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0.142.113.342

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica d’Estonia concernente
la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

RU 2000 1921

Traduzione1

Concluso il 29 gennaio 1998
Entrato in vigore il 28 febbraio 1998

(Stato 28 febbraio 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Estonia

(detti in seguito Parti contraenti)

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e
animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare nella Repubblica d’Estonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa. Tale periodo di 90 giorni è calcolato a partire dalla data della prima entrata in Estonia nell’arco di sei mesi.

Art. 2

I cittadini della Repubblica d’Estonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa. Tale periodo di 90 giorni è calcolato a partire dalla data della prima entrata in Svizzera nell’arco di sei mesi.

Art. 3

I cittadini della Repubblica d’Estonia che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera.

I cittadini svizzeri che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nella Repubblica d’Estonia o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un’autorizzazione di residenza e/o di lavoro presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica d’Estonia.

Art. 4

I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari.

Art. 5

I cittadini svizzeri o estoni possono ritornare nell’altro Stato contraente senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 6

Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri ed estoni dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 7

Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni della presente Convenzione. La sospensione delle disposizioni è notificata immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica ed entra in vigore immediatamente.

Art. 9

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

Art. 10

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 11

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Fatto a Tallinn il 29 gennaio 1998, in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Sven Meili

Per il Governo
della Repubblica d’Estonia:

Toomas Hendrik Ilves