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0.142.112.681.1

Protocollo
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di
parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania,
successivamente alla loro adesione all’Unione europea

RU 2009 2421; FF 2008 1823

Testo originale

Concluso il 27 maggio 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 20081
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2009

(Stato 21 agosto 2012)

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera»,
da una parte
e
la Comunità europea,
rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, l’Irlanda,
la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica
di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania,
la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
di seguito denominati gli «Stati membri»,
anch’essi rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,
dall’altra,
di seguito denominati «parti contraenti»,

visto l’Accordo del 21 giugno 1999 2 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002;

visto il Protocollo del 26 ottobre 2004 3 all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1° aprile 2006;

vista l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1° gennaio 2007;

considerando che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’Accordo;

considerando che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’Accordo.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni dell’Accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell’Accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente Protocollo.

Art. 24

Il corpo e l’allegato I dell’Accordo sono adattati come segue 5 :

L’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente: …

L’articolo 10 dell’Accordo è modificato come segue: a) dopo il paragrafo 1a è inserito il paragrafo seguente: … b) dopo il paragrafo 2a è inserito il paragrafo seguente: … c) dopo il paragrafo 3a è inserito il paragrafo seguente: … d) dopo il paragrafo 4b è inserito il paragrafo seguente: … e) dopo il paragrafo 5a è inserito il paragrafo seguente: …

All’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’Accordo, il riferimento all’«articolo 10, paragrafi 2, 2a, 4a e 4b» è sostituito con il riferimento all’«articolo 10, paragrafi 2, 2a, 2b, 4a, 4b e 4c.

Art. 3

In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’Accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato 1 del presente Protocollo.

Art. 4

L’allegato II dell’Accordo è modificato conformemente all’allegato 2 del presente Protocollo.

L’allegato III dell’Accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’Accordo.

Art. 5

Gli allegati 1 e 2 al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente Protocollo, insieme al Protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell’Accordo.

Art. 6

Il presente Protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Art. 7

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Art. 8

Il presente Protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell’Accordo.

Art. 9

Il presente Protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Le versioni in lingua bulgara e rumena dell’Accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l’atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’Accordo approva le versioni facenti fede dell’Accordo nelle nuove lingue.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.

Per la
Confederazione Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per gli
Stati membri:

Matjaž Šinkovec

Per la
Comunità europea:

Matjaž Šinkovec

Allegato 1

Misure transitorie
relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie

1. La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari.

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

2. Romania

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni.

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

Allegato 2

L’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. Sotto il titolo «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’Accordo è modificato come segue:

  1. a) alla lettera i), riguardante l’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «SlovacchiaSvizzera»:
  2. (b) Alla lettera j), riguardante l’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «SlovacchiaSvizzera»:

2. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

3. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

4. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117 …», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136 …», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 …», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, …», e al punto «4.77: Decisione n. 192 …»:

5. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del Protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo.

Dichiarazione comune sull’adattamento dell’allegato III all’Accordo

Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’Accordo, l’allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l’altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere.

Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 dell’Accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo. I contingenti riguarderanno 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a quattro mesi.

Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea | Lexipedia | Lexipedia