I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare sul suolo dell’altra Parte contraente senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
0.142.116.632.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Romania concernente
la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
(Stato 10 agosto 2004)0.142.116.632.1
RU 2004 3653
Traduzione1
Concluso il 15 dicembre 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 febbraio 2004
(Stato 10 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Romania,
detti in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
visto l’accordo del 9 febbraio 1996 2 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I cittadini delle due Parti contraenti che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni sul territorio dell’altra Parte contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una competente rappresentanza diplomatica o consolare di tale Parte contraente.
Art. 3
I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero degli affari esteri della Romania o dal Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera, che si recano in veste ufficiale sul territorio dell’altra Parte contraente in qualità di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese o in qualità di collaboratori presso un’organizzazione internazionale, sono esentati dall’obbligo del visto per la durata delle loro funzioni.
L’invio in missione e la funzione di queste persone sono notificati preliminarmente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Detta Parte contraente rilascerà loro una carta d’identità.
La presente disposizione si applica anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica degli interessati e che possiedono un passaporto ordinario, di servizio, speciale o diplomatico valido, giusta la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 3 sulle relazioni diplomatiche.
Art. 4
I cittadini delle due Parti contraenti con domicilio regolare sul territorio dell’altra Parte contraente possono farvi ritorno senza visto purché possiedano ivi un permesso di residenza valido.
Art. 5
In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti si informano a vicenda, per via diplomatica, almeno 30 giorni prima dell’introduzione dei documenti. Ogni Parte contraente fornisce all’altra esemplari facsimile dei nuovi passaporti.
Art. 6
Il presente Accordo non esonera i cittadini delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e ad altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 7
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici o la cui presenza sul proprio territorio fosse illegale.
Art. 8
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, nel rispetto delle relative legislazioni, nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su:
- le prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio;
- la migrazione illegale e l’attività dei passatori, comprese le informazioni relative all’importazione, alla fabbricazione o alla vendita di documentazione fraudolenta relativa all’immigrazione o all’identità, nonché agli organizzatori di reti di migrazione illegale e alle persone che accompagnano i migranti clandestini.
La cooperazione perseguita dal presente articolo non pregiudica gli altri accordi bilaterali che vincolano le Parti contraenti. Essa concerne esclusivamente la cooperazione in materia di diritto degli stranieri.
Art. 9
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti nonché delle disposizioni di convenzioni internazionali applicabili in materia, cui le Parti contraenti sono vincolate. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
- la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
- la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati personali in merito all’utilizzo di questi ultimi;
- i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
- la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
- la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata;
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quanto lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto di ciascuna delle Parti contraenti;
- le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.
Art. 10
Le questioni relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.
Le eventuali divergenze sono risolte per via diplomatica.
Art. 11
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici o per altre ragioni importanti, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore vanno notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.
La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore entro un termine di 24 ore dalla consegna di una notifica scritta all’altra Parte contraente.
Art. 12
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 13
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che sono adempiute le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 14
Il presente Accordo è di durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica all’altra Parte contraente.
L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della denuncia.
Art. 15
L’entrata in vigore del presente Accordo sospende l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo del 9 febbraio 1996 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale. Fatto a Berna il 15 dicembre 2003 in due esemplari conformi, ciascuno in lingua romena e in lingua francese. Fa fede il testo francese.
Per il | Per il |
Pascal Couchepin | Ion Iliescu |
Allegato
Elenchi dei passaporti riconosciuti ai sensi del presente Accordo:
Documenti svizzeri
Documenti del Liechtenstein
| Documenti romeni
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