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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente
la riammissione di persone in situazione irregolare

RU 2006 4367

Traduzione1

Concluso il 16 dicembre 2005
Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 ottobre 2006

(Stato 16 ottobre 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

qui di seguito denominati «la Parte contraente» o «le Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le due Parti contraenti per prevenire e lottare contro l’immigrazione transfrontaliera illegale,

nell’intento di agevolare la riammissione e il transito verso Stati terzi delle persone il cui ingresso o soggiorno nei territori dei loro Stati è illegale,

coscienti della necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali garantiti dalle legislazioni nazionali delle Parti contraenti e dagli accordi internazionali da esse conclusi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo e del Protocollo al presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

  1. Con l’espressione «permesso di soggiorno» si intende un’autorizzazione rilasciata da una Parte contraente, la quale permette alla persona interessata di soggiornare sul territorio dello Stato di quella Parte contraente, fatta eccezione per i visti e le autorizzazioni di soggiorno temporanee rilasciate per il periodo dell’esame di una domanda di permesso di soggiorno o d’asilo.
  2. I termini «cittadino» e «cittadinanza», qualora si tratti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riferiti esclusivamente ai cittadini britannici e alla cittadinanza britannica e, qualora si tratti della Confederazione Svizzera, sono riferiti esclusivamente ai cittadini svizzeri e alla cittadinanza svizzera, nonché ai cittadini del Principato del Liechtenstein e alla cittadinanza del Liechtenstein.
  3. L’espressione «diritto di dimora» («Right of Abode») si applica soltanto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e va intesa ai sensi della legislazione nazionale pertinente.
  4. Il termine «visto» va inteso come autorizzazione o decisione di uno Stato o di un territorio, incluse le Parti contraenti, che permette a una persona di entrare e soggiornare sul territorio del suo Stato, a condizione che siano adempite le condizioni di rilascio del visto.
  5. L’espressione «autorizzazione di transito» va intesa come autorizzazione o decisione di una Parte contraente o visto richiesto da una Parte contraente che permette a un cittadino di Stati terzi di transitare attraverso il territorio del suo Stato o di attraversare la zona di transito di un porto o aeroporto, a condizione che siano adempite le altre condizioni di transito.
  6. L’espressione «cittadino di Stati terzi» è riferita alle persone che non posseggono la cittadinanza o il diritto di dimora del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein; l’espressione «Stato terzo » va riferita ai Paesi o ai territori che non sono né il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein.
  7. Con l’espressione «giorno feriale» s’intendono tutti i giorni eccetto il sabato, la domenica o un giorno riconosciuto come festivo da uno Stato di entrambe le Parti contraenti.
  8. (8) (a) Fatto salvo il paragrafo (8) (c) qui appresso, per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le «autorità competenti» sono:(i)per la trasmissione di una domanda alle autorità competenti della Confederazione Svizzera, per la ricezione di una risposta a una domanda, per la procedura in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio da parte dell’Ambasciata o di una rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e per tutte le notificazioni delle persone da riammettere nella Confederazione Svizzera:–Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(ii)per la ricezione di una domanda inoltrata da una delle autorità competenti della Confederazione Svizzera, per la trasmissione di una risposta a una domanda e per la trasmissione di tutte le notificazioni delle persone da riammettere nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:–Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(iii)per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio in seguito a una risposta positiva alla domanda:–l’Ambasciata o una rappresentanza consolare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella Confederazione Svizzera.(b)Fatto salvo il paragrafo (8) (c) qui appresso, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le «autorità competenti» sono:(i)per la trasmissione di una domanda alle autorità competenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per la ricezione di una risposta a una domanda, per la procedura in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio da parte dell’Ambasciata o di una rappresentanza consolare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella Confederazione Svizzera e per tutte le notificazioni delle persone da riammettere nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:–il Dipartimento federale di giustizia e polizia;(ii)per la ricezione di una domanda da parte di una delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per la trasmissione di una risposta a una domanda, così come per la trasmissione di tutte le notificazioni delle persone da riammettere nella Confederazione Svizzera:–il Dipartimento federale di giustizia e polizia;(iii)per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio in seguito a una risposta positiva alla domanda:–l’Ambasciata o una rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.c)Ciascuna modifica del significato dell’espressione «autorità competenti» da parte di una delle Parti contraenti deve essere notificata, per via diplomatica, all’altra Parte contraente. Ciascuna modifica entra in vigore il giorno feriale successivo alla ricezione della notificazione da parte dell’altra Parte contraente.
  9. Con l’espressione «Parte contraente richiedente» s’intende la Parte contraente che presenta alla Parte contraente richiesta una domanda di riammissione o di autorizzazione di transito per una persona, in conformità alle disposizioni del presente Accordo; l’espressione «Parte contraente richiesta» s’intende come riferita alla Parte contraente cui è indirizzata tale domanda.
  10. Il termine «fanciullo» o «fanciulli» si riferisce alle persone che non hanno compiuto il diciottesimo anno d’età nel momento in cui è stata inoltrata la domanda di riammissione.
  11. Con l’espressione «per scritto» si intende in forma scritta e in lingua inglese.

Titolo 1 Riammissione di cittadini e persone aventi il diritto di dimora

Art. 2 Obbligo di riammissione

  1. La Parte contraente richiesta, su istanza della Parte contraente richiedente, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, la persona che non adempie o non adempie più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, purché tale persona sia debitamente identificata e sia accertato, in conformità all’articolo 3 paragrafo (1) del presente Accordo, o sia reso verosimile, in conformità all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo, che quest’ultima abbia la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta o il diritto di dimora nello stesso oppure che tale persona abbia avuto (in occasione della sua ultima entrata nel territorio dello Stato della Parte contraente richiedente) la cittadinanza della Parte contraente richiesta ma che vi abbia in seguito rinunciato senza acquistare la cittadinanza di un altro Stato.
  2. La Parte contraente richiedente, su istanza della Parte contraente richiesta, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, la persona già partita dal territorio del suo Stato giusta il paragrafo (1) del presente articolo, se da accertamenti posteriori risulta che al momento di lasciare il territorio la persona interessata non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta o non aveva il diritto di dimorarvi. In questo caso la Parte contraente che ha ammesso tale persona deve ritrasmettere all’altra Parte contraente tutti i documenti ottenuti da quest’ultima assieme alla domanda di riammissione iniziale. L’obbligo di riammissione, in conformità al presente paragrafo, non si applica qualora la Parte contraente richiesta abbia privato la persona interessata della sua cittadinanza o del suo diritto di dimora oppure qualora la persona in questione abbia ceduto o lasciato che la sua cittadinanza o il suo diritto di dimora decadesse dopo il suo ingresso sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, senza che la Parte contraente richiedente le avesse perlomeno promesso la naturalizzazione.

Art. 3 Elementi con cui è possibile determinare l’identità e la cittadinanza o il diritto di dimora delle persone da riammettere

  1. L’identità e la cittadinanza o il diritto di dimora di una persona da riammettere conformemente all’articolo 2 paragrafo (1) del presente Accordo sono provati con i documenti in corso di validità elencati qui di seguito:(a)carta d’identità nazionale (anche se provvisoria o temporanea) che può essere attribuita definitivamente alla persona interessata; oppure(b)passaporto o documento di viaggio sostitutivo munito di fotografia (lasciapassare) indicante la cittadinanza di una delle due Parti contraenti e/o il possesso del diritto di dimora in uno Stato di una delle due Parti contraenti; oppure(c)documento di viaggio di un fanciullo in vece del passaporto; oppure(d)libretti militari e passaporti militari.
  2. L’identità e la cittadinanza o il diritto di dimora sono resi verosimili sulla base di uno degli elementi qui di seguito elencati:(a)documento scaduto figurante nel paragrafo (1) del presente articolo che può essere verosimilmente attribuito alla persona in questione;(b)altri documenti ufficiali facenti stato dell’identità della persona in questione (ad es. licenza di condurre);(c)deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili rilasciate dinanzi alle autorità competenti della Parte contraente richiedente;(d)dichiarazioni verbalizzate rilasciate dalla persona interessata dinanzi alle autorità competenti della Parte contraente richiedente;(e)lingua parlata della persona in questione;(f)tessere di legittimazione di ditte;(g)estratto di un registro ufficiale;(h)libretto di marinaio;(i)carta d’identità di un barcaiolo;(j)altri documenti dai quali si evince l’identità della persona in questione;(k)fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
  3. così come qualsiasi altro documento accettabile per entrambe le Parti contraenti che aiuti a stabilire l’identità o il diritto di dimora della persona interessata.

Art. 4 Domande di riammissione

  1. La domanda di riammissione giusta l’articolo 2 del presente Accordo è presentata per scritto e contiene le indicazioni di cui all’articolo I del Protocollo al presente Accordo.
  2. Essa è presentata all’autorità competente della Parte contraente richiesta.

Art. 5 Risposta alla domanda di riammissione

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette all’autorità competente della Parte contraente richiedente la risposta alla domanda di riammissione, presentata giusta l’articolo 2 del presente Accordo, in conformità alla procedura ed entro i termini stabiliti all’articolo 6 del presente Accordo.
  2. La risposta alla domanda contiene le informazioni di cui all’articolo II del Protocollo al presente Accordo.

Art. 6 Termini

  1. Se la domanda di riammissione, presentata giusta l’articolo 2 del presente Accordo, si fonda sui documenti di cui all’articolo 3 paragrafo (1) del presente Accordo, la risposta è trasmessa entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda.
  2. Se la domanda di riammissione, presentata giusta l’articolo 2 del presente Accordo, si fonda sui documenti di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo, la risposta è trasmessa entro otto giorni feriali dalla ricezione della domanda.
  3. (3) (a) Se i documenti e i fatti presentati sono insufficienti o contestati, le autorità consolari competenti della Parte contraente richiesta possono chiedere alla Parte contraente richiedente di procedere il più presto possibile all’audizione della persona interessata e di assistere alla rispettiva audizione. (b)Il momento e il luogo dell’audizione sono stabiliti di comune intesa. Se la domanda di riammissione, presentata giusta l’articolo 2 del presente Accordo, si fonda sui documenti di cui all’articolo 3 paragrafo (1) del presente Accordo, la Parte contraente richiesta inoltra la domanda di procedere all’audizione entro il termine previsto nel paragrafo (1) del presente articolo. Se la domanda di riammissione, presentata giusta l’articolo 2 del presente Accordo, si fonda sui documenti di cui all’articolo 3 paragrafo (2), la Parte contraente richiesta inoltra la domanda di procedere all’audizione entro il termine previsto nel paragrafo (2) del presente articolo. In ogni caso la risposta alla domanda di riammissione è presentata per scritto entro cinque giorni feriali dalla conclusione dell’audizione.
  4. La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire l’allontanamento o la partenza dal territorio del suo Stato della persona la cui riammissione è stata accettata conformemente al presente Accordo entro trenta giorni feriali dalla ricezione dell’approvazione della Parte contraente richiesta. Questo termine può prorogato per il tempo ragionevolmente necessario al superamento di ostacoli di natura giuridica o pratica.

Titolo 2 Riammissione di cittadini di stati terzi

Art. 7 Cittadini di Stati terzi con un visto o un permesso di soggiorno

  1. Fatto salvo il paragrafo (2) del presente articolo, ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, il cittadino di Stati terzi che non adempie o non adempie più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, sempre che tale cittadino sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta e adempia le condizioni previste dalla sua legislazione nazionale in materia di ingresso e di soggiorno di stranieri.
  2. In deroga alle disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, qualora entrambe le Parti contraenti abbiano rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, responsabile per la riammissione è la Parte contraente il cui visto o permesso di soggiorno scade per ultimo.

Art. 8 Cittadini di Stati terzi che sono entrati o hanno soggiornato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta

  1. Ciascuna Parte contraente riammette sul territorio del suo Stato, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, il cittadino di Stati terzi che non adempie o non adempie più le condizioni di ingresso o soggiorno vigenti sul territorio dello Stato della Parte richiedente, purché sia provato, conformemente all’articolo 9 paragrafo (1) del presente Accordo, o reso verosimile, conformemente all’articolo 9 paragrafo (2) del presente Accordo, che tale cittadino è entrato o ha soggiornato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.
  2. L’obbligo di riammissione giusta le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, non sussiste nei confronti di:(a)cittadini di Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati, emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673, o lo statuto di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;(b)cittadini di Stati terzi di uno Stato con il quale la Parte contraente richiedente ha un confine nazionale comune, nonché altri cittadini di Stati terzi che risiedono permanentemente sul territorio di un siffatto Stato terzo;(c)cittadini di Stati terzi che sono stati effettivamente allontanati dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d’origine o verso uno Stato terzo nei quali il loro ingresso è assicurato e che, in seguito, sono tornati nella Parte contraente richiedente senza essere entrati o aver soggiornato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;(d)cittadini di Stati terzi ai quali la Parte contraente richiesta ha rilasciato un permesso di transito sulla base di un visto o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato da un altro Stato di transito o di destinazione;(e)cittadini di Stati terzi ai quali la Parte contraente richiesta ha rilasciato un permesso di transito poiché essi non necessitano di un visto o un permesso di soggiorno per entrare o soggiornare in un altro Stato di transito o di destinazione;(f)cittadini di Stati terzi che, dopo aver lasciato il territorio dello Stato della Parte contraente richiesta, sono entrati sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente a partire da uno Stato terzo, verso il quale la Parte contraente richiedente può rinviare la persona in questione in conformità alle disposizioni di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale;(g)cittadini di Stati terzi che sono stati in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiedente per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 9 Elementi con cui è possibile determinare l’ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte contraente richiesta di cittadini di Stati terzi da riammettere

  1. L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di Stati terzi sul territorio dello Stato della Parte richiesta è provato dall’apposizione di timbri d’entrata o di uscita o da altre annotazioni pertinenti nei suoi documenti di viaggio da parte delle autorità preposte ai controlli alla frontiera della Parte contraente richiesta al momento dell’entrata o partenza dal territorio del suo Stato.
  2. L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di Stati terzi sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta è reso verosimile dalla presenza degli elementi seguenti:(a)documenti di trasporto;(b)fatture di alberghi, servizi medici o altri servizi o scontrini di ritiro o deposito di valuta;(c)deposizioni verbalizzate rilasciate da testimoni in buona fede dinanzi alle autorità competenti della Parte contraente richiedente;(d)dichiarazioni verbalizzate rilasciate dal cittadino di Stati terzi dinanzi alle autorità competenti della Parte contraente richiedente;
  3. così come qualsiasi altro documento accettabile per entrambe le Parti contraenti che aiuti a stabilire l’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. 10 Domanda di riammissione di cittadini di Stati terzi

  1. La domanda di riammissione di cittadini di Stati terzi giusta gli articoli 7 o 8 del presente Accordo è presentata per scritto e contiene le indicazioni di cui all’articolo III del Protocollo al presente Accordo.
  2. La domanda di riammissione giusta l’articolo 7 paragrafo (1) e l’articolo 8 paragrafo (1) del presente Accordo è presentata all’autorità competente della Parte contraente richiesta.
  3. La risposta alla domanda di riammissione giusta gli articoli 7 o 8 del presente Accordo è presentata per scritto entro dieci giorni feriali dalla sua consegna.
  4. La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie per garantire l’allontanamento o la partenza dal territorio del suo Stato della persona la cui riammissione è stata accettata conformemente al presente Accordo entro trenta giorni feriali dalla ricezione dell’approvazione della Parte contraente richiesta. Questo termine può prorogato per il tempo ragionevolmente necessario al superamento di ostacoli di natura giuridica o pratica.

Art. 11 Risposta alla domanda di riammissione

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette la risposta alla domanda di riammissione giusta gli articoli 7 o 8 del presente Accordo all’autorità competente della Parte contraente richiedente in conformità alla procedura ed entro i termini stabiliti nell’articolo 10 del presente Accordo.
  2. La risposta alla domanda di riammissione contiene le indicazioni di cui all’articolo IV del Protocollo al presente Accordo.

Art. 12 Obbligo di riammissione

  1. Ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell’altra Parte e senza altre formalità, il cittadino di Stati terzi che è partito o è stato allontanato dal territorio del suo Stato, conformemente all’articolo 7 paragrafo (1) del presente Accordo, se da accertamenti posteriori risulta che al momento di lasciare il territorio dello Stato della Parte contraente richiedente la persona riammessa non era in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido e non era autorizzata a entrare e soggiornare nello Stato della Parte contraente richiesta, in conformità all’articolo 7 del presente Accordo.
  2. Nei casi in cui si applicano le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, la Parte contraente che aveva inizialmente riammesso tali persone informa l’altra Parte contraente delle ragioni del rifiuto e ritrasmette tutti i documenti ottenuti relativi alla procedura di riammissione iniziale.
  3. Ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza altre formalità, il cittadino di Stati terzi che è partito o è stato allontanato dal territorio del suo Stato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 paragrafo (1) del presente Accordo, se da accertamenti posteriori risulta che al momento di lasciare il territorio dello Stato della Parte contraente richiedente tale cittadino non era, di fatto, entrato o non aveva soggiornato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta in conformità all’articolo 8 del presente Accordo.
  4. Nei casi in cui si applicano le disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, la Parte contraente che aveva inizialmente riammesso tale persona informa l’altra Parte contraente delle ragioni del rifiuto e ritrasmette tutti i documenti ottenuti in relazione alla procedura di riammissione iniziale.

Titolo 3 Transito

Art. 13 Obbligo di autorizzare il transito

  1. Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito sul territorio del proprio Stato di cittadini di Stati terzi allontanati dalla Parte contraente richiedente ai fini della riammissione nel loro Paese d’origine o in Stati terzi se:(a)l’ammissione in un altro Stato di transito e nello Stato di destinazione è assicurata;(b)la Parte contraente richiedente ottiene l’autorizzazione di transito richiesta per il cittadino di Stati terzi conformemente al paragrafo (2) del presente articolo.
  2. La Parte contraente richiesta può chiedere che la Parte contraente richiedente ottenga, prima della partenza del cittadino di Stati terzi dal territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, tutte le autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico o dai regolamenti in vigore al momento del deposito della pertinente domanda di transito sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.
  3. La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità per il transito di tali persone verso lo Stato di destinazione finale ed è responsabile per il loro allontanamento dal territorio dello Stato della Parte contraente richiesta, qualora la continuazione del viaggio non fosse più possibile.
  4. Nonostante sia stata rilasciata un’autorizzazione, le persone prese a carico ai fini del transito sono riammesse dalla Parte contraente richiedente senza formalità se, successivamente, si verificano o emergono circostanze, quali quelle di cui all’articolo 22 del presente Accordo, che ostacolano il transito oppure se non è più assicurata la continuazione del viaggio o la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
  5. Le Parti contraenti limitano i trasporti in transito ai cittadini di Stati terzi che non possono essere rinviati direttamente nel loro Stato di destinazione.

Art. 14 Domanda di transito

  1. La domanda di transito giusta l’articolo 13 del presente Accordo è presentata per scritto e contiene le indicazioni di cui all’articolo VII del Protocollo al presente Accordo.
  2. La domanda di transito è presentata all’autorità competente della Parte contraente richiesta.

Art. 15 Risposta alla domanda di transito

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette per scritto la risposta alla domanda di transito ai sensi all’articolo 14 del presente Accordo all’autorità della Parte contraente richiedente nei tempi ragionevolmente più brevi e in ogni caso entro tre giorni feriali dalla consegna della domanda.
  2. La risposta alla domanda di autorizzazione di transito contiene le indicazioni di cui all’articolo VIII del Protocollo al presente Accordo.
  3. Conformemente all’articolo 13 paragrafo (2) del presente Accordo, la Parte contraente richiesta può, qualora si tratti di approvare una domanda di transito, subordinare la sua approvazione all’ottenimento da parte del cittadino di Stati terzi interessato di un’autorizzazione di transito prima che egli lasci il territorio dello Stato della Parte contraente richiedente, al fine di attraversare il territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. 16 Rifiuto della domanda di transito

Una domanda di transito giusta l’articolo 13 del presente Accordo può segnatamente essere rifiutata se:

  1. la presenza del cittadino di Stati terzi sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta pregiudica gli interessi della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico e della salute pubblica; oppure
  2. il cittadino di Stati terzi non ottiene o gli è rifiutata un’autorizzazione di transito pretesa dalla Parte contraente richiesta conformemente all’articolo 13 paragrafo (2); oppure
  3. l’autorizzazione di transito implica che la Parte contraente richiesta violi gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi gli accordi menzionati nell’articolo 22 del presente Accordo.

Titolo 4 Disposizioni generali e finali

Art. 17 Protezione dei dati

  1. I dati personali trasmessi nell’ambito dell’applicazione del presente Accordo per quanto concerne la riammissione o il transito delle persone si limitano ai dati specificati nei pertinenti articoli del presente Accordo e del Protocollo al presente Accordo.
  2. I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti delle Parti contraenti e unicamente ai fini previsti dal presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità del loro trasferimento. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la Parte contraente che riceve i dati deve esserne immediatamente avvertita. Quest’ultima è obbligata a procedere alla rettificazione o alla distruzione dei dati in questione. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre autorità o servizi soltanto previa autorizzazione scritta da parte della Parte contraente che li ha comunicati. I dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.
  3. Su sua richiesta, il titolare dei dati personali è informato in merito ai dati personali trasmessi e sullo scopo della loro trasmissione. Le domande d’informazioni presentate dal titolare dei dati personali sono trattate conformemente al diritto nazionale della Parte contraente alla quale sono state indirizzate.
  4. Le autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute a registrare per scritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.
  5. Le autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute a proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.
  6. La Parte contraente che riceve i dati personali informa la Parte contraente che ha trasmesso i dati, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e ai risultati ottenuti.
  7. Oltre alle disposizioni del presente articolo, si applica anche il diritto interno concernente la protezione dei dati di ciascuna Parte contraente.

Art. 18 Comitato congiunto

  1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Accordo, è istituito un Comitato congiunto composto di rappresentanti delle Parti contraenti. Esso si riunisce su richiesta di una Parte contraente.
  2. I compiti del Comitato congiunto sono i seguenti:(a)la presentazione di proposte alle autorità competenti delle Parti contraenti, al fine di risolvere eventuali questioni pratiche emerse in occasione dell’applicazione del presente Accordo;(b)la presentazione di proposte alle autorità competenti delle Parti contraenti in merito alle modifiche e alle aggiunte al presente Accordo;(c)il monitoraggio dell’applicazione e dell’interpretazione del presente Accordo; e(d)la preparazione e la raccomandazione di misure appropriate per la lotta contro l’immigrazione illegale in generale.
  3. Le Parti contraenti si riservano il diritto di approvare o rifiutare misure proposte dal Comitato congiunto.

Art. 19 Scorte

  1. Ai fini di una riammissione ai sensi del Titolo 1 o del Titolo 2 del presente Accordo, la Parte contraente richiedente informa la Parte contraente richiesta se la persona da riammettere deve essere scortata.
  2. Ai fini di un transito ai sensi del Titolo 3 del presente Accordo, la Parte contraente richiesta può chiedere alla Parte contraente richiedente di assicurare la scorta del cittadino di Stati terzi durante il transito attraverso il territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.
  3. In tutti i casi in cui deve essere assicurata una scorta, la Parte contraente richiedente deve prendere le misure di scorta necessarie e gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente devono:(a)disporre dell’autorizzazione, della decisione, del visto o dell’autorizzazione di transito richiesti dalla Parte contraente richiesta per effettuare tale scorta prima di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente;(b)poter in ogni momento dimostrare di agire in veste ufficiale e portare con sé una documentazione attestante che tutte le autorizzazioni, decisioni, visti e le autorizzazioni di transito sono stati ottenuti;(c)svolgere il loro incarico in applicazione del presente Accordo in abiti borghesi e non armati; e(d)essere sempre in possesso di una fotografia formato passaporto della persona da scortare.
  4. Oltre alle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, nel caso di un transito conformemente al Titolo 3 del presente Accordo, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente sono responsabili della sorveglianza del cittadino di Stati terzi e prendono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che quest’ultimo non lasci la zona di transito dell’aeroporto e che lasci il territorio della Parte contraente richiesta.
  5. In casi eccezionali, la Parte contraente richiesta fornisce agli agenti di scorta della Parte contraente richiedente, che esercitano le loro funzioni in applicazione del presente Accordo, la protezione e l’assistenza necessarie in virtù di circostanze impreviste.
  6. Durante il loro impiego sul territorio della Parte contraente richiesta, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge in vigore sul territorio in questione della Parte contraente richiesta.

Art. 20 Costi di ritorno

  1. La Parte contraente richiedente si assume i costi della riammissione di persone, compresi quelli legati alla scorta, al sostentamento e al trasporto appropriati giusta gli articoli 2, 7 e 8 del presente Accordo.
  2. La Parte contraente richiedente si assume i costi di transito giusta l’articolo 13 del presente Accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione e, se necessario, quelli legati a un eventuale trasporto di ritorno. In entrambi i casi sono compresi i costi legati alla scorta, al sostentamento e al trasporto.

Art. 21 Notificazione

  1. Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti si notificano a vicenda, per via diplomatica:(a)i posti di frontiera in cui possono essere effettuati la riammissione e il transito;(b)le coordinate delle autorità competenti di cui all’articolo 1 paragrafo (8) del presente Accordo.
  2. Le Parti contraenti si notificano a vicenda, per via diplomatica, i cambiamenti relativi ai posti di frontiera in cui possono essere effettuati la riammissione e il transito e/o quelli relativi alle indicazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 1 paragrafo (8) del presente Accordo. Tali modifiche entrano in vigore il giorno feriale successivo alla ricezione della notificazione dell’altra Parte contraente.
  3. I ritorni e i trasporti in transito in applicazione del presente Accordo sono effettuati soltanto presso i posti di frontiera notificati conformemente al presente articolo.

Art. 22 Rapporto con altri impegni internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall’applicazione:

  1. di altri accordi internazionali in materia di estradizione, di transito di persone condannate, di mutua assistenza legale in materia penale e di riammissione o di transito di persone colpite da una decisione di allontanamento in generale;
  2. della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676;
  3. degli Accordi internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, compresa la Convenzione conclusa dal Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;
  4. di accordi internazionali in materia di asilo, segnatamente il Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e il Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, così come l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o nella Confederazione Svizzera;
  5. della Convenzione conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19448 relativa all’aviazione civile internazionale e dei suoi allegati, adottati conformemente al capitolo XX di detta Convenzione;
  6. da altri accordi internazionali.

Art. 23 Modalità d’applicazione

Tutte le altre disposizioni relative all’applicazione sono stabilite nel Protocollo al presente Accordo che rappresenta una parte integrante del presente Accordo.

Art. 24 Applicazione territoriale

Il presente Accordo e il relativo Protocollo si applicano:

  1. per il Regno Unito:(i)all’Inghilterra e al Galles, alla Scozia e all’Irlanda del Nord,(ii)a qualsiasi territorio per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni internazionali e al quale è esteso il presente Accordo e il Protocollo al presente Accordo. In questo contesto le modifiche sono concordate mediante uno scambio di note. Ciascuna Parte contraente può porre fine a tale estensione mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente per via diplomatica entro sei mesi; e
  2. alla Confederazione Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Art. 25 Entrata in vigore

Ciascuna Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, l’espletamento delle procedure legali richieste per quanto la concerne per l’entrata in vigore del presente Accordo e del Protocollo al presente Accordo. Il presente Accordo e il Protocollo al presente Accordo entrano in vigore il sessantesimo giorno seguente la data dell’ultima notifica.

Art. 26 Durata, modifica, sospensione e denuncia

  1. Il presente Accordo e il Protocollo al presente Accordo sono conclusi per una durata illimitata.
  2. Ciascuna Parte contraente può, per gravi motivi, denunciare il presente Accordo e il Protocollo al presente Accordo mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente. La denuncia ha effetto il trentesimo giorno successivo alla ricezione della notificazione scritta da parte dell’altra Parte contraente o a una data successiva specificata nella notificazione.
  3. Ciascuna Parte contraente può, per gravi motivi, sospendere il presente Accordo e il Protocollo al presente Accordo mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente. La sospensione ha effetto il giorno della ricezione della notificazione scritta dell’altra Parte contraente o a una data successiva specificata nella notificazione. Le Parti contraenti si notificano a vicenda, per via diplomatica e senza indugio, l’annullamento di tale misura.
  4. Le modifiche al presente Accordo e al Protocollo al presente Accordo approvate da entrambe le Parti contraenti entrano in vigore mediante uno scambio di note.

In fede di che , i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Berna il 16 dicembre 2005 in due esemplari rispettivamente in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il
Governo del Regno unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Simon Mark Featherstone

Protocollo

Art. I Domanda di riammissione di persone di cui all’articolo 2 dell’Accordo

  1. Ciascuna domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, numero di dossier e data della domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta; e(c)un preambolo che abbia il tenore seguente: «Vi sono motivi per ritenere che alla persona identificata qui di seguito siano applicabili le disposizioni dell’articolo 2 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la riammissione di persone in situazione irregolare; richiediamo pertanto che suddetta persona sia accettata sul territorio (del Regno Unito) (della Confederazione Svizzera) conformemente alle disposizioni di detto Accordo.»
  2. Unitamente a ciascuna domanda di riammissione vanno allegati:(a)dati personali:(i)cognome e altri nomi,(ii)data di nascita,(iii)luogo e Paese di nascita o d’origine,(iv)sesso, e(v)per i fanciulli, cognome e nome/i di ogni parente di cui la Parte contraente richiedente è a conoscenza;(b)copie certificate di documenti originali che costituiscano mezzi di prova o mezzi di presunzione della cittadinanza o del diritto di dimora della persona da riammettere;(c)una copia di una fotografia formato passaporto (due fotografie originali devono essere inviate ulteriormente);(d)una lista dei mezzi di prova e/o mezzi di presunzione fornita ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo;(e)itinerario previsto, mezzi di trasporto, data e ora della prevista riammissione, posti di frontiera (se già noti);(f)istruzioni concernenti l’eventuale accompagnamento da parte di forze di polizia o altra scorta e/o assistenza medica, nonché dati personali degli accompagnatori (se già noti);(g)dichiarazione attestante che la persona in questione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2 dell’Accordo;(h)firma e timbro delle autorità competenti della Parte contraente richiedente;
  3. Se ragionevolmente ottenibili devono inoltre essere forniti:(a)dati personali(i)nome completo di padre e/o madre,(ii)nomi precedenti,(iii)pseudonimo o alias,(iv)ultimo indirizzo sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta, e(v)dati relativi allo stato di salute, se di pubblico interesse e tenuto conto degli interessi della persona in questione;(b)in riferimento ai fanciulli, copia certificata del certificato di nascita.

Art. II Risposta alla domanda di riammissione di persone di cui
all’articolo 2 dell’Accordo

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette all’autorità competente della Parte contraente richiedente la risposta alla domanda di riammissione di cui all’articolo 2 dell’Accordo conformemente alla procedura ed entro i termini stabiliti nell’articolo 6 dell’Accordo.
  2. La risposta alla domanda deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta, numero di dossier e data della risposta alla domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente;(c)cognome e nome/i della persona da riammettere, data di nascita, luogo e Paese di nascita o origine; e(d)(i)in caso di risposta positiva, conferma che alla persona da riammetteresi applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Accordo; oppure(ii)in caso di risposta negativa, i motivi per cui alla persona da riammetterenon si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Accordo.

Art. III Domanda di riammissione di cittadini di Stati terzi di cui agli
articoli 7 o 8 dell’Accordo

  1. Ciascuna domanda di riammissione di cui agli articoli 7 o 8 dell’Accordo deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, numero di dossier e data della domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta; e(c)un preambolo che abbia il tenore seguente: «Vi sono motivi per ritenere che alla persona identificata qui di seguito siano applicabili le disposizioni dell’articolo 7 (o se del caso dell’art. 8) dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la riammissione di persone in situazione irregolare; richiediamo pertanto che suddetta persona sia accettata sul territorio (del Regno Unito) (della Confederazione Svizzera) conformemente alle disposizioni di detto Accordo.»
  2. Unitamente a ciascuna domanda di riammissione vanno allegati:(a)dati personali:(i)cognome e altri nomi,(ii)data di nascita,(iii)luogo e Paese di nascita,(iv)sesso, e(v)per i fanciulli, cognome e nome/i di ogni parente di cui la Parte contraente richiedente è a conoscenza;(b)in caso di domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo, una copia certificata del visto o del permesso di residenza in corso di validità rilasciati dalla Parte contraente richiesta e in possesso del cittadino di Stati terzi in questione, e in caso di riammissione ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, copie certificate di documenti originali che costituiscano mezzi di prova o mezzi di presunzione che il cittadino di Stati terzi in questione sia entrato o abbia risieduto sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;(c)una copia di una fotografia formato passaporto (una fotografia originale deve essere inviata ulteriormente);(d)in caso di una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, una lista dei mezzi di prova e/o mezzi di presunzione fornita ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo;(e)itinerario previsto, mezzi di trasporto, data e ora della prevista riammissione, posti di frontiera (se già noti);(f)istruzioni concernenti l’eventuale accompagnamento da parte di forze di polizia o altra scorta e/o assistenza medica, nonché dati personali degli accompagnatori del cittadino di Stati terzi (se già noti);(g)dichiarazione attestante che la persona in questione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7 (o se del caso all’art. 8) dell’Accordo;(h)firma e timbro delle autorità competenti della Parte contraente richiedente.
  3. Se ragionevolmente ottenibili devono inoltre essere forniti:(a)dati personali:(i)nome completo di padre e/o madre,(ii)nomi precedenti,(iii)pseudonimo o alias,(iv)ultimo indirizzo sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta, e(v)dati relativi allo stato di salute, se di pubblico interesse e tenuto conto degli interessi della persona in questione;(b)per i fanciulli, copia certificata del certificato di nascita.

Art. IV Risposta alla domanda di riammissione di cittadini di Stati terzi di cui all’articolo 7 o 8 dell’Accordo

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette all’autorità competente della Parte contraente richiedente la risposta alla domanda di riammissione di cui all’articolo 7 (o se del caso all’art. 8) dell’Accordo conformemente alla procedura ed entro i termini stabiliti nell’articolo 10 dell’Accordo.
  2. La risposta alla domanda deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta, numero di dossier e data di risposta alla domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente;(c)cognome e nome/i della persona da riammettere, data di nascita, luogo di nascita e Paese di nascita; e(d)(i)in caso di risposta positiva, conferma che alla persona da riammetteresi applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 (o se del caso all’art. 8) dell’Accordo; oppure(ii)in caso di risposta negativa, i motivi per cui alla persona da riammetterenon si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 (o se del caso all’art. 8) dell’Accordo.

Art. V Documenti di viaggio di cui al Titolo 1 o 2 dell’Accordo

  1. Le autorità competenti della Parte contraente richiedente inoltrano alle autorità competenti della Parte contraente richiesta la risposta positiva alla domanda di riammissione in vista del rilascio, se necessario, di un documento di viaggio da parte delle autorità competenti della Parte contraente richiesta. Sulla base della risposta positiva le autorità competenti della Parte contraente richiesta, se sollecitate, rilasciano un documento di viaggio nell’arco di tre giorni feriali.
  2. Il documento di viaggio è valido per un periodo non superiore ai trenta giorni dalla data di ricezione da parte della Parte contraente richiedente, o per qualsiasi altro periodo convenuto ai sensi del paragrafo (4) dell’articolo 6 o del paragrafo (4) dell’articolo 10 dell’Accordo.

Art. VI Procedura di riammissione ai sensi del Titolo 1 o 2 dell’Accordo

  1. Se i particolari dell’itinerario previsto e dei mezzi di trasporto, la data e l’ora di riammissione e l’indicazione dei posti di frontiera da utilizzare non sono comunicati unitamente alla domanda di riammissione, l’autorità competente della Parte contraente richiedente notifica all’autorità competente della Parte contraente richiesta il ritorno della persona in questione almeno tre giorni feriali prima del previsto rientro.
  2. La notificazione deve contenere i seguenti dati:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, numero di dossier e data della notificazione;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta;(c)itinerario previsto, mezzi di trasporto, data e ora della prevista riammissione, posti di frontiera da utilizzare; e(d)cognome e nome/i , data e luogo di nascita o di origine della persona da riammettere, e data della risposta alla domanda di riammissione.
  3. In caso l’autorità competente della Parte contraente richiedente non possa consegnare la persona da riammettere alla data stabilita nella notificazione, ne informa immediatamente per scritto l’autorità competente della Parte contraente richiesta.

Art. VII Domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo

  1. Ciascuna domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, numero di dossier e data della domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta; e(c)un preambolo che abbia il tenore seguente: «Vi sono motivi per ritenere che alla persona identificata qui di seguito siano applicabili le disposizioni dell’articolo 13 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente la riammissione di persone in situazione irregolare; richiediamo pertanto che il transito di suddetta persona attraverso il territorio (del Regno Unito) (della Confederazione Svizzera) sia autorizzato conformemente alle disposizioni di detto Accordo».
  2. Unitamente a ciascuna domanda di transito vanno allegati:(a)dati personali:(i)cognome e altri nomi,(ii)data di nascita,(iii)luogo e Paese di nascita,(iv)sesso, e(v)per i fanciulli, cognome e nome/i di ogni parente di cui la Parte contraente richiedente è a conoscenza;(b)copie certificate di documenti originali che attestino che la consegna del cittadino di Stati terzi è garantita in qualsiasi altro Paese di transito e nel Paese di destinazione;(c)itinerario previsto, mezzi di trasporto, data e ora del previsto transito attraverso il territorio dello Stato della Parte contraente richiesta e di riammissione, posti di frontiera da utilizzare;(d)istruzioni concernenti la necessità dell’assistenza medica e, nel caso che quest’assistenza sia necessaria, dati del personale medico che accompagna il cittadino di Stati terzi (se già noti);(e)dati degli agenti di scorta che accompagnano il cittadino di Stati terzi (se già noti);(f)indicazioni relative alle probabilità di incidenti, dovuti ad esempio alla resistenza al transito da parte del cittadino di Stati terzi;(g)dichiarazione attestante che la persona in questione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13 dell’Accordo;(h)firma e timbro delle autorità competenti della Parte contraente richiedente.
  3. Se ragionevolmente ottenibili devono inoltre essere forniti:(a)dati personali:(i)nome completo di padre e/o madre,(ii)nome precedenti,(iii)pseudonimo o alias,(iv)dati relativi allo stato di salute, se di pubblico interesse e tenuto conto degli interessi del cittadino di Stati terzi in questione;(b)per i fanciulli, copia certificata del certificato di nascita;(c)due fotografie formato passaporto.

Art. VIII Risposta alla domanda d’autorizzazione di transito ai sensi
dell’articolo 13 dell’Accordo

  1. L’autorità competente della Parte contraente richiesta trasmette all’autorità competente della Parte contraente richiedente la risposta alla domanda di transito ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo in conformità alla procedura ed entro i termini stabiliti nell’articolo 15 dell’Accordo.
  2. La risposta alla domanda deve contenere:(a)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiesta, numero di dossier e data della risposta alla domanda;(b)nome e indirizzo dell’autorità competente della Parte contraente richiedente;(c)cognome e nome/i della persona in transito, data di nascita, luogo di nascita e Paese di nascita; e(d)(i)in caso di risposta positiva, conferma che alla persona in transito sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 dell’Accordo (specificando, se del caso, che ciò dipende dall’ottenimento di un’autorizzazione di transito da parte del cittadino di Stati terzi prima della partenza dal territorio dello Stato della Parte contraente richiedente per poter transitare sul territorio conformemente al paragrafo (3) dell’articolo 15 dell’Accordo); oppure(ii)in caso di risposta negativa, i motivi per cui al cittadino di Stati terzi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 dell’Accordo.

Art. IX Costi

  1. I costi di cui all’articolo 20 dell’Accordo, a carico della Parte contraente richiedente, includono i costi appropriati di rilascio di documenti di viaggio alla persona in via di riammissione o di transito, e i costi complessivi del trasporto aereo fino allo Stato di destinazione in caso di transito, e di qualsiasi scorta necessaria.
  2. Per qualsiasi costo aggiuntivo, la Parte contraente richiesta presenta una fattura alle autorità competenti della Parte contraente richiedente entro quindici giorni feriali dalla riammissione, o dalla partenza in caso di transito. Tutti i costi sono rimborsati alle autorità competenti della Parte contraente richiesta entro trenta giorni feriali dalla ricezione della fattura.