Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese
desiderando di regolare, nello spirito delle disposizioni del Trattato di domicilio del 23 febbraio 1885 tra la Svizzera e la Francia, l’ordinamento applicabile ai cittadini svizzeri che desiderano esercitare in Francia le professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto, come sono definite dall’Ordinanza n.45‑2138 emanata il 19 settembre 1945 dal Governo Provvisorio della Repubblica francese, come pure ai cittadini francesi che desiderano esercitare le stesse professioni nella Svizzera, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione speciale e di nominare a plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Fatto a Lugano, in doppio esemplare, il 27 aprile 1948.
Allegato Aalla convenzione franco‑svizzera concernente l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile
riconosciuto
(articolo 2 paragrafo 1)
Elenco dei diplomi svizzeri e francesi dichiarati equivalenti per l’esercizio,
in Francia o in Svizzera, delle professioni di perito contabile e di contabile
riconosciuto
Titoli francesi:
Diploma di perito contabile e brevetto di perito contabile rilasciati dal Ministro dell’Educazione nazionale.
Titolo svizzero:
Diploma federale di perito contabile rilasciato dal Dipartimento federale dell’Economia pubblica (con iscrizione nel Registro A).
Allegato Balla convenzione franco‑svizzera concernente l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile
riconosciuto
Elenco dei diplomi svizzeri e francesi non equivalenti, ma che dànno diritto ad esercitare la professione di contabile riconosciuto
a. Brevetto professionale e diploma federale di contabile
Considerato che il diploma francese, chiamato brevetto professionale, e il diploma svizzero, chiamato diploma federale di contabile, non sono rilasciati in seguito a un esame dello stesso genere, non possono essere pareggiati.
Visto tuttavia che questi due diplomi sono rilasciati soltanto ai candidati che abbiano superato con successo esami pratici comprovanti che possiedono le cognizioni necessarie per esercitare la professione di contabile riconosciuto,
le parti contraenti convengono che i diplomi di cui si tratta conferiranno ai loro titolari in Francia e in Svizzera i diritti che ciascun paese conferisce loro sul suo territorio per l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.
b. Candidati dichiarati ammessi in base all’esame preliminare
per periti contabili
Considerato che le prove dell’esame preliminare francese consentono il controllo delle cognizioni generali e tecniche sufficienti per esercitare in Francia la professione di contabile riconosciuto, dopo un’attività contabile di almeno due anni,
considerato che l’esame preliminare svizzero corrispettivo costituisce un controllo analogo delle cognizioni generali tecniche e pratiche,
le parti contraenti convengono che il fatto di aver superato con successo le prove dell’uno o dell’altro esame consente, nell’uno e nell’altro paese, di esercitare la professione di contabile riconosciuto.
Allegato Calla convenzione franco‑svizzera concernente l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile
riconosciuto
Dichiarante
Nome e cognome
(o nome della ditta)
Indirizzo
Professione autorizzata
ConfidenzialeDICHIARAZIONEprevista dall’articolo 8, terzo capoverso, della convenzione franco‑svizzera del 27 aprile 1948ClienteNome e cognome(o nome della ditta)IndirizzoProfessioneMissioneGenereEpoca dell’esecuzioneDurata probabile dell’esecuzionePersonaleNome del delegato riconosciuto incaricato dell’esecuzione dei compito o della direzione dello stesso (per le società)Nome degli altri professionisti chiamati a collaborare(Luogo), li19(firma)Protocollo finale1.Per l’applicazione dell’articolo 4, quarto capoverso, è convenuto che le limitazioni applicabili ai professionisti svizzeri non avranno carattere sistematico, ma dovranno, in tutta la misura del possibile, essere determinate tenendo conto dei singoli casi.2.Le delegazioni francese e svizzera si sono occupate della situazione professionale degli svizzeri che saranno regolarmente autorizzati ad esercitare in Francia le professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.Con riserva delle disposizioni del quarto capoverso dell’articolo 4 della convenzione, è convenuto che l’applicazione dello statuto dell’Ordine dei periti contabili e dei contabili riconosciuti ai professionisti svizzeri non potrà d’ora innanzi avere per effetto di metterli, di fronte alla clientela, in una situazione diversa da quella dei professionisti francesi.Lugano, 27 aprile 1948.Max Holzer
Erwin Bernath
Felix SimmenPhilippe Périer
André Brunet