Il presente accordo si applica ai praticanti, cioè ai cittadini germanici o svizzeri che dal loro Paese si recano nell’altro per un tempo determinato allo scopo di perfezionarsi nella lingua e negli usi commerciali o professionali di detto Paese, assumendo nel medesimo tempo un impiego in qualsiasi ramo dell’attività economica. È considerata germanica, nel senso del presente accordo, qualunque persona che possegga un passaporto della Repubblica federale di Germania.
I praticanti sono autorizzati ad assumere un impiego nei limiti del contingente stabilito nell’articolo 5 primo capoverso indipendentemente dalle condizioni del mercato del lavoro nella professione che entra in considerazione.