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Accordo tra la Svizzera e il Belgio sull’ammissione di stagisti Conchiuso il 30 marzo 1935 Entrato in vigore il 30 marzo 1935
RU 1985 1640
Traduzione1
(Stato 30 marzo 1935)
È stato convenuto quanto segue allo scopo di facilitare l’ammissione di giovani Svizzeri in Belgio e di giovani Belgi in Svizzera, che non abbiano più di 30 anni, e desiderino perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche.
- Le autorità competenti di ciascuno dei due Paesi s’impegnano ad autorizzare gli stagisti e i volontari dell’altro Paese, su domanda presentata dalle autorità competenti di quest’ultimo, ad occupare un impiego nel proprio territorio alle condizioni indicate qui di seguito.
- L’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può eccezionalmente venir prorogata di sei mesi.
- I datori di lavoro s’impegnano a rimunerare gli stagisti giusta il valore dei servizi prestati.
- Il numero degli stagisti ammissibili conformemente al presente Accordo non dovrà eccedere, per il momento, cento per anno civile; domande supplementari andranno tuttavia esaminate benevolmente qualora la situazione del mercato del lavoro lo consenta.
- Il presente Accordo non modifica il regime attualmente applicabile a tutti gli altri lavoratori.
- Le autorità competenti dei due Paesi si sforzeranno d’appianare, con la massima rapidità, le difficoltà che ostacolassero l’entrata o il soggiorno degli stagisti.
- Qualora un candidato stagista non riuscisse, da solo, a procurarsi un impiego le autorità competenti dei due Paesi si metteranno in contatto con lui per facilitargli la ricerca.
- Le domande d’ammissione di stagisti e volontari saranno scambiate tramite il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Belgio e della Legazione svizzera a Bruxelles.
- Il presente Accordo entra in vigore immediatamente, con validità fino al 31 dicembre 1935. Verrà poi prorogato tacitamente, ogni volta per un nuovo anno, tranne ove venga denunziato, dall’una o dall’altra Parte, innanzi il l°ottobre per la fine dell’anno.