I candidati svizzeri che desiderano essere ammessi come praticanti devono presentare domanda all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a Berna; i candidati austriaci, al «Bundesministerium für soziale Verwaltung», a Vienna. I candidati devono dare le indicazioni necessarie all’esame della loro domanda e precisare in particolare il nome e l’indirizzo dei loro futuro datore di lavoro, nonchè il genere d’impiego previsto.
L’autorità competente dello Stato d’origine, di cui al capoverso 1, trasmette le domande che essa può approvare alla corrispondente autorità dello Stato in cui avrà luogo la pratica.
L’autorità competente dello Stato dove avrà luogo la pratica decide in conformità all’articolo 2 capoverso 1, nei limiti del contingente annuo; se il contingente è stato superato, esamina la domanda con benevolenza.
Per il rimanente, si applicano anche ai praticanti le norme giuridiche concernenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita degli stranieri, vigenti in ciascuno degli Stati firmatari.