I cittadini di ciascuno Stato, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero e dal Dipartimento, che si recano in missione ufficiale nell’altro Stato in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni.
L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.