Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’accettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito dalla Parte contraente richiesta.
Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non è chiesto o è negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che, nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito, la persona rischia di essere sottoposta a trattamento inumano o a pena di morte oppure è minacciata nella sua vita, integrità fisica o libertà a causa della nazionalità, della religione, della razza o delle sue opinioni politiche.
Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona deve aspettarsi sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.
La domanda di trasporto in transito deve essere presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania e il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto sono definiti nel Protocollo.
Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Nonostante una precedente garanzia data alla Parte contraente richiedente, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte se fosse successivamente rilevato che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.