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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Angola sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per
i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

RU 2015 1049

Traduzione

Concluso il 5 febbraio 2013

Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 aprile 2015

(Stato 9 aprile 2015)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Angola

detti in seguito «Parti»,

animati dal desiderio di promuovere lo sviluppo delle relazioni d’amicizia e la cooperazione tra i due Paesi;

considerando nell’interesse delle Parti stimolare, consolidare e rafforzare la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone e garantire l’interesse comune di detta attività;

convinti della necessità di promuovere e agevolare la libera circolazione delle cittadine e dei cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio sul territorio delle Parti, nel rispetto della legislazione vigente nei due Paesi,

convengono le disposizioni seguenti:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo mira a stabilire le condizioni in vista della soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i cittadini delle Parti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

Art. 2 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini dei due Stati che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido, che vivano nella medesima economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 3 Partecipazione a riunioni, conferenze o visite ufficiali

I cittadini dei due Stati che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e che partecipano a una visita ufficiale, una riunione o una conferenza organizzata dall’altra Parte o da un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo essere transitate attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti l’attraversamento delle frontiere e i visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutta la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte conformemente agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle due Parti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte che modifica i modelli dei propri passaporti trasmette all’altra Parte i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

Art. 7 Risoluzione delle controversie

Le divergenze derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte consensualmente per via diplomatica, ossia mediante consultazione e negoziati diritti tra le Parti.

Art. 8 Modifiche

Le Parti possono convenire mutuamente per via diplomatica qualsiasi modifica al presente Accordo. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano di aver espletato le procedure interne necessarie a tal fine.

Art. 9 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali che hanno ratificato o cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, salute pubblica, sicurezza nazionale o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica ed entra in vigore il giorno della ricezione di tale notifica. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena decadono i motivi della sospensione, la quale cessa alla ricezione di tale notifica.

Art. 11 Durata e fine

Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque (5) anni ed è successivamente rinnovabile automaticamente per periodi della medesima durata, salvo notifica contraria di una Parte all’altra Parte, per via diplomatica, almeno novanta (90) giorni prima della data della fine del presente Accordo.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti si sono notificate l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

In fede di che , i rappresentanti sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Luanda, il 5 febbraio 2013, in due (2) originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il
Governo della Repubblica d’Angola:

Georges Chicoti

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