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0.142.114.769

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo dello Stato del Kuwait sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare

RU 2017 3353

Traduzione1

Concluso il 24 marzo 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2017

(Stato 1° luglio 2017)

Le Alte Parti contraenti,
il Consiglio federale svizzero,
in seguito «la Svizzera»
e
il Governo dello Stato del Kuwait,
in seguito «il Kuwait»,

in seguito «le Parti contraenti»,

desiderose di preservare e consolidare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra loro;

decise ad adottare provvedimenti contro l’immigrazione illegale;

desiderose di agevolare la riammissione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata e soggiorno regolare nei territori delle Parti contraenti, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «cittadino del Kuwait»: chiunque abbia la cittadinanza del Kuwait conformemente alla legislazione kuwaitiana;
  2. «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera;
  3. «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Kuwait o della Svizzera;
  4. «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dal Kuwait o dalla Svizzera che autorizza una persona a soggiornare sul proprio territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
  5. «visto»: autorizzazione o decisione emanata dal Kuwait o dalla Svizzera per consentire l’entrata, il soggiorno o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  6. «Stato richiedente»: lo Stato (Kuwait o Svizzera) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
  7. «Stato richiesto»: lo Stato (Kuwait o Svizzera) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo;
  8. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale del Kuwait o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 17 paragrafo 1;
  9. «persona in situazione irregolare»: chiunque, conformemente alle procedure rilevanti stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio del Kuwait o della Svizzera;
  10. «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione;
  11. «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto o cittadini di Paesi terzi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno legale nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;

Art. 2 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio del Kuwait o della Svizzera.

Sezione I Obblighi di riammissione delle Parti contraenti

Art. 3 Riammissione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente, purché sia comprovato o vi sia la fondata presunzione sulla base degli elementi prima facie forniti conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto riammette parimenti le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente e che, dopo la loro entrata sul territorio dello Stato richiedente, sono stati privati della cittadinanza dello Stato richiesto o vi hanno rinunciato, a meno che le autorità competenti dello Stato richiedente non abbiano per lo meno assicurato loro di poter ottenere la naturalizzazione.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti senza risposta i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, gratuitamente e non oltre i cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio valido sei mesi necessario per il ritorno della persona da riammettere (vedi allegati 7 e 8).

Qualora sia impossibile, per motivi giuridici o effettivi, rinviare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi e senza ulteriori formalità, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Art. 4 Riammissione di cittadini di Paesi terzi

Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente, purché sia comprovato o vi sia la fondata presunzione sulla base degli elementi prima facie forniti conformemente all’articolo 8 del presente Accordo, che queste persone:

  1. possiedono o possedevano, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto;
  2. sono entrate illegalmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato richiesto o avervi transitato.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di Paese terzo si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
  2. il cittadino di Paese terzo è autorizzato ad accedere senza visto al territorio dello Stato richiedente.

Dopo che lo Stato richiesto ha accolto la domanda di riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, le autorità dello Stato richiesto rilasciano, se necessario, entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio nazionale d’emergenza, valido per sei mesi, richiesto per il suo ritorno.

Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rinviare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio nazionale d’emergenza rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi, estende la validità di tale documento di viaggio o, se necessario, ne rilascia senza ulteriori formalità uno nuovo con lo stesso periodo di validità.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 5 Principi

Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui all’articolo 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di Paesi terzi, di un visto valido per entrare nel territorio dello Stato richiesto o di un permesso di soggiorno rilasciato da quest’ultimo, il suo rinvio può essere effettuato senza che lo Stato richiedente debba presentare una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. Il sottoparagrafo precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l’identità della persona da riammettere.

Art. 6 Domanda di riammissione

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

  1. dati personali della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita, ultimo luogo di residenza);
  2. per i cittadini dello Stato richiesto, l’indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la prova prima facie della cittadinanza conformemente agli allegati 1 e 2;
  3. per i cittadini di Paesi terzi, l’indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi conformemente agli allegati 3 e 4;
  4. la fotografia della persona da riammettere.

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

  1. una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
  2. tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

Fatto salvo l’articolo 5 paragrafo 2, la domanda di riammissione è presentata per scritto tramite il modulo comune figurante nell’allegato 5 del presente Accordo.

La domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

Art. 7 Mezzi di prova della cittadinanza

La cittadinanza ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, ancorché scaduti ma al massimo da sei mesi. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente la cittadinanza ai fini del presente Accordo senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 può essere fornita, in particolare, mediante i documenti elencati nell’allegato 2 del presente Accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riterranno accertata la cittadinanza ai fini del presente Accordo, a meno che lo Stato richiesto non provi il contrario a seguito di ulteriori verifiche ed entro i termini previsti all’articolo 9. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita mediante documenti falsi.

Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, oppure se tali documenti sono insufficienti o contestati, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto, su richiesta scritta dello Stato richiedente accompagnata dalla domanda di riammissione, prende le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. L’interrogatorio può parimenti essere sollecitato dallo Stato richiesto.

Art. 8 Mezzi di prova riguardanti i cittadini di Paesi terzi

La prova dell’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, è fornita, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente Accordo. La prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

La prova prima facie dell’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, è fornita, in particolare, mediante i mezzi elencati nell’allegato 4 del presente Accordo; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie , le Parti contraenti riterranno accertate le condizioni, a meno che lo Stato richiesto non possa provare il contrario in virtù di ulteriori verifiche ed entro i termini previsti all’articolo 9.

L’illegalità dell’entrata o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato sui quali non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’entrata o del soggiorno una dichiarazione scritta dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

Art. 9 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro sei mesi al massimo dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che una persona non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l’entrata o il soggiorno nel suo territorio. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile presentare in tempo la domanda, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro un termine ragionevole, in ogni caso entro un massimo di 30 giorni di calendario. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere in tempo utile, il termine è prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a un massimo di 60 giorni di calendario. Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato. La risposta alla domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

Art. 10 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente riprende in carico chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

Sezione III Operazioni di transito

Art. 11 Principi

Le Parti contraenti si impegnano a limitare il transito dei cittadini di un Paese terzo o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi sul proprio territorio purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.

Lo Stato richiesto può rifiutare il transito:

  1. se, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide corre il rischio reale di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
  3. per motivi attinenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso lo Stato richiedente riprende in carico, se necessario e senza indugio, il cittadino di Paese terzo o l’apolide.

Art. 12 Procedura di transito

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente Accordo. La domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente e contenere le seguenti informazioni:

  1. il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale prevista;
  2. le generalità dell’interessato (cognome, nome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. il valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta;
  4. una dichiarazione scritta attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3.

Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il proprio consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto. Se non è data risposta entro cinque giorni lavorativi, il trasferimento si considera accettato. La risposta alla domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato.

In caso di transito aereo, la persona da riammettere o in transito e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

L’operazione di transito è condotta entro 30 giorni dal ricevimento dell’approvazione della pertinente domanda.

Sezione IV Costi

Art. 13 Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo nonché alla ripresa in carico delle persone conformemente agli articoli 10 e 11 paragrafo 4 del presente Accordo, sono a carico dello Stato richiedente.

Sezione V Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 14 Protezione dei dati

I dati personali sono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, a seconda dei casi. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è retto dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Le Parti contraenti si astengono dal rivelare a terzi o dal pubblicare, senza previa consultazione dell’altra Parte contraente, qualsiasi informazione fornita dall’altra Parte contraente nel quadro del presente Accordo.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati secondo il principio della buona fede e conformemente alla legge;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–le generalità della persona da trasferire (cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–il passaporto, la carta di identità, la patente di guida o altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere materialmente corretti e, se del caso, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
  6. sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti materialmente corretti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti. Su istanza, l’interessato è informato in merito all’esistenza e all’uso previsto di dati che lo riguardano;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. l’autorità che comunica i dati personali e quella che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono efficacemente i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Le corrispondenti autorità delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento e l’utilizzo dei dati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Art. 15 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, da tutte le convenzioni o accordi internazionali applicabili di cui sono parte.

Nessuna disposizione del presente Accordo osta al rinvio di una persona secondo altre modalità formali o informali.

Sezione VI Attuazione e applicazione

Art. 16 Cooperazione in vista dell’attuazione

Le competenti autorità delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento la riunione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’applicazione del presente Accordo.

Art. 17 Disposizioni d’esecuzione

Firmando il presente Accordo, le Parti contraenti s’impegnano a notificarsi per via diplomatica il nome e le coordinate delle autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo, nonché i valichi di frontiera ufficiali.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio per via diplomatica dei cambiamenti riguardanti le proprie autorità competenti (e le loro coordinate) o i valichi di frontiera ufficiali di cui al paragrafo 1.

Tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti avvengono in inglese. Laddove possibile è assicurata la traduzione in arabo.

Sezione VII Disposizioni finali

Art. 18 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 19 paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 19 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente, per scritto e per via diplomatica, l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica o per altri gravi motivi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica.

Art. 20 Allegati

Gli Allegati 1–8 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Fatto a Berna il 24 marzo 2016 in duplice esemplare nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Urs von Arb

Per il
Governo dello Stato del Kuwait:

Khaled Sulaiman Al-Jarallah

Allegato 1

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova di la cittadinanza

(art. 3 par. 1 e 7 par. 1)

  1. Passaporti di qualsiasi tipo (ordinari, diplomatici, di servizio, speciali, salvo i passaporti di cui all’articolo 17 della legge kuwaitiana sui documenti di viaggio);
  2. lasciapassare rilasciati dallo Stato richiesto;
  3. carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), salvo le carte d’identità per marittimi;
  4. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza;
  5. conferma dell’identità in base alla consultazione del sistema d’informazione visti.

Allegato 2

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie della cittadinanza

(art. 3 par. 1 e 7 par. 2)

  1. Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo;
  2. patenti di guida o loro fotocopia;
  3. certificati di nascita o loro fotocopia;
  4. tessere di servizio di società o loro fotocopia;
  5. libretti militari e carte d’identità militari;
  6. registri navali, licenze dei marittimi e carte d’identità per marittimi;
  7. dichiarazioni documentate di testimoni;
  8. dichiarazioni documentate dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test linguistico ufficiale;
  9. qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato, compresi i documenti recanti una fotografia rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto;
  10. documenti elencati nell’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;
  11. informazione completa fornita da autorità ufficiali e confermata dall’altra Parte contraente;
  12. impronte digitali;
  13. conferma dell’identità in base alla consultazione di sistemi di informazione automatizzati;
  14. analisi del DNA per la prova della paternità/maternità.

Allegato 3

Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi

(art. 4 par. 1 e 8 par. 1)

  1. Visti e/o permessi di soggiorno rilasciati dallo Stato richiesto;
  2. timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato, inclusi i documenti di viaggio falsificati, o altre prove (ad es. fotografiche) dell’entrata/uscita;
  3. documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  4. biglietti nominativi o liste passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o di autobus attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato sul territorio dello Stato richiesto;
  5. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi;
  6. rapporto scritto che documenti dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
  7. rapporto scritto che documenti dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 4

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi

(art. 4 par. 1 e 8 par. 2)

  1. Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
  2. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (ad es. l’UNHCR);
  3. informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.;
  4. documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  5. biglietti nominativi o liste passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o di autobus attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato sul territorio dello Stato richiesto;
  6. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi;
  7. dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato;
  8. dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
  9. qualsiasi altra dichiarazione documentata dell’interessato;
  10. impronte digitali;
  11. analisi del DNA per la prova della paternità/maternità.

Allegato 5

(art. 6 par. 3)

[Stemma dello Stato del Kuwait]

(Indicare l’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicare l’autorità richiesta)

  1. Procedura accelerata (art. 5 par. 3)
  2. Domanda di un interrogatorio (art. 7 par. 3)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo dello Stato del Kuwait sulla riammissione delle persone
in posizione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da celibe/nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile:

◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge:

se del caso, nome ed età dei figli:

8. Se noto, ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

B. Se del caso, dati personali del coniuge

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Cognome da celibe/nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Se del caso, dati personali dei figli

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

4. Cittadinanza e lingua:

D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

1. Condizioni di salute

(ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali se nell’interesse della persona da trasferire o per motivi di salute pubblica; nome latino delle malattie contagiose):

2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa

(ad es. sospetto di gravi reati; comportamento aggressivo):

E. Mezzi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

F. Osservazioni

(Firma) (Timbro)

Allegato 6

(art. 12 par. 1)

[Stemma dello Stato del Kuwait]

(Indicare l’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicare l’autorità richiesta)

Domanda di transito
ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo dello Stato del Kuwait sulla riammissione delle persone
in posizione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da celibe/nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito

◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo

2. Stato di destinazione finale

3. Altri eventuali Stati di transito

4. Valico di frontiera previsto, data e orario del trasferimento e possibili scorte

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 9 par. 2)

◻ sì ◻ no

6. Conoscenza dei motivi di rifiuto di un transito (art. 9 par. 3)

◻ sì ◻ no

C. Osservazioni

(Firma) (Timbro)

Allegato 7

Documento di viaggio svizzero ai fini della riammissione

(art. 3 par. 3)

Allegato 8

Documento di viaggio kuwaitiano ai fini della riammissione

(art. 3 par. 3)