Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.
Il paragrafo 1 si applica, se la cittadinanza viene provata o resa verosimile con uno dei documenti elencati qui di seguito: La nazionalità della persona è provata con i seguenti documenti validi:
per la Confederazione Svizzera:
- passaporto;
- carta d’identità;
- libretto di famiglia con indicazione del luogo d’origine in Svizzera.
per la Repubblica di Finlandia:
- passaporto;
- carta d’identità rilasciata dalle autorità di polizia.
La cittadinanza della persona è resa verosimile con uno dei seguenti documenti:
- uno dei documenti menzionati al paragrafo precedente la cui validità è scaduta;
- documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o altro documento rilasciato dalle autorità militari, ecc.);
- attestato di una richiesta consolare o estratto del registro dello stato civile;
- altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
- fotocopia di uno dei documenti menzionati in questo articolo;
- indicazioni sulla persona in questione convenientemente provate dalle autorità giudiziarie o amministrative;
- dichiarazioni fatte da testimoni in buona fede, convenientemente provate da un’autorità competente;
- perizia linguistica sulla lingua della persona in questione;
- altri documenti accettabili per la Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente riammette la persona in questione alle stesse condizioni, se da ulteriori verifiche risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.