Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini della Colombia e per i cittadini della Svizzera titolari di un passaporto ordinario valido che si recano nel territorio dell’altra Parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
0.142.112.632.1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia
in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
per i titolari di passaporti ordinari
RU 2017 3609
Traduzione1
Concluso il 3 agosto 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 giugno 2017
(Stato 30 giugno 2017)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»,
e
la Repubblica di Colombia,
in seguito denominata «Colombia»,
in seguito denominate insieme «le Parti contraenti»,
al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro,
desiderose di garantire la parità di trattamento e di agevolare gli spostamenti ai titolari di passaporti ordinari,
considerando l’accordo del 2 dicembre 2015 tra l’Unione europea e la Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,
considerando l’accordo del 26 ottobre 2004 2 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Definizioni
Per «acquis di Schengen» s’intendono tutte le misure conformemente al protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, volte ad assicurare l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune in materia di controlli alle frontiere esterne e visti, nonché le misure direttamente correlate volte a prevenire e a combattere la criminalità.
Art. 3 Campo d’applicazione
I cittadini della Colombia titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Colombia possono recarsi e soggiornare nel territorio della Svizzera, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4 paragrafo 1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono recarsi e soggiornare nel territorio della Colombia, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4 paragrafo 2.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone che viaggiano nel territorio dell’altra Parte contraente allo scopo di svolgervi un’attività lucrativa sottostante a permesso conformemente alla legislazione nazionale interna.
In questo contesto, non sono considerate attività lucrative in particolare le seguenti attività:
- colloqui d’affari, tra cui conferenze, seminari o negoziati in vista di mandati e contratti;
- congressi economici o scientifici;
- eventi culturali, religiosi o sportivi;
- corsi e formazioni scolastiche.
I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
L’esenzione dall’obbligo del visto di cui al presente Accordo si applica lasciando impregiudicate le normative delle Parti contraenti relative alle condizioni per l’entrata e il soggiorno di breve durata. Le Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata e il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori, qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente che beneficiano del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione vigente nel territorio dell’altra Parte contraente.
I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine. L’esenzione dal visto si applica a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare i valichi di confine delle Parti contraenti.
Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applicano il diritto nazionale della Colombia e il diritto nazionale della Svizzera.
Art. 4 Durata del soggiorno
I cittadini della Colombia titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Colombia possono soggiornare nel territorio svizzero fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata come data dell’inizio del soggiorno (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata come data della fine del soggiorno in tale spazio.
I cittadini della Svizzera titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono soggiornare nel territorio colombiano fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
Il periodo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni menzionato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è calcolato in base a un soggiorno ininterrotto o a diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
Il presente Accordo lascia impregiudicata la possibilità per le Parti contraenti di prolungare la durata del soggiorno oltre i 90 giorni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.
Art. 5 Gestione dell’Accordo
Rappresentanti delle Parti contraenti s’incontrano all’occorrenza, su richiesta di una Parte contraente, per discutere l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo e, laddove necessario, suggerire modifiche al presente Accordo.
Art. 6 Clausola di non incidenza
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.
Art. 7 Scambio di documenti pertinenti
Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, facsimile personalizzati dei loro passaporti ordinari entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.
La Parte contraente che introduce nuovi passaporti ordinari o modifica quelli esistenti invia all’altra Parte contraente, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione, i nuovi facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sul loro utilizzo.
Art. 8 Composizione delle controversie
Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Le Parti contraenti risolvono amichevolmente per via diplomatica, nel quadro di negoziati e consultazioni, tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Art. 9 Disposizioni finali
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
Il presente Accordo può essere modificato per scritto dalle Parti contraenti conformemente al paragrafo 6. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo oppure, in particolare, per ragioni di ordine pubblico, di tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, di immigrazione irregolare o qualora una Parte contraente ripristini l’obbligo del visto. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al massimo due mesi prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più e revoca la sospensione.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo conformemente al paragrafo 6 del presente articolo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la notificazione della denuncia.
Qualora l’accordo del 2 dicembre 2015 tra l’Unione europea e la Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e/o l’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen siano denunciati, sospesi o modificati conformemente alle pertinenti disposizioni degli stessi, le Parti contraenti adottano congiuntamente le misure necessarie per garantire la totale compatibilità tra i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo e quelli derivanti dai suddetti Accordi. Fatto a Bogotà, il 3 agosto 2016, in lingua tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa fede il testo inglese.
Per la Kurt Kunz | Per la Maria Angela Holguin Cuéllar |