga agli obblighi militari legali è esclusa dal beneficio della presente Convenzione su domanda dello Stato nel quale dovrebbe adempiere i suoi obblighi.

Art. 9 Collaborazione tra le autorità

Nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione il Ministero federale della difesa nazionale e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport collaborano direttamente.

Art. 10 Difficoltà d’applicazione

Le difficoltà che potrebbero nascere dall’applicazione della presente Convenzione e che non possono essere risolte mediante l’applicazione dell’articolo 9 sono disciplinate dai due Stati per via diplomatica.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Le persone aventi doppia cittadinanza che al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono già state chiamate da uno dei due Stati ad adempiere gli obblighi militari, devono continuare ad adempiere tali obblighi nei confronti di questo Stato a prescindere dalle disposizioni della presente Convenzione.

Se sono state chiamate da ambedue gli Stati, le persone aventi doppia cittadinanza devono scegliere entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, mediante una comunicazione scritta, lo Stato in cui intendono continuare ad adempiere gli obblighi militari. Sulla base della comunicazione della scelta, esse sono esentate dall’altro Stato dall’adempimento degli obblighi militari. Se omettono di effettuare questa scelta, esse restano soggette all’obbligo di prestare servizio militare nello Stato in cui risiedono permanentemente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Se risiedono permanentemente in uno Stato terzo, esse rimangono soggette all’obbligo di prestare servizio militare nello Stato in cui hanno adempiuto per la prima volta un obbligo militare.

Le persone aventi doppia cittadinanza che al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione hanno compiuto 18 anni e non sono state chiamate da nessuno dei due Stati ad adempiere gli obblighi militari devono adempiere tali obblighi nello Stato in cui risiedono permanentemente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Esse possono tuttavia dichiarare entro un anno di voler adempiere gli obblighi militari nei confronti dell’altro Stato. La facoltà d’opzione si estingue con l’entrata in servizio militare o in servizio civile. Le persone aventi doppia cittadinanza devono provare la loro residenza permanente mediante la produzione del certificato di cui all’articolo 3 capoverso 4. Se la persona avente doppia cittadinanza risiede permanentemente in uno Stato terzo, è applicabile per analogia l’articolo 3 capoversi 6 a 9.

La presente Convenzione non tange gli effetti dei giudizi vertenti sull’adempimento degli obblighi militari pronunciati prima della sua entrata in vigore.

I casi per i quali il giudizio sia ancora pendente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono evasi secondo lo spirito della medesima.

Art. 12 Entrata in vigore e denunzia

Ciascuna delle Parti contraenti s’impegna a notificare all’altra la realizzazione della procedura richiesta dalla sua Costituzione per l’entrata in vigore della presente Convenzione, che ha effetto il primo giorno del secondo mese che segue la data dell’ultima di queste notifiche.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti può in ogni momento denunziarla e questa denunzia ha effetto sei mesi dopo la data del ricevimento della sua notifica dall’altra Parte contraente.

In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in lingua tedesca a Berna, il 19 marzo 1999, in doppio esemplare.

Per la Confederazione Svizzera:

Adolf Ogi

Per la Repubblica d’Austria:

Wolfgang Schüssel

Modello A

(1) …………………………………………………………………………………….

Certificato di residenza

previsto dagli articoli 3, 4 e 11 della Convenzione del 19 marzo 1999 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza

Il (2) …………………………………………………………………………………..

certifica che (cognome e nomi) ………………………………………………………

nato a …………………………………..

il ……………………………………….

figlio di ………………………………...

e di …………………………………….

avendo avuto la residenza permanente:

a.

a 18 anni, a

………………………………………………………………………………..

b.

al momento della naturalizzazione, a

………………………………………………………………………………..

c.

il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione, a

………………………………………………………………………………..

è tenuto ad adempiere gli obblighi militari in (3) …………………………………….

………………………….. a meno che non dichiari, conformemente agli articoli 3/ 4/ 11 (4) della Convenzione, di voler adempiere gli obblighi militari nell’altro Stato.

È stato iscritto sulle liste di registrazione in vista della sua chiamata ulteriore sotto le armi.

A ………………………………………,

il ……………………………………….

(5)

(1)

Addetto dell’autorità che ha stabilito il certificato:

(in Austria: il comando militare locale competente;

in Svizzera: il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato).

(2)

Designazione dell’autorità sopraindicata.

(3)

Austria o Svizzera.

(4)

Cancellare ciò che non fa al caso.

(5)

Firma e timbro dell’autorità che ha allestito il certificato.

Modello B

Dichiarazione d’opzione

prevista dagli articoli 3, 4 e 11 della Convenzione del 19 marzo 1999 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza

Io, sottoscritto (cognome e nomi)

………………………………………………………………………………………...

nato a ………………………………….

, il ……………………………………...

figlio di ………………………………..

e di …………………………………….

avendo la residenza permanente a ……………………………………………………

dichiaro, giusta l’articolo 3/ 4/ 11 (1), di voler adempiere gli obblighi militari in

(2) …………………………………………………………………………………….

A ………………………………………,

il ……………………………………... .

Firma:

………………………………………….

Noi, sottoscritti

(3) …………………………………………………………………………………….

certifichiamo l’esattezza della dichiarazione qui sopra e delle informazioni che contiene.

A ………………………………………,

il ……………………………………... .

(4)

(1)

Cancellare ciò che non fa al caso.

(2)

Austria o Svizzera.

(3)

Autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione:

(in Austria: il comando militare locale competente;

in Svizzera: il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato).

(4)

Firma e timbro dell’autorità che ha certificato l’esattezza della dichiarazione.

Modello C

Certificato di situazione

previsto dagli articoli 5 e 11 della Convenzione del 19 marzo 1999 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza

Il (1) …………………………………………………………………………………..

certifica che (cognome, nomi)

………………………………………………………………………………………...

nato a …………………………………..

il ……………………………………….

figlio di ………………………………...

e di …………………………………….

avente congiuntamente le cittadinanze austriaca e svizzera, tenuto ad adempiere gli obblighi militari in (2) ………………………………………………………………
………………………………. è nella situazione seguente: (3)

◻ Non ancora chiamato ad adempiere gli obblighi militari; è in regola con le leggi sulla leva / sul reclutamento (3) in (2) ………………………………
……………….…….

◻ È stato chiamato ad adempiere gli obblighi militari dal ……………………
al ………………………Durata totale: …………………………………….

◻ È stato esentato o dispensato il ……………………………………………..

◻ Presta servizio civile.

◻ Paga la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

A ………………………………………,

il ……………………………………….

(4)

(1)

Addetto dell’autorità che ha allestito il certificato:

(in Austria: il comando militare locale competente;

in Svizzera: il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato).

(2)

Austria o Svizzera.

(3)

Cancellare ciò che non fa al caso.

(4)

Firma e timbro dell’autorità che ha allestito il certificato.