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0.142.112.142

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

RU 2004 757

Traduzione1

Concluso il 30 ottobre 2003
Entrato in vigore il 29 novembre 2003

(Stato 29 novembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria,

detti in seguito «Parti contraenti»,

nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,

animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori,

determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,

visto l’accordo del 18 luglio 1994 2 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido, sono autorizzati a entrare sul suolo dell’altra Parte contraente senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.

Art. 2

I cittadini delle due Parti contraenti che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni sul territorio dell’altra Parte contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una competente rappresentanza diplomatica o consolare di tale Parte contraente.

Art. 3

I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bulgaria o dal Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera, che si recano in veste ufficiale sul territorio dell’altra Parte contraente in qualità di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese o in qualità di collaboratori presso un’organizzazione internazionale, sono esentati dall’obbligo del visto per la durata delle loro funzioni.

L’invio in missione e la funzione di queste persone sono notificati preliminarmente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Detta Parte contraente rilascerà loro una carta d’identità.

La presente disposizione si applica anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica degli interessati e che possiedono un passaporto ufficiale o ordinario valido, giusta la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 3 sulle relazioni diplomatiche.

Art. 4

I cittadini delle due Parti contraenti con domicilio regolare sul territorio dell’altra Parte contraente possono farvi ritorno senza visto purché possiedano ivi un permesso di residenza valido.

Art. 5

In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti si informano a vicenda, per via diplomatica, almeno 30 giorni prima dell’introduzione dei documenti. Ogni Parte contraente fornisce all’altra esemplari facsimile dei nuovi passaporti.

Art. 6

La soppressione dell’obbligo del visto non esonera i cittadini delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi relative all’entrata e al soggiorno e alle altre prescrizioni legali vigenti nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 7

Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici o la cui presenza sul proprio territorio fosse illegale.

Art. 8

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, nel rispetto delle relative legislazioni, nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, in merito:

  1. alle prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio;
  2. alla migrazione illegale e alle attività dei passatori, comprese le informazioni concernenti l’importazione, la fabbricazione o la vendita di documentazione fraudolenta relativa all’immigrazione o all’identità, gli organizzatori di reti di migrazione illegale e le persone che accompagnano i migranti clandestini.

La cooperazione perseguita dal presente articolo non pregiudica gli altri accordi bilaterali che vincolano le Parti contraenti. Essa concerne unicamente la cooperazione in materia di diritto degli stranieri.

Art. 9

I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità del diritto interno nonché delle disposizioni di convenzioni internazionali applicabili in materia, cui le Parti contraenti sono vincolate. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

  1. la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
  2. la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente in merito all’utilizzo dei dati trasmessi;
  3. i dati personali possono essere trasmessi e trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha trasmessi;
  4. la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. I divieti di trasmissione previsti dal diritto interno devono essere rispettati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
  5. la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente cui è richiesta l’informazione;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto interno delle Parti contraenti;
  7. le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la trasmissione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto interno della Parte contraente richiedente.

Art. 10

Le questioni relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.

Le eventuali divergenze sono risolte per via diplomatica.

Art. 11

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine, di sicurezza e di salute pubblici o per altre ragioni importanti, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni vanno notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore entro un termine di 24 ore dalla consegna di una notifica scritta all’altra Parte contraente.

Art. 12

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Art. 14

Il presente Accordo è di durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica all’altra Parte contraente.

L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della denuncia.

Art. 15

L’entrata in vigore del presente Accordo sospende l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo del 18 luglio 1994 4 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

Fatto a Sofia, il 30 ottobre 2003 in due esemplari conformi, ciascuno in lingua bulgara e in lingua francese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pascal Couchepin

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria:

Georgi Parvanov

Allegato

Elenchi dei passaporti riconosciuti ai sensi del presente Accordo:

Documenti svizzeri

  1. Passaporto (ordinario)
  2. Passaporto di servizio
  3. Passaporto speciale
  4. Passaporto diplomatico

Documenti bulgari

  1. Passaporto ordinario
  2. Passaporto di servizio
  3. Passaporto diplomatico