0.142.112.912
Scambio di note dell’8/9 febbraio 1993
fra la Svizzera e la Croazia
sulla soppressione reciproca dell’obbligo dei visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
RU 1993 1720
Entrato in vigore l’11 marzo 1993
(Stato 11 marzo 1993)
Traduzione 1
Ministero |
Zagabria, 9 febbraio 1993 Ambasciata di Svizzera Zagabria |
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia complimenta l’Ambasciata di Svizzera e, riferendosi alla nota dell’Ambasciata dell’8 febbraio 1993, si pregia di comunicarle che accetta la proposta di concludere un accordo fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, del seguente tenore:
- «Nell’intento di facilitare la circolazione fra i due Stati di persone titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, nonché di cittadini dei due Stati domiciliati nell’altro Stato, e in vista di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, è stato convenuto quanto segue:
Art. 1
- I cittadini di ciascuno Stato, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido che si recano in missione ufficiale nell’altro Stato in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.
Art. 2
- I cittadini della Repubblica di Croazia titolari di un passaporto croato diplomatico, di servizio o speciale valido che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Croazia, né rappresentanti croati presso un’organizzazione internazionale in Svizzera sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera, soggiornarvi fino a 90 giorni o per uscirne, qualora essi non esercitino in Svizzera un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Art. 3
- I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero diplomatico, di servizio o speciale valido che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera, né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale nella Repubblica di Croazia sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare in Croazia, soggiornarvi fino a 90 giorni o per uscirne, qualora essi non esercitino in Croazia un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Art. 4
- Indipendentemente dal genere del loro passaporto, i cittadini dei due Stati domiciliati stabilmente nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
Art. 5
- In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti ne informano l’altra Parte per via diplomatica, se possibile 30 giorni prima, e gliene forniscono uno specimen.
Art. 6
- Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato.
Art. 7
- Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato che potessero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.
Art. 8
- 1) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative all’entrata o al soggiorno sul territorio dell’altro Stato contraente.
- 2) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere senza formalità particolari i cittadini di Stati terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative all’entrata o al soggiorno sul territorio dell’altro Stato contraente, nella misura in cui questi cittadini possedevano, al momento dell’entrata nel territorio di detto Stato, un visto valido o un’autorizzazione di residenza valida dell’altro Stato contraente. Non vi è obbligo di riammissione qualora il proseguimento del viaggio in uno Stato terzo sia possibile, lecito e ragionevolmente esigibile, in particolare se lo straniero vi ha soggiornato nel frattempo. Non vi è obbligo di riammissione neppure nel caso in cui lo straniero, al momento dell’entrata nel territorio dello Stato che ne sollecita la riammissione, sia stato in possesso di un visto o di un’autorizzazione di residenza validi di detto Stato oppure abbia ricevuto dopo la sua entrata un visto o un’autorizzazione di residenza da parte del medesimo.
- 3) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere una persona alle condizioni previste nei capoversi 1 e 2 se, da ulteriori controlli, risulta che detta persona, al momento dell’entrata nel territorio di uno Stato contraente, non possedeva la nazionalità, un visto o un’autorizzazione di residenza validi dell’altro Stato contraente.
Art. 9
- 1) La Parte contraente a cui è stata presentata una domanda di riammissione ha l’obbligo di rispondere entro 8 giorni.
- 2) La Parte contraente che ha accettato la riammissione di una persona ha l’obbligo di accoglierla entro un mese. Questo termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente che presenta la richiesta.
Art. 10
- Ciascuna Parte contraente s’impegna a notificare all’altra Parte, per via diplomatica ed entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le autorità competenti per il disbrigo delle domande di riammissione.
Art. 11
- Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Art. 12
- Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere provvisoriamente, totalmente o in parte, l’applicazione di disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell’Art. 8 capoverso 1. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Art. 13
- Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.
Art. 14
- Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi, con nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.»
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia accetta la proposta dell’Ambasciata di Svizzera, secondo cui la nota dell’Ambasciata dell’8 febbraio 1993 e la presente nota del Ministero costituiscono un accordo fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale. Tale accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data della presente nota.
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione