Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «Parti contraenti»: il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova;
- «cittadino della Repubblica di Moldova»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Moldova;
- «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
- «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Moldova, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «valico di frontiera»: qualunque punto autorizzato dalle autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova per il valico delle rispettive frontiere, compresi gli aeroporti internazionali;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Moldova per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Moldova) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Moldova) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 lettera a;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
- «dati personali»:qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.