Tra la Svizzera e la Cina, nonchè tra i cittadini dei due Stati deve regnare pace ed amicizia durevole.
0.142.112.491
Trattato di amicizia fra la Svizzera e la Repubblica della Cina Conchiuso il 13 giugno 1918 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1919 Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 ottobre 1919 Entrato in vigore l’8 ottobre 1919
CS 11579; FF 1918V 654 ediz. ted. 675 ediz. franc.
Traduzione
(Stato 13 marzo 1946)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica della Cina,
animati dal desiderio di stringere e consolidare amichevoli relazioni tra i due paesi, hanno convenuto di concludere a questo scopo un trattato di amicizia ed hanno a ciò designato come loro rappresentanti plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro poteri, hanno stipulato e firmato i seguenti articoli:
Art. I
Art. II1
Il Governo svizzero e quello cinese hanno il diritto di nominare agenti diplomatici, consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari i quali stabiliranno la loro sede nella capitale e nelle grandi città dei due paesi, dove il soggiorno di agenti stranieri è permesso. Essi godono degli stessi diritti, privilegi, facilitazioni ed immunità che sono concessi o possono essere concessi agli agenti diplomatici e ai funzionari consolari della nazione più favorita. I consoli generali, i consoli, i viceconsoli e gli agenti consolari per esercitare le loro funzioni devono chiedere, nella forma consueta, l’exequatur al Governo presso il quale sono nominati per esercitare le loro funzioni. I due Stati contraenti si asterranno dal nominare uomini di commercio ai posti di console generale, console, viceconsole o agente consolare; è fatta eccezione pei consoli onorari ai quali sono conferiti i privilegi ed i pieni poteri che hanno i consoli onorari delle altre Potenze.
Art. III
Il presente trattato sarà posto in vigore non appena saranno state scambiate le ratificazioni.
Art. IV
Il presente trattato viene steso in lingua francese, cinese ed inglese e in ognuna di queste lingue ne saranno stese quattro copie. In caso di divergenza nel l’interpretazione del testo francese o cinese la contestazione sarà decisa a tenore del testo inglese il quale vincola le due parti contraenti.
Art. V
Il presente trattato sarà ratificato dai Consigli legislativi della Svizzera e da Sua Eccellenza il presidente della Repubblica della Cina a norma della legislazione vigente e le ratificazioni saranno scambiate appena sarà possibile. In fede di che, i plenipotenziari delle due parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro sigillo il tredici giugno millenovecentodiciotto ossia il tredici giugno dell’anno settimo della Repubblica della Cina.
F. von Salis | Chang Tsung-Hsiang |