0.142.114.541.4
Dichiarazione tra la Svizzera e l’Italia per la reciproca riaccettazione dei cittadini ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell’altra Parte Data il 2/11 maggio 1890 Entrata in vigore il 1° giugno 1890
CS 11 671
Traduzione1
(Stato 1° giugno 1890)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando regolare di comune accordo la riaccettazione degli attinenti e cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che vengono espulsi dal territorio dell’altra parte,
sono convenuti di quanto segue:
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riaccettare sul suo territorio, alla domanda dell’altra Parte, i suoi attinenti e cittadini, quand’anche, secondo le leggi vigenti nei paesi rispettivi, avessero perduto la loro nazionalità, ritenuto che non siano divenuti cittadini od attinenti dell’altro Stato in virtù delle leggi di quest’ultimo.
In fede di che, la presente dichiarazione è stata firmata dal Presidente della Confederazione e dal luogotenente del Cancelliere federale e munita dei sigillo del Consiglio federale, per venire scambiata contro una dichiarazione analoga del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia.
Così fatto a Berna il 2 maggio 1890 L. Ruchonnet | Così fatto a Roma l’11 maggio 1890 Crispi |