Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito, a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la riammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.
Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona in causa è minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.
Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.
La domanda di trasporto in transito deve essere presentata per scritto e sbrigata direttamente tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lettonia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.
Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 - 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se risulta successivamente che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso la Parte contraente richiedente deve riammetterle.