L’oggetto del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione.
0.142.113.839
Accordo
di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di migrazione
RU 2023 146
Traduzione
Concluso il 27 febbraio 2023
Applicato provvisoriamente dal 27 febbraio 2023
(Stato 27 febbraio 2023)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
considerando i rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati;
ribadendo il loro interesse al rafforzamento della cooperazione bilaterale sulla base dei principi di uguaglianza, interesse reciproco e pieno rispetto della sovranità di entrambi i Paesi;
mossi dalla comune volontà di approfondire la conoscenza reciproca e di impegnarsi per rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;
desiderosi di promuovere un partenariato mutuamente vantaggioso per lo sviluppo di entrambi gli Stati;
convinti che una migrazione regolare e ordinata contribuisca allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi interessati;
determinati ad approfondire e ampliare , in base al principio di reciprocità, il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione irregolare;
riconoscendo che una protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;
riconoscendo che la lotta alla migrazione irregolare e il ritorno delle persone non devono essere affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma devono anche basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
desiderosi di incoraggiare il ritorno volontario nel Paese d’origine nel rispetto della dignità;
animati dalla volontà di applicare, nell’interesse dei migranti e nell’interesse comune, le norme sulla circolazione e sul soggiorno delle persone tra le Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato:
- Parte contraente richiedente:la Parte contraente che presenta la domanda di riammissione di persone;
- Parte contraente richiesta:la Parte contraente alla quale è rivolta la richiesta di riammissione di persone;
- riammissione di persone:il ritorno sul territorio della Parte contraente richiesta di persone che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente;
- Paese d’origine:il Paese di cui la persona da riammettere possiede la cittadinanza.
Capitolo II Entrata e soggiorno
Art. 3 Condizioni d’entrata e di soggiorno
I cittadini di ciascuna Parte contraente desiderosi di entrare o soggiornare nel territorio dell’altra Parte contraente devono rispettare la legislazione del Paese di accoglienza in materia di entrata e soggiorno.
Le domande di visto e di permesso di soggiorno sono trattate con cura, diligenza e benevolenza.
Art. 4 Disciplinamento dell’entrata e del soggiorno
Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente per soggiorni con o senza attività lucrativa.
Capitolo III Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti in situazione irregolare
Art. 5 Riammissione dei rispettivi cittadini
Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità oltre a quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni per l’entrata e il soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o si può ragionevolmente presumere, sulla base degli elementi forniti secondo l’articolo 7 del presente Accordo, che possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
Art. 6 Domanda di riammissione
La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente, presentata secondo l’articolo 5 del presente Accordo, contiene in particolare le informazioni seguenti:
- dati relativi all’identità della persona in questione (nomi, cognomi e postnomi se del caso, data e luogo di nascita);
- documenti menzionati nell’allegato 1 del presente Accordo che permettono di stabilire la cittadinanza.
Le domande di riammissione devono essere trasmesse per scritto tramite qualsiasi canale sicuro di comunicazione, compresi quelli elettronici (p. es. fax o e-mail protette).
La Parte contraente richiesta risponde senza indugio entro quindici (15) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario svolgere un’audizione di cui all’articolo 7 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, questa deve aver luogo entro trenta (30) giorni feriali dalla risposta.
La persona interessata è riammessa soltanto dopo l’accettazione della riammissione da parte della Parte contraente richiesta.
Nel caso della riammissione di una persona bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette, se ciò è nell’interesse della persona interessata, la descrizione del suo stato di salute corredata dei certificati medici pertinenti, comprese informazioni sulla necessità di eventuali trattamenti specifici come cure, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
Art. 7 Prova o presunzione della cittadinanza delle persone da riammettere
La cittadinanza è stabilita in base ai documenti elencati nel paragrafo 1 dell’allegato 1 del presente Accordo.
Se la cittadinanza della persona interessata è presunta in base agli elementi menzionati nel paragrafo 2 dell’allegato 1 del presente Accordo, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta procede all’audizione della persona interessata in collaborazione con le autorità competenti della Parte contraente richiedente, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo.
Al termine dell’audizione è redatto un verbale firmato da un rappresentante della Parte contraente richiesta.
Se è stabilito che la persona interessata ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, il necessario documento di viaggio (lasciapassare) è rilasciato entro quindici (15) giorni feriali dal termine dell’audizione, su richiesta della Parte contraente richiedente.
Se, per motivi de jure o de facto , non è possibile trasferire la persona interessata nel periodo di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Parte contraente richiesta prolunga entro sette (7) giorni feriali la validità del citato documento di viaggio o ne rilascia uno nuovo con lo stesso periodo di validità.
Conformemente ai paragrafi 4 e 5, se entro sette (7) giorni feriali la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta non ha prolungato il periodo di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente o non ne ha rilasciato uno nuovo, si presume che la Parte contraente richiesta accetti l’uso del documento di viaggio della Parte contraente richiedente che figura nell’allegato 2, nel caso della Confederazione Svizzera, o nell’allegato 3, nel caso della Repubblica di Guinea-Bissau, del presente Accordo.
Art. 8 Diritti delle persone da riammettere
La Parte contraente richiedente si impegna, nel quadro della propria legislazione nazionale, ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale della persona da riammettere e a predisporre condizioni favorevoli al suo reinserimento socio-economico.
Art. 9 Disciplinamento dei casi particolari
Fatto salvo l’articolo 8 del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti si coordinano per la risoluzione dei casi particolari di riammissione dei rispettivi cittadini in situazione irregolare.
Si tratta segnatamente di:
- minorenni non accompagnati;
- persone che necessitano di regolari cure mediche sul territorio di una delle Parti contraenti;
- donne incinte;
- famiglie numerose;
- persone anziane senza tutela (non accompagnate).
Art. 10 Spese di trasporto
Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta in relazione alle operazioni di riammissione effettuate secondo il presente Accordo sono a carico della Parte contraente richiedente.
Art. 11 Condotta delle operazioni di riammissione
Il ritorno delle persone da riammettere è eseguito mediante voli commerciali o charter.
Qualsiasi ritorno che non rientri nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è eseguito di comune intesa tra le Parti.
Capitolo IV Cooperazione in materia di gestione della migrazione
Art. 12 Cooperazione e assistenza tecniche nella gestione della migrazione
Le Parti contraenti si adoperano, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali e dalle rispettive risorse disponibili, per:
- incoraggiare e facilitare il ritorno volontario di persone nel loro Paese d’origine;
- cooperare a favore del reinserimento duraturo di persone che tornano nel loro Paese d’origine;
- scambiarsi informazioni in merito a tutti gli aspetti pertinenti concernenti la migrazione tra i due Paesi;
- identificare programmi e progetti atti a promuovere e facilitare la migrazione a favore dello sviluppo e a combattere la tratta e il traffico di esseri umani nonché la criminalità transnazionale organizzata;
- rafforzare e migliorare la capacità dei sistemi nazionali di gestione nazionale della migrazione, compreso il processo di identificazione e di rilascio dei documenti di viaggio, mediante un’assistenza sia legale sia tecnica, in particolare con formazioni tecniche per i servizi interessati.
Art. 13 Cooperazione in materia di attuazione e applicazione
Le Parti contraenti istituiscono un comitato di esperti incaricato di consultazioni regolari reciproche per l’attuazione del presente Accordo e chiamato a discutere delle possibilità di cooperazione di cui all’articolo 12. Durante le riunioni di esperti sono parimenti discusse proposte concrete di cooperazione futura.
Art. 14 Autorità competenti per l’attuazione
L’attuazione del presente Accordo compete alle rispettive autorità migratorie delle Parti contraenti.
Capitolo V Protezione dei dati e clausola di non incidenza
Art. 15 Protezione dei dati
I dati personali sono comunicati soltanto se necessario ai fini dell’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente Accordo dalle Parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso concreto sono retti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni delle convenzioni internazionali che esse hanno sottoscritto.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
- i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- i dati personali devono essere raccolti per lo scopo specifico, esplicito e legittimo dell’attuazione del presente Accordo e non essere successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo incompatibile con tale finalità;
- i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare esclusivamente le seguenti informazioni:–le generalità della persona da trasferire (p. es. cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, genere, nomi del padre e della madre, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale ed eventuali cittadinanze precedenti, ultimo luogo di domicilio, scuole frequentate, stato civile, nomi del coniuge e dei figli, se del caso nomi di altri famigliari),–il passaporto, la carta di identità o la licenza di condurre e qualsiasi altro documento d’identificazione o di viaggio (numero, periodo di validità nonché data, autorità e luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare i requisiti di riammissione secondo il presente Accordo, in particolare le informazioni sul suo stato di salute, purché ciò sia nell’interesse della persona da riammettere o della salute pubblica;
- i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione della persona interessata per una durata che non supera il tempo necessario a realizzare le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure adeguate per garantire, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
- su richiesta, il destinatario informa l’autorità competente che ha comunicato i dati personali dell’uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti;
- i dati personali possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti delle Parti contraenti. L’ulteriore trasmissione ad altri organi o persone è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li ha comunicati;
- l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve devono tenere un registro in cui sono indicati per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Esse adottano tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente i dati trasmessi contro l’accesso, le modifiche e la divulgazione non autorizzati. Il trattamento dei dati conservati e il loro utilizzo sono controllati dalle autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti in base alle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso i dati trasmessi beneficiano di un livello di protezione almeno equivalente a quello di cui godono dati analoghi nelle legislazioni nazionali;
- su domanda, la persona interessata è informata in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione.
Art. 16 Clausola di non incidenza
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, compresi tutti gli accordi internazionali di cui sono parte, in particolare gli strumenti internazionali menzionati di seguito:
- Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;
- Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati1 e relativo Protocollo del 19672;
- Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici3;
- Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti4;
- Convenzione del 1944 relativa all’aviazione civile internazionale5;
- i trattati internazionali multilaterali contenenti regole per la riammissione di cittadini stranieri.
Nessun elemento del presente Accordo impedisce il ritorno di una persona in virtù di altre disposizioni formali o informali.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 17 Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le procedure interne necessarie. Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dalla data della sua firma.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.
Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’attuazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di tutela dell’ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla data della notifica.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei (6) mesi dalla data della suddetta notifica.
Art. 18 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 19 Risoluzione delle controversie
Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie riguardanti l’applicazione del presente Accordo.
Art. 20 Allegati e modalità di applicazione
Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Se necessario, le modalità di applicazione del presente Accordo sono precisate mediante protocolli o scambio di note.
In fede di che, i rappresentanti di entrambe le Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 27 febbraio 2023 in due esemplari in lingua francese, portoghese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.
Per Christine Schraner Burgener | Per Udé Fati |
Allegato 1
Elementi per stabilire la cittadinanza
Il presente allegato precisa gli elementi documentali sulla cui base è stabilita la cittadinanza e quelli in virtù dei quali la cittadinanza è presunta.
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata stabilita su presentazione di uno dei seguenti documenti:
- passaporto;
- carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione degli elementi seguenti:
- passaporto scaduto o carta d’identità scaduta;
- documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta attestante l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, attestato di perdita del documento d’identità, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate, ecc.);
- carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile;
- libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera);
- qualsiasi altro documento personale rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
- fotocopia di uno dei documenti precedentemente enumerati;
- dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
- deposizioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
- lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto;
- conoscenze e riferimenti culturali della persona interessata;
- indicazioni fornite dalla persona interessata;
- risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici;
- qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
Allegato 2
(art. 7 par. 6)
Documento di viaggio svizzero ai fini della riammissione di cittadini della Guinea-Bissau in Guinea-Bissau
Allegato 3
(art. 7 par. 6)