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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio

RU 2018 2527

Traduzione

Concluso il 2 maggio 2018

Applicato provvisoriamente dal 2 maggio 2018

Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 agosto 20181

(Stato 17 agosto 2018)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Marocco
(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di formalizzare, in un accordo bilaterale, la loro intenzione di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Marocco (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Una volta entrati nel territorio dello Stato accreditatore e dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatore per la durata di validità del permesso di soggiorno.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dallo spazio Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno (di mass. 90 giorni) in tale spazio, mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante l’intero soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatore.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimili personalizzati dei passaporti menzionati nel presente Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla firma del medesimo.

Nel caso in cui debbano essere introdotti nuovi passaporti diplomatici (o speciali o di servizio) o debbano essere modificati quelli esistenti, le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i pertinenti facsimili personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della firma delle Parti contraenti. Entra definitivamente in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto per via diplomatica all’altra Parte contraente. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Marrakech, il 2 maggio 2018, in due esemplari nelle lingue francese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Mario Gattiker

Per il
Governo del Regno del Marocco:

Nasser Bourita