Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito sotto vigilanza delle autorità (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’accettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.
Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona sia minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che sia in pericolo la sua vita, l’integrità fisica o la libertà a causa della cittadinanza, della religione, della razza o delle sue opinioni politiche.
Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona dovesse aspettarsi sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.
Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se fosse successivamente rilevato che non siano date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistano motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.