I commercianti, fabbricanti e altri artigiani, come pure i viaggiatori di commercio al loro servizio, che, secondo l’articolo 10 capoverso 7 della convenzione internazionale del 3 novembre 1923 2 per la semplificazione delle formalità doganali, sono in possesso della tessera di legittimazione artigianale rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’azienda in questione ha la sua sede, hanno il diritto, riservate le prescrizioni sulla polizia degli stranieri, di raccogliere ordinazioni e fare compere per quest’azienda, senza pagare alcuna tassa o contributo, sul territorio dell’altro Stato presso commercianti ed artigiani o aziende, amministrazioni e stabilimenti privati o pubblici di ogni genere che rivendono le merci offerte o le utilizzano in un modo qualsiasi nella loro azienda.
Le disposizioni summenzionate non sono applicabili ai merciaiuoli e negozianti ambulanti, nè all’assunzione di ordinazioni presso privati ed agricoltori; su questo punto, le parti contraenti si riservano piena libertà per quanto concerne la loro legislazione.
I commercianti od artigiani muniti della tessera di legittimazione succitata, ed i viaggiatori di commercio al loro servizio, hanno il diritto di portare seco campioni di merci o modelli, ma non le merci stesse.
Le parti contraenti si comunicheranno reciprocamente i moduli per la tessera di legittimazione menzionata al primo capoverso del presente articolo, come pure le autorità preposte al rilascio di questi documenti. Per queste tessere di legittimazione non è richiesto alcun visto consolare o altro.