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0.142.111.368

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica federale di Germania
concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata
(Accordo sulla riaccettazione)

RU 1994 385

Traduzione

Concluso il 20 dicembre 1993
Entrato in vigore il 1° febbraio 19941

(Stato 1° gennaio 1996)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania

nell’intento di agevolare, in uno spirito di cooperazione e di buon vicinato nonché secondo il principio della reciprocità, la riaccettazione di persone al confine comune e il loro trasporto in transito,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Riaccettazione di propri cittadini

Ciascuna parte contraente, su richiesta dell’altra parte, riaccetta senza formalità speciale la persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiedente, se è comprovabile o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della parte contraente richiesta.

La parte contraente richiedente riaccetta questa persona alle medesime condizioni se da una verifica ulteriore risulta che, al momento di lasciare il suo territorio nazionale, questa non possedeva la cittadinanza della parte contraente richiesta.

Art. 2 Riaccettazione al momento dell’entrata dal confine esterno

La parte contraente attraverso il cui confine esterno è entrata una persona che non adempie le condizioni vigenti per l’entrata o la dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiedente, su richiesta di quest’ultima, riaccetta senza formalità speciale detta persona.

È considerato confine esterno ai sensi dei presente articolo il primo confine attraversato che non è confine comune delle parti contraenti.

L’obbligo di riaccettazione giusta il paragrafo 1 non si applica nei confronti di una persona che, al momento dell’entrata sul territorio nazionale della parte contraente richiedente, era in possesso di un visto o di un titolo di dimora valido per questa parte o cui è stato rilasciato da quest’ultima, dopo l’entrata, un visto o un titolo di dimora.

Art. 3 Riaccettazione ad opera della parte contraente responsabile dell’entrata

Se una persona che non adempie le condizioni d’entrata o di dimora vigenti sul territorio nazionale della parte contraente richiedente è in possesso di un titolo di dimora o di un visto valido rilasciato dall’altra parte, quest’ultima, a richiesta della parte contraente richiedente, riaccetta tale persona senza formalità speciale.

Se le due parti contraenti hanno rilasciato un visto o un titolo di dimora, la parte competente è quella il cui visto o il cui titolo di dimora scade per ultimo.

Art. 4 Titolo di dimora

Vale come titolo di dimora giusta gli articoli 2 paragrafo 3 e 3 paragrafo 1 qualsiasi permesso, indipendentemente dal tipo, rilasciato da una delle parti contraenti che dà diritto a dimorare sul suo territorio nazionale. Questa definizione non si applica all’ammissione provvisoria che consente di dimorare sul territorio nazionale di una delle parti contraenti in attesa che sia trattata una domanda d’asilo o una domanda d’autorizzazione di dimora.

Art. 5 Termini

La parte contraente richiesta risponde entro otto giorni alle domande di riaccettazione che le sono rivolte.

La parte contraente richiesta riammette entro un mese la persona di cui ha consentito la riaccettazione. Il termine può essere prorogato su domanda della parte contraente richiedente.

Art. 6 Termine d’esclusione per l’obbligo di riaccettazione

Se uno straniero ha dimorato ininterrottamente per oltre un anno sul territorio nazionale di una parte contraente che ne era a conoscenza, questa non può più far valere domande di riaccettazione.

Art. 7 Trasporto in transito

Ciascuna parte contraente si dichiara disposta ad accogliere le domande delle autorità dell’altra parte intese ad ottenere il trasporto in transito delle persone che non sono cittadini di una delle parti contraenti, a condizione che la continuazione dei viaggio e l’accettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite.

Il trasporto in transito può essere negato

  1. se in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione l’interessato fosse esposto a persecuzioni di natura politica o dovesse aspettarsi di essere perseguito od oggetto dì esecuzione penale, o
  2. se dovesse essere perseguito per un reato sul territorio nazionale della parte contraente richiesta; la parte contraente richiedente ne sarà informata prima del trasporto in transito.

Non è necessario un visto di transito della parte contraente.

Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra parte contraente se accadessero o fossero successivamente conosciuti fatti che si oppongono a un trasporto in transito ai sensi del paragrafo 2 oppure se la continuazione del viaggio e la riaccettazione da parte dello Stato di destinazione non sono più garantite.

Art. 8 Protezione dei dati

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni possono concernere esclusivamente Il trattamento di questi dati è disciplinato dai principi di cui nell’articolo 8 del protocollo al presente accordo.

  1. i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente),
  2. la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità del rilascio, luogo del rilascio ecc.),
  3. altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire,
  4. i luoghi di dimora e gli itinerari,
  5. i permessi di dimora o i visti accordati da una delle parti contraenti,
  6. all’occorrenza, il luogo di deposito di una domanda d’asilo,
  7. all’occorrenza, la data del deposito di una precedente domanda d’asilo, la data del deposito dell’attuale domanda d’asilo, lo stato della procedura e il tenore della decisione eventualmente pronunciata.

Art. 9 Spese

La parte contraente richiedente assume, fino al posto di confine transitato, le spese di trasporto di persone riammesse giusta gli articoli 1, 2 e 3 oppure le spese di trasporto in transito nel caso in cui queste siano riammesse secondo l’articolo 7.

La parte contraente richiedente assume, fino al confine dello Stato di destinazione, le spese di trasporto in transito e, all’occorrenza, anche le spese risultanti dal trasporto di ritorno.

Art. 10 Autorità competenti

I ministeri responsabili dei controlli al confine designano le autorità centrali o locali competenti per l’esecuzione delle domande di riaccettazione o di trasporto in transito; le comunicano all’altra parte contraente il più tardi all’atto della firma del presente accordo.

Art. 11 Clausola d’intangibilità

Il presente accordo non tange l’applicazione della convenzione del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del protocollo del 31 gennaio 1967 3 Sullo statuto dei rifugiati.

Il presente accordo non tange gli impegni derivanti dai trattati internazionali di estradizione e di estradizione in transito, come pure quelli di domicilio conclusi dalle parti contraenti.

Il presente accordo non tange l’obbligo della Repubblica federale di Germania, in qualità di membro della Comunità europea, derivante dal diritto comunitario nonché l’applicazione dell’Accordo del 14 giugno 1985 concluso tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli ai confini comuni e quella della Convenzione d’applicazione del 19 giugno 1990 relativa a detto accordo, obbligo derivante anche dall’Accordo dei 29 marzo 1991 tra gli Stati di Schengen e la Polonia concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata nonché l’applicazione da parte della Repubblica federale di Germania della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea.

Art. 12 Cooperazione nella lotta contro le entrate illegali, commissione peritale

Le parti contraenti si sostengono mutualmente in merito all’applicazione del presente accordo e alla lotta contro le entrate illegali di stranieri; esse cooperano strettamente e con mutua fiducia. La cooperazione concerne in particolare i seguenti ambiti:

  1. Analisi comune delle cause e delle circostanze connesse con l’entrata illegale di stranieri.
  2. Elaborazione di provvedimenti idonei a combattere l’entrata illegale di stranieri.
  3. Esecuzione in stretta collaborazione dei provvedimenti di controllo e di vigilanza, in particolare al confine comune.

Le parti contraenti si comunicano, nella misura in cui le rispettive legislazioni le autorizzano, le informazioni necessarie all’applicazione dell’accordo e alla lotta contro l’entrata illegale di stranieri. Il presente accordo non tange le prescrizioni particolari sull’assistenza giudiziaria e amministrativa in materia penale.

Il presente accordo non tange la cooperazione derivante da altri trattati e convenzioni.

Le parti contraenti istituiscono una commissione per esaminare le questioni relative all’applicazione e all’interpretazione dei presente accordo. Se dovessero subentrare difficoltà, la commissione sottopone alle parti contraenti proposte intese ad appianarle. È salva l’approvazione delle autorità competenti in merito ai disciplinamenti proposti. La commissione può parimenti sottoporre proposte intese a modificare il presente accordo.

La commissione consta di tre rappresentanti di ciascuna parte contraente. Per deliberare può ricorrere ad altri esperti.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la firma. È applicato soltanto a contare dalla data convenuta dalle parti contraenti mediante scambio di note. La sua applicazione rende caduco l’accordo dei 25 ottobre 1954 4 concernente la riaccettazione di persone al confine, concluso mediante scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 14 Sospensione, denuncia

Ciascuna parte contraente può, per motivi importanti e dopo aver consultato l’altra parte, sospendere o denunciare il presente accordo mediante notifica a quest’ultima parte.

La sospensione o la denuncia entra in vigore il primo giorno del mese seguente la ricezione della notifica in questione dall’altra parte contraente.

Fatto a Bonn, il 20 dicembre 1993, in due esemplari originali redatti in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

Per il governo
della Repubblica federale di Germania:

Manfred Kanther
Antonius Eitel

Protocollo

A complemento dell’accordo del 20 dicembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (accordo sulla riaccettazione), le parti contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni comuni e accettato le seguenti dichiarazioni unilaterali:

1. Dichiarazione comune relativa all’interpretazione e all’applicazione di alcune disposizioni dell’accordo sulla riaccettazione:

Ad Art. 1

  1. La prova della cittadinanza giusta l’articolo 1 paragrafo 1 può essere addotta segnatamente mediante i seguenti documenti:–certificati di nazionalità,–passaporti di qualunque tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, documenti sostituenti il passaporto con fotografia),–certificati d’identità (anche quelli provvisori o di fortuna),–attestato provvisorio d’identità,–libretti e attestati militari,–certificati d’identità per fanciulli, in sostituzione del passaporto,–informazioni precise emananti da autorità.
  2. Su presentazione di simili documenti le parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia necessaria un’ulteriore verifica.
  3. La cittadinanza può essere resa verosimile in particolare mediante:–documenti diversi da libretti e attestati militari che provano l’appartenenza alle forze armate di una delle parti contraenti,–licenze di condurre,–atti di nascita,–tessere di legittimazione di ditte,–certificati d’assicurazione,–libretti di navigazione,–certificati di navigazione interna,–dichiarazioni di testimoni,–indicazioni fornite dall’interessato stesso,–la lingua della persona interessata.
  4. In questi casi, la cittadinanza è considerata acquisita tra le parti contraenti finché la parte richiesta non l’ha confutata.
  5. I documenti menzionati al numero 1 sono sufficienti anche come prova o verosimiglianza della cittadinanza se non sono stati allestiti ingiustamente oppure sono decaduti.

Ad art. 2, 3 e 4

  1. Gli articoli 2‑4 si riferiscono a persone che non sono più cittadini di una delle parti contraenti (cittadini di Stati terzi).
  2. La nascita sul territorio nazionale della parte contraente richiesta equivale, in caso d’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1, all’entrata da un confine esterno di questa parte.
  3. L’entrata da un confine esterno delle parti contraenti conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 deve essere provata o resa verosimile.
  4. Se è provato o reso verosimile che uno straniero cittadino di uno Stato terzo è entrato, attraverso il confine comune, sul territorio nazionale della parte contraente richiedente, la sua entrata precedente attraverso un confine esterno sul territorio nazionale della parte contraente richiesta è parimente considerata provata o resa verosimile.
  5. L’entrata attraverso un confine esterno o attraverso il confine comune èprovata mediante:–timbro o annotazione d’entrata sui documenti di viaggio,–biglietti di trasporto, biglietti aerei e documenti analoghi da cui risultil’itinerario,–dichiarazioni di persone, ad esempio membri delle autorità di confine,che possono attestare l’entrata attraverso un confine esterno.
  6. È considerata verosimile nei seguenti casi:–dichiarazioni verificabili di persone entrate,–documenti e giustificativi, ad esempio fatture, ricevute e attestati che consentono di ricostruire l’itinerario,–documenti e giustificativi che indicano una precedente dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiesta.
  7. Nel caso in cui l’entrata attraverso un confine esterno sia provata, le parti contraenti la riconoscono ufficialmente senza procedere a ulteriori verifiche.
  8. Se l’entrata attraverso un confine esterno è resa verosimile, le parti contraenti la ritengono acquisita finché la parte contraente richiesta non l’ha confutata.
  9. Un visto di transito è un visto ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 soltanto se allestito da entrambe le parti contraenti.

Ad art. 5

  1. I termini secondo l’articolo 5 sono termini massimi.
  2. Di norma, una riaccettazione deve essere eseguita immediatamente, nel limite del possibile entro due giorni. Il termine decorre dal momento della notificazione della richiesta di riaccettazione alla parte contraente richiesta.
  3. La parte contraente richiesta aderisce a una richiesta di proroga del termine se per la parte contraente richiedente è impossibile, per motivi oggettivi o giuridici, rispettare il termine.

Ad art. 1, 2, 3, 4 e 7

Le persone da riaccettare secondo gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 possono essere riaccettate in un posto qualsiasi di confine. Le autorità delle due parti contraenti possono convenire un disciplinamento divergente.

Ad art. 8

Per quanto concerne la trasmissione di dati personali secondo l’articolo 8, devono essere osservati i seguenti principi:

  1. L’uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dalla parte contraente mittente.
  2. Il destinatario informa la parte contraente mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
  3. I dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata dall’organo mittente.
  4. La parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria.
  5. Alla persona interessata che ne faccia richiesta devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sul modo d’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se, soppesati gli interessi in presenza, risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante.
  6. D’altra parte, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la toccano personalmente è retto dal diritto nazionale della parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione.
  7. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Le parti contraenti incaricano un organismo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati.
  8. Le due parti contraenti sono obbligate ad attestare per mezzo di documenti la trasmissione e la ricezione di dati personali.
  9. Le due parti contraenti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento del diritto della parte richiedente.

Ad art. 11

L’articolo 11 paragrafo 3 si applica per analogia nel caso di un’adesione della Svizzera a una convenzione parallela alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea e di un’adesione della Svizzera all’Accordo del 29 marzo 1991 tra gli Stati di Schengen e la Polonia concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata.

2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania riguardo all’articolo 2 paragrafo 3:

  1. Per visto ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 si intende il «visto», il «visto di transito», il «visto d’eccezione» e il «visto d’eccezione di transito».
  2. Per titolo di dimora ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 si intende il «permesso di dimora» («Aufenthaltserlaubnis») limitato e illimitato, il «diritto di dimora» («Aufenthaltsberechtigung»), il «permesso di dimora» («Aufenthaltsbewilligung» e l’«autorizzazione di dimora» («Aufenthaltsbefugnis»).

3. Dichiarazione del Consiglio federale svizzero riguardo all’articolo 2 paragrafo 3:

  1. Per visto ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 si intende il «visto», il «visto di transito», il «visto d’entrata», il «visto diplomatico», il «visto di servizio», il «visto di cortesia», il «visto collettivo» e il «visto di rientro»;
  2. Per titolo di dimora ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 si intende il «permesso di dimora» e il «permesso di domicilio».

Il presente protocollo entra in vigore conformemente all’articolo 13 dell’accordo.

Fatto a Bonn, il 20 dicembre 1993, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

Per il governo
della Repubblica federale di Germania:

Manfred Kanther
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