Gli scopi e le funzioni dell’Organizzazione sono:
- di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso Paesi dove esistono possibilità di una migrazione coordinata;
- di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulare intese tra l’Organizzazione e gli Stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli;
- di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attività di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attività che facilitano l’accoglimento e l’integrazione, nonché servizi di consulenza in materia migratoria, ed ogni altra assistenza inerente alle finalità dell’Organizzazione;
- di fornire servizi analoghi, a richiesta degli Stati o in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito,
- di offrire agli stati, nonché alle Organizzazioni internazionali, ed altre Organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonché per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al fine di ricavare soluzioni a livello pratico.
L’Organizzazione, nell’adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l’altro, il coordinamento delle attività internazionali in detti settori. Tale cooperazione avverrà nella reciproca osservanza delle competenze delle Organizzazioni interessate.
L’Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell’adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonché alla politica, degli stati interessati.