Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e polacchi di ambedue i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche.
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.