Ai fini del presente Accordo e del Protocollo al presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
- Con l’espressione «permesso di soggiorno» si intende un’autorizzazione rilasciata da una Parte contraente, la quale permette alla persona interessata di soggiornare sul territorio dello Stato di quella Parte contraente, fatta eccezione per i visti e le autorizzazioni di soggiorno temporanee rilasciate per il periodo dell’esame di una domanda di permesso di soggiorno o d’asilo.
- I termini «cittadino» e «cittadinanza», qualora si tratti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riferiti esclusivamente ai cittadini britannici e alla cittadinanza britannica e, qualora si tratti della Confederazione Svizzera, sono riferiti esclusivamente ai cittadini svizzeri e alla cittadinanza svizzera, nonché ai cittadini del Principato del Liechtenstein e alla cittadinanza del Liechtenstein.
- L’espressione «diritto di dimora» («Right of Abode») si applica soltanto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e va intesa ai sensi della legislazione nazionale pertinente.
- Il termine «visto» va inteso come autorizzazione o decisione di uno Stato o di un territorio, incluse le Parti contraenti, che permette a una persona di entrare e soggiornare sul territorio del suo Stato, a condizione che siano adempite le condizioni di rilascio del visto.
- L’espressione «autorizzazione di transito» va intesa come autorizzazione o decisione di una Parte contraente o visto richiesto da una Parte contraente che permette a un cittadino di Stati terzi di transitare attraverso il territorio del suo Stato o di attraversare la zona di transito di un porto o aeroporto, a condizione che siano adempite le altre condizioni di transito.
- L’espressione «cittadino di Stati terzi» è riferita alle persone che non posseggono la cittadinanza o il diritto di dimora del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein; l’espressione «Stato terzo » va riferita ai Paesi o ai territori che non sono né il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein.
- Con l’espressione «giorno feriale» s’intendono tutti i giorni eccetto il sabato, la domenica o un giorno riconosciuto come festivo da uno Stato di entrambe le Parti contraenti.
- (8) (a) Fatto salvo il paragrafo (8) (c) qui appresso, per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le «autorità competenti» sono:(i)per la trasmissione di una domanda alle autorità competenti della Confederazione Svizzera, per la ricezione di una risposta a una domanda, per la procedura in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio da parte dell’Ambasciata o di una rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e per tutte le notificazioni delle persone da riammettere nella Confederazione Svizzera:–Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(ii)per la ricezione di una domanda inoltrata da una delle autorità competenti della Confederazione Svizzera, per la trasmissione di una risposta a una domanda e per la trasmissione di tutte le notificazioni delle persone da riammettere nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:–Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(iii)per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio in seguito a una risposta positiva alla domanda:–l’Ambasciata o una rappresentanza consolare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella Confederazione Svizzera.(b)Fatto salvo il paragrafo (8) (c) qui appresso, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le «autorità competenti» sono:(i)per la trasmissione di una domanda alle autorità competenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per la ricezione di una risposta a una domanda, per la procedura in vista dell’ottenimento di un documento di viaggio da parte dell’Ambasciata o di una rappresentanza consolare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella Confederazione Svizzera e per tutte le notificazioni delle persone da riammettere nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:–il Dipartimento federale di giustizia e polizia;(ii)per la ricezione di una domanda da parte di una delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per la trasmissione di una risposta a una domanda, così come per la trasmissione di tutte le notificazioni delle persone da riammettere nella Confederazione Svizzera:–il Dipartimento federale di giustizia e polizia;(iii)per il rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio in seguito a una risposta positiva alla domanda:–l’Ambasciata o una rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.c)Ciascuna modifica del significato dell’espressione «autorità competenti» da parte di una delle Parti contraenti deve essere notificata, per via diplomatica, all’altra Parte contraente. Ciascuna modifica entra in vigore il giorno feriale successivo alla ricezione della notificazione da parte dell’altra Parte contraente.
- Con l’espressione «Parte contraente richiedente» s’intende la Parte contraente che presenta alla Parte contraente richiesta una domanda di riammissione o di autorizzazione di transito per una persona, in conformità alle disposizioni del presente Accordo; l’espressione «Parte contraente richiesta» s’intende come riferita alla Parte contraente cui è indirizzata tale domanda.
- Il termine «fanciullo» o «fanciulli» si riferisce alle persone che non hanno compiuto il diciottesimo anno d’età nel momento in cui è stata inoltrata la domanda di riammissione.
- Con l’espressione «per scritto» si intende in forma scritta e in lingua inglese.