Il governo della Repubblica di Colombia si impegna a non incorporare nel suo esercito le persone che possiedono tanto la cittadinanza colombiana, secondo le leggi colombiane, quanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, purchè esse provino di aver servito nell’esercito svizzero.
0.141.126.3
Convenzione tra la Svizzera e la Colombia concernente il servizio militare Conchiusa il 15 gennaio 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1959 Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 febbraio 1963 Entrata in vigore il 6 febbraio 1963
RU 1963 151; FF 1959 I 373 ediz. ted. 377 ediz. franc.
Traduzione1
(Stato 6 febbraio 1963)
I governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Colombia, animati dal desiderio di regolare in amichevole accordo le difficoltà attenenti allo stato militare delle persone aventi tanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, quanto la nazionalità colombiana, secondo le leggi colombiane,
hanno risoluto di conchiudere una Convenzione e hanno nominato, a tale scopo, loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Il governo svizzero si impegna a non incorporare nell’esercito svizzero le persone che possiedono tanto la cittadinanza svizzera, secondo le leggi svizzere, quanto la cittadinanza colombiana, secondo le leggi colombiane, purchè esse provino, mediante un documento rilasciato dal Ministero della guerra, di aver servito nell’esercito colombiano.
Art. 3
Per le disposizioni della presente Convenzione nulla è mutato, quanto alla cittadinanza, nello stato giuridico degli interessati.
Art. 4
La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, che avverrà a Berna il più presto possibile, e avrà effetto per lo spazio di cinque anni; essa sarà prorogata tacitamente per i quinquenni successivi fino a quando non sarà stata disdetta da un’Alta Parte Contraente, per la fine del quinquennio, mediante preavviso di almeno sei mesi. La disdetta avrà effetto soltanto al termine del periodo durante il quale sarà stata formulata.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione redatta in due esemplari, in lingua francese e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.
Fatto a Bogotà, il quindici gennaio mille novecento cinquantanove.
A. Parodi |
Julio Cesar Turbay Ayala |