Ciascuna delle parti contraenti assume il transito sotto scorta di polizia di cittadini di Stati terzi se l’altra parte contraente ne fa richiesta ed è garantita l’ammissione da parte dello Stato di destinazione nonché la continuazione del viaggio attraverso eventuali altri Stati di transito.
La domanda di transito deve in particolare contenere indicazioni sull’identità del cittadino di uno Stato terzo, sulla data, l’ora e il luogo del transito nonché sugli agenti di scorta eventualmente necessari. La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione che le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte e che non sono noti motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 3.
Il transito non è chiesto e può essere negato se, nello Stato di destinazione o in un qualsiasi altro Stato di transito, la persona rischia di essere sottoposta a trattamenti o pene disumane e degradanti o alla pena di morte, oppure se la sua vita o libertà possono essere minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche. Il transito può inoltre essere negato se il cittadino di uno Stato terzo deve aspettarsi un perseguimento penale sul territorio nazionale dello Stato richiesto oppure se rischia di essere perseguito penalmente nello Stato di destinazione o in un qualsiasi altro Stato di transito.
Non è necessario che la parte contraente richiesta rilasci un visto di transito.
Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone ammesse in transito possono essere rinviate all’altra parte contraente, ove accadessero o successivamente fossero conosciuti fatti che si oppongono al transito ai sensi del capoverso 2 oppure se la continuazione del viaggio o l’ammissione da parte dello Stato di destinazione non fossero più garantite.