Art.
1
Riammissione di propri cittadini
Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul proprio territorio ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che questa persona possegga la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle medesime condizioni se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte
contraente richiesta.
Se la persona possiede più cittadinanze oppure è titolare di un permesso di dimora permanente rilasciato in uno Stato terzo e può recarsi in questo Stato, le Parti contraenti non sono obbligate a riammetterla.
Art.
5
Ammissione in transito
A domanda di una Parte contraente, l’altra Parte contraente deve ammettere in transito cittadini di Stati terzi (ammissione in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la ripresa da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.
L’ammissione in transito delle persone di cui al paragrafo 1 non sarà chiesta o sarà negata se vi sono sufficienti indizi per ritenere che la persona rischia di subire trattamenti inumani o la pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione o razza o delle sue opinioni politiche.
L’ammissione in transito può inoltre essere negata se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale di confine.
La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto e sbrigata direttamente tra il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.
Se rifiuta la domanda di ammissione in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone in transito possono essere rinviate alla Parte contraente richiedente se risultasse successivamente o che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riammetterle a proprie spese.
Fatto a Berna, il 29 febbraio 2000, in due originali redatti nelle lingue francese e albanese.
Protocollo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica d’Albania,
detti in seguito Parti contraenti,
allo scopo di applicare l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (detto in seguito accordo), in virtù dell’articolo 8 dell’accordo hanno convenuto quanto segue:
1. Ad articoli 1 e 10 dell’accordo:
1.1 La prova della cittadinanza è addotta segnatamente mediante i seguenti documenti autentici:
- per la cittadinanza svizzera:–carta d’identità valida,–documento sostituente il passaporto con fotografia,–passaporti validi di qualsiasi tipo,–libretto di servizio militare;
- per la cittadinanza albanese:–passaporto valido di cittadino albanese,–carta d’identità,–atto di nascita con fotografia,–licenze di condurre,–libretto militare.
Su presentazione di simili documenti le Parti contraenti riconoscono che è data la prova della cittadinanza, senza che siano necessarie altre verifiche.
1.2 La cittadinanza è presunta segnatamente in base a:
- per la cittadinanza svizzera:–qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche se scaduto,–carte personali che attestano l’appartenenza all’esercito svizzero,–licenze di condurre,–atto di nascita,–dichiarazioni di testimoni,–indicazioni fornite dalla persona in questione,–la lingua parlata dalla persona in questione;
- per la cittadinanza albanese:–qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente Protocollo, anche scaduto,–atti di nascita,–dichiarazioni di testimoni,–indicazioni fornite dalla persona in questione,–la lingua parlata dalla persona in questione.
In questi casi, la cittadinanza è considerata accertata tra le Parti contraenti finché la Parte contraente richiesta non l’ha confutata entro quindici giorni feriali.
1.3 Se ritiene che la cittadinanza sia presunta ai sensi del numero 1.2 del presente Protocollo, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraenterichiesta le seguenti indicazioni sulla persona in questione:
- nome e cognome, eventualmente il cognome da nubile;
- data e luogo di nascita;
- ultimo domicilio noto nello Stato d’origine;
- fotocopie dei documenti da cui è desumibile la cittadinanza o l’identità.
La risposta è immediatamente trasmessa per scritto alla Parte contraente richiedente.
1.4 Se la persona in questione è bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette inoltre una descrizione dello stato di salute ed eventualmente comunica la necessità di un trattamento speciale, quale assistenza medica o altra, sorveglianza o trasporto con ambulanza (eventualmente certificato medico).
1.5 La rappresentanza all’estero della Parte contraente richiesta sostiene la Parte contraente richiedente per la verifica della cittadinanza, in particolare con audizioni comuni delle persone che devono lasciare il Paese.
2. Ad articoli 2 e 3 dell’accordo:
2.1 A tenore dell’articolo 2 dell’accordo, la riammissione avviene su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome e cognome, eventualmente cognome da nubile;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- ultimo domicilio noto nello Stato contraente richiesto;
- tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio come anche indicazione dell’autorità del rilascio, fotocopia del documento di viaggio allegata.
2.2 La prova della dimora permanente è addotta mediante i documenti seguenti:
- sul territorio della Confederazione Svizzera:–permesso C per stranieri valido, rilasciato da una polizia cantonale degli stranieri a uno straniero stabilitosi in Svizzera,–documento valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato riconosciuto),–passaporto valido per straniero;
- sul territorio della Repubblica d’Albania:–titolo di viaggio accordato a un rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato riconosciuto).
2.3 Il numero 1.2 del presente Protocollo si applica per analogia alla presunzione di dimora permanente. In siffatto caso, la riammissione avviene esclusivamente con il consenso espresso della Parte contraente richiesta. Quest’ultima risponde alla domanda entro 15 giorni feriali.
3. Ad articoli 1 e 2 dell’accordo:
In caso di accettazione della domanda di ripresa, la rappresentanza all’estero della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un documento di viaggio per il ritorno.
4. Ad articoli 1 a 3 dell’accordo:
4.1 Le seguenti autorità sono competenti per presentare, ricevere e sbrigare le domande di riammissione:
- per la Confederazione Svizzera:
- per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione rimpatrio
Indirizzo postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern Fax: (0041) 31 325 85 50 Tel. n.: (0041) 31 325 94 140
- per la Repubblica d’Albania:
- Ministero dell’Ordine Pubblico
Direzione di Polizia dell’Ordine Pubblico
Indirizzo postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albania
Fax: (00 355) 42 283 17
Tel. n.: (00 355) 42 64 361
4.2 Le persone possono essere riammesse ai seguenti posti di frontiera:
- per la Confederazione Svizzera:–Zurigo, aeroporto internazionale di Kloten,–Ginevra, aeroporto internazionale di Cointrin;
- la Repubblica d’Albania:–Tirana, aeroporto internazionale di Rinas.
5. Ad articolo 4 dell’accordo:
I termini di cui all’articolo 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notificazione della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.
6. Ad articolo 5 dell’accordo:
6.1 Le seguenti autorità sono competenti per la presentazione, la ricezione e il disbrigo delle domande di ammissione in transito:
- per la Confederazione Svizzera:
- per la Confederazione Svizzera: SwissREPAT Aiuto federale al ritorno Casella postale 1425 Fax: (0041) 1 816 74 58 Tel.: (0041) 1 816 74 43
- per la Repubblica d’Albania:
- Ministero dell’Ordine Pubblico
Direzione di Polizia dell’Ordine Pubblico
Indirizzo postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albania
Fax: (00 355) 42 283 17
Tel. n.: (00 355) 42 64 361
6.2 La domanda di ammissione in transito deve contenere le seguenti indicazioni riguardanti la persona in questione:
- nome e cognome, eventualmente cognome da nubile;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- ultimo domicilio noto nello Stato di destinazione;
- tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio come anche indicazione dell’autorità del rilascio, fotocopia del documento di viaggio allegata.
6.3 Nella domanda di ammissione in transito deve essere indicato se per la persona in questione sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.
6.4 La domanda di ammissione in transito è presentata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde per scritto entro dieci giorni feriali dalla ricezione della domanda.
6.5 Se la Parte contraente richiesta accetta una domanda, l’ammissione in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data del ricevimento della risposta.
6.6 Il momento preciso e le modalità della consegna e dell’ammissione in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se l’ammissione in transito nello Stato contraente richiesto avviene via terra, possono essere proposte, per ciascun trasporto, al massimo 30 persone.
7. Ad articolo 7 dell’accordo:
7.1 Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, la Parte contraente richiedente deve pagare le spese giusta l’articolo 7 dell’accordo, girando l’ammontare in franchi svizzeri sul conto bancario del Ministero o del Dipartimento dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti si comunicano le rispettive coordinate bancarie mediante scambio di note.
7.2 Le Parti contraenti si sforzano di eseguire l’ammissione in transito nel modo più razionale e più economico possibile, tenendo sufficientemente conto degli imperativi della sicurezza.
7.3 Le Parti contraenti autorizzano i capi dei rispettivi organi finanziari competenti a convenire annualmente le spese e le tariffe che possono essere fatturate.
8. Gli organi competenti delle Parti contraenti, salvo convenzioni divergenti, usano la lingua francese o inglese per l’applicazione dell’accordo o del presente Protocollo.
9. Le autorità firmatarie possono modificare il presente Protocollo mediante scambio di note.
10. Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’accordo.
Fatto a Berna, il 29 febbraio 2000, in due originali redatti nelle lingue francese e albanese.