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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Ecuador sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio

RU 2016 1227

Traduzione

Concluso il 1° aprile 2016
Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 20181

(Stato 17 gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica dell’Ecuador

(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio;

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare senza visto nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Una volta entrati sul territorio dello Stato accreditatario e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata di validità del permesso di soggiorno.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lavorativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen relative all’attraversamento delle frontiere e ai visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, come pure le disposizioni legali vigenti nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio oppure modifica quelli esistenti invia all’altra Parte contraente, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione, i nuovi facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sul loro utilizzo.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Applicazione provvisoria, durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo è applicabile provvisoriamente dalla data della firma delle Parti contraenti. Entra definitivamente in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie formalità.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.

Fatto a Quito, il 1° aprile 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pascal Décosterd

Per il
Governo della Repubblica dell’Ecuador:

Fernando Yépez Lasso