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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

RU 2023 19

Traduzione

Concluso il 6 settembre 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 gennaio 2023

(Stato 10 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakstan
(in seguito «le Parti contraenti»),

animati del desiderio di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kazakstan (in seguito «gli Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio;

considerando l’interesse di rafforzare la cooperazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il distacco e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni, a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 2 Altri motivi d’entrata

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Se l’entrata nel territorio svizzero avviene dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e di visti, la data in cui è stata varcata la frontiera esterna dello spazio formato da tutti gli Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen è considerata come il primo giorno del soggiorno (limitato a 90 giorni) in tale spazio e la data di partenza come l’ultimo giorno del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo corrispondono ai requisiti di validità previsti dal diritto interno dello Stato accreditatore.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile individuali dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o di servizio o modifica quelli esistenti invia per via diplomatica all’altra Parte contraente i facsimile individuali di questi passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sulle controversie che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Le Parti contraenti possono introdurre di comune accordo modifiche al presente Accordo mediante protocolli di modifica separati che entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 9 del presente Accordo.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui i rispettivi Stati hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.

Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan concernente la soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, firmato a Berna il 4 marzo 2010 3 , decade.

Art. 10 Sospensione dell’accordo

Ciascuna delle Parti contraenti ha diritto di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo nell’interesse di garantire la sicurezza nazionale, tutelare l’ordine pubblico e la salute pubblica o per altre ragioni gravi. La decisione di sospensione è inviata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente se non ci sono più motivi per la sospensione. La sospensione cessa il giorno di ricezione di questa notifica.

Art. 11 Denuncia dell’accordo

Ciascuna delle Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo decade 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Berna, il 6 settembre 2021, in due esemplari nelle lingue tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti si riferiscono al testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ignazio Cassis

Per il
Governo della Repubblica del Kazakstan:

Mukhtar Tleuberdi