Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e ungheresi di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso: «tirocinanti»).
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio nella professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.