La Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di riammissione dei suoi cittadini, il più tardi però entro due (2) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso previsto all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo questo termine può essere prorogato fino a quattro (4) giorni. Il rifiuto dev’essere motivato per scritto.
Un cittadino della Parte contraente richiesta da riammettere può essere consegnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione è valida di regola trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato previa consultazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo, il più tardi però entro cinque (5) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Il rifiuto dev’essere motivato per scritto.
Un cittadino di uno Stato terzo da riammettere può essere consegnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione è valida di regola trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato previa consultazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica all’autorità competente della Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere con almeno ventiquattro (24) ore d’anticipo.
La domanda di transito dev’essere depositata dall’autorità competente della Parte contraente richiedente almeno ventiquattro (24) ore in anticipo durante i giorni feriali o, se il transito si svolgerà di sabato, di domenica o in un giorno festivo, settantadue (72) ore in anticipo per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di transito, il più tardi però entro ventiquattro (24) ore nei giorni feriali oppure entro il giorno feriale successivo se la domanda di transito è stata sottoposta di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
Tutti i costi pagati dalla Parte contraente richiesta in relazione con l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, nella misura in cui sono a carico della Parte contraente richiedente, devono essere rimborsati entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura.