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Trattato d’amicizia, di domicilio e di commercio tra la Svizzera e la Colombia Conchiuso il 14 marzo 1908 Approvato dall’Assemblea federale l’8 giugno 1909 Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 giugno 1909 Entrato in vigore il 2 ottobre 1909

CS 11584; FF 1909I 481 ediz. ted. 376 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 2 ottobre 1909)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Colombia,

animati da uguale desiderio di mantenere e di stringere vieppiù i legami d’amicizia fra i due paesi, nonchè di sviluppare, con tutti i mezzi che stanno in loro, le relazioni commerciali fra i cittadini dei due Stati, hanno risolto di conchiudere a tale scopo un trattato e hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Vi sarà pace e amicizia perpetua fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia, come pure tra i cittadini dei due Stati.

Art. 2

Le due parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente gli stessi diritti e vantaggi che sono o che potessero essere accordati in avvenire alla nazione più favorita, per ciò che riguarda il commercio, le dogane e la navigazione, i consolati, il domicilio, l’esercizio delle professioni commerciali e industriali e le tasse relative, la protezione della proprietà industriale (brevetti d’invenzione, marche di fabbrica, etichette, insegne, nomi di luoghi o indicazioni di provenienza), protezione della proprietà di opere scientifiche, letterarie e artistiche, riservate per queste opere, le condizioni stabilite dalle leggi di ciascuno Stato.

Art. 3

I cittadini dell’uno dei due Stati che vorranno stabilirsi nell’altro, dovranno possedere un certificato di nazionalità, che consiste in un passaporto per gli attinenti della Colombia e in un atto d’origine o in passaporto per i cittadini svizzeri.

Art. 4

Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di escludere dal proprio territorio i cittadini dell’altro che, a cagione dei loro precedenti o della loro condotta, fossero considerati come pericolosi.

Art. 5

I cittadini dei due Stati godranno, sul territorio dell’altro, piena ed intera libertà di coscienza e di credenza. Il Governo li proteggerà nell’esercizio del loro culto nelle chiese, cappelle o altri luoghi destinati al servizio divino, purchè si conformino alle leggi, usanze e costumi del paese. Lo stesso principio sarà pure praticato per la sepoltura di cittadini dell’uno dei due Stati morti sul territorio dell’altro.

Art. 62

I cittadini dell’uno dei due Stati stabiliti nell’altro restano sottoposti alla legge della loro patria, per quanto concerne il servizio militare e le prestazioni imposte per compensazione pel servizio personale. Essi saranno quindi esenti da ogni servizio militare e da qualsiasi prestazione imposta in luogo del servizio personale nel paese ove sono stabiliti.

Art. 7

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile. Esso avrà effetto nei due Stati a cominciare dal centesimo giorno dopo lo scambio delle ratificazioni. Il presente trattato resterà in vigore fino allo spirare di un anno dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunciato.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 14 marzo 1908.

Lardy

J. M. Quijano Wallis