Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 5.
Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’applicazione dell’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica. Fatto a Belgrado il 30 giugno 2009 in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.