Ciascuna Parte riammette senza formalità i propri cittadini in situazione irregolare sul territorio dell’altra, anche se questi non sono in possesso di un passaporto o di una carta d’identità validi, purché sia provato o dimostrato in modo credibile che dette persone posseggono la cittadinanza della Parte richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte richiedente.
Il possesso della cittadinanza è provato mediante una carta nazionale d’identità e/o un passaporto validi o scaduti.
Nel caso in cui non possano essere presentati i documenti menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo, le rappresentanze consolari della Parte richiesta rilasciano un lasciapassare alle persone per le quali il possesso della cittadinanza può essere stabilito mediante presentazione di:
- una fotocopia del passaporto o della carta nazionale d’identità;
- un lasciapassare scaduto o di una sua fotocopia;
- un libretto militare o di una sua fotocopia.
Dopo verifica da parte delle autorità competenti della Parte richiesta, può essere rilasciato un lasciapassare:
- se sono presentati documenti di altra natura da cui si presume la cittadinanza oppure qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità della Parte richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente:–una copia integrale di un estratto dell’atto di nascita rilasciato dalla Parte richiesta;–una licenza di condurre della Parte richiesta o una sua fotocopia;–un certificato di cittadinanza;
- sul fondamento delle dichiarazioni registrate, rilasciate dalla persona interessata alle autorità della Parte richiedente, della scheda segnaletica registrata e di qualsiasi altro elemento d’informazione dal quale è possibile identificare la cittadinanza della persona interessata, confermati da un documento di queste autorità.