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0.142.116.497

Accordo
fra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica di Polonia
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 19932897

Traduzione1

Concluso l’11 giugno 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 luglio 1993

(Stato 29 luglio 1993)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

animati dal desiderio di sviluppare la loro cooperazione secondo il principio consociativo, dell’utilità reciproca e dell’interesse comune,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e polacchi di ambedue i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche.

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.

Art. 2

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 30 anni di età. Essi devono aver acquisito una qualificazione professionale.

Art. 3

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Essa può essere prorogata di 6 mesi al massimo.

I contratti di lavoro devono essere conclusi per la durata del tirocinio, in osservanza dei limite stabilito qui innanzi.

Art. 4

I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri che il diritto del lavoro concede ai lavoratori dei Paese di accoglienza.

L’autorizzazione per tirocinante è accordata unicamente se le condizioni d’impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza.

L’autorizzazione di soggiorno ai fini di un impiego è accordata conformemente alle disposizioni che regolano l’entrata nel Paese di accoglienza.

Qualora non fosse convenuto altrimenti le spese di viaggio e di alloggio sono a carico del tirocinante.

Art. 5

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nei limiti del contingente di cui all’articolo 7 capoverso I indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 6

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 7

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 150 unità per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese di accoglienza in virtù del presente accordo. Qualora uno Stato non utilizzasse il contingente di cui al capoverso 1, l’altro Stato non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione.

Gli Stati firmatari possono convenire mediante scambio di note, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. Le autorità competenti (cfr. art. 9) possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro. Gli interessati dovranno inoltrare domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità dei Paese d’origine preposta all’applicazione del presente accordo che dopo esame trasmetterà la domanda in questione all’autorità del Paese di accoglienza. Ambedue le autorità garantiranno il disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti; i tirocinanti devono per contro pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 9

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale dell’economia pubblica2;
  2. per la Repubblica di Polonia, il Ministro del lavoro e della politica sociale.

Le autorità preposte all’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale dell’economia pubblica, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro3;
  2. per il Ministro del lavoro e della politica sociale della Repubblica di Polonia, il Servizio del lavoro a Varsavia.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Esso ha validità illimitata e può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte.

L’Accordo può essere denunciato, mediante preavviso di sei mesi, per il 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di denuncia, le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Fatto a Berna, l’11 giugno 1993, in due originali nelle lingue tedesca e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo

Per il Governo

della Confederazione Svizzera:

della Repubblica di Polonia:

Jean‑Luc Nordmann

Michala Boniego