I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti avranno piena libertà di entrare, di viaggiare e di risiedere nei territori dell’altra e, purchè si conformino alle leggi del paese,
- saranno, per tutto quanto concerne i viaggi e la residenza, equiparati in ogni rispetto ai nazionali;
- avranno, come i nazionali, il diritto di esercitare il loro commercio, di sfruttare le loro manifatture e di negoziare in qualsiasi articolo di commercio lecito, sia personalmente, sia per mezzo di agenti, tanto soli quanto in società con stranieri o nazionali;
- saranno equiparati ai cittadini della nazione più favorita in tutto quanto concerne l’esercizio delle loro industrie, mestieri, professioni nonchè i loro studi e le loro investigazioni scientifiche;
- potranno possedere o.prendere a pigione e occupare le case, le manifatture, i magazzini, le botteghe e i locali che possano esser loro necessari, e prendere in affitto terreni per risiedervi o per servirsene a uno scopo lecito commerciale, industriale o altro, alla pari dei nazionali;
- salvo reciprocità, avranno piena libertà di acquistare e di possedere qualsiasi genere di proprietà mobiliare o immobiliare di cui le leggi autorizzino o siano per autorizzare l’acquisto e il possesso ai cittadini di ogni altro paese estero, osservate peraltro le condizioni e restrizioni prescritte dalle leggi pubblicate in materia. Essi potranno disporne per vendita, scambio, donazione, matrimonio, testamento o in qualsiasi altro modo, alle stesse condizioni che sono o saranno stipulate per i nazionali. Sarà loro altresì permesso, purchè si conformino alle leggi del paese, di esportare liberamente il prodotto della vendita della loro proprietà e i loro beni in generale senza essere sottoposti come stranieri a diritti diversi o più elevati di quelli imposti ai nazionali in circostanze analoghe;
- godranno di una protezione e sicurezza costanti e intiere per le loro persone e le loro proprietà; avranno libero e facile accesso alle corti di giustizia e tribunali per far valere o difendere le loro ragioni e diritti; avranno, al pari dei nazionali, piena libertà di scegliere avvocati e procuratori per farsi rappresentare dinanzi alle dette corti e tribunali; avranno, in generale, i diritti e privilegi di cui godono i nazionali in tutto quanto concerne l’amministrazione della giustizia;
- 3 non saranno sottoposti ad oneri, imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli da cui sono o potranno essere gravati i nazionali o i cittadini della nazione più favorita;
- saranno interamente equiparati ai nazionali in tutto quanto concerne le facilitazioni relative ai depositi doganali, ai premi e alle restituzioni di dazio (drawbacks).