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0.142.116.919

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione
di persone senza dimora autorizzata

RU 2005 2403

Traduzione

Concluso il 27 luglio 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 aprile 2005

(Stato 21 giugno 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia

detti in seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione allo scopo di garantire una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone,

desiderosi di agevolare, con spirito di cooperazione e sulla base della reciprocità, la riammissione e il transito delle persone senza dimora autorizzata,

nel rispetto della Convenzione europea del 4 novembre 1950 1 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati, come emendato dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 3 ,

determinati a lottare contro l’immigrazione illegale,

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizione

Art. 1

Ai fini del presente Accordo, il termine «straniero» designa tutte le persone che non hanno la cittadinanza svizzera né slovena. Gli apolidi sono considerati alla stregua di stranieri.

II. Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Art. 2

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul proprio territorio senza alcuna formalità qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette tale persona sul suo territorio alle medesime condizioni se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Ai fini del presente articolo, la cittadinanza può essere comprovata mediante i documenti menzionati nel Protocollo.

Art. 3

Se la cittadinanza è presunta sulla base dei documenti e delle informazioni elencati nel Protocollo, le autorità consolari della Parte contraente richiesta rilasciano alla persona da riammettere entro tre giorni lavorativi un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare) necessario al rimpatrio.

Se la cittadinanza della persona non può essere comprovata o resa attendibile dai documenti forniti, le autorità consolari della Parte contraente richiesta sentono la persona da trasferire entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di riammissione. L’audizione è organizzata non appena possibile dalla Parte contraente richiedente d’intesa con l’autorità consolare interessata.

Se la cittadinanza della persona da trasferire è accertata o resa attendibile nel corso dell’audizione condotta dal consolato della Parte contraente richiesta, il consolato rilascia immediatamente un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare), in ogni caso entro nove giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.

III. Riammissione di stranieri

Art. 4

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza alcuna formalità lo straniero che nel corso dei nove mesi precedenti la presentazione della domanda ha lasciato il territorio della Parte contraente richiesta dopo avervi soggiornato per almeno due settimane.

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza alcuna formalità lo straniero che non adempie le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è in possesso di un visto valido o un permesso di dimora di qualsiasi tipo rilasciati dalla Parte contraente richiesta. Questa disposizione non concerne il permesso temporaneo di dimora sul territorio di una Parte contraente accordato nel quadro di una procedura d’asilo.

Art. 5

L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 4 non sussiste per:

  1. gli stranieri che sono entrati legalmente sul territorio della Parte contraente richiedente o sono titolari di un visto o di un permesso di dimora valido rilasciato dalla Parte contraente richiedente, a meno che la Parte contraente richiesta non abbia rilasciato un visto o un permesso di dimora con validità più lunga;
  2. gli stranieri che hanno soggiornato per più di sei mesi sul territorio della Parte contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un permesso di dimora valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta;
  3. gli stranieri ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo statuto di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
  4. gli stranieri che sono effettivamente stati allontanati dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte contraente richiesta successivamente all’esecuzione della misura di allontanamento.

Art. 6

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 capoverso 1, l’entrata o la dimora di stranieri sul territorio della Parte contraente richiesta è accertata mediante i documenti elencati nel Protocollo. L’entrata o la dimora possono anche essere presunte mediante qualsiasi altro mezzo previsto nel Protocollo. L’esistenza di tale mezzo rende attendibile l’entrata o la dimora.

Le autorità interessate si trasmettono direttamente la domanda di riammissione alle condizioni specificate nel Protocollo.

Art. 7

La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi persona che, secondo verifiche svolte dopo la sua riammissione dalla Parte contraente richiesta, risulta non aver adempiuto le condizioni previste all’articolo 4 al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente.

IV. Transito

Art. 8

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, ammette il transito di uno straniero attraverso il suo territorio a condizione che la Parte contraente richiedente abbia garantito l’ammissione nel Paese di destinazione o in altri Paesi di transito. In questo caso, lo straniero in transito non necessita di un visto di transito.

La Parte contraente richiedente è responsabile dello straniero per tutta la durata del viaggio fino al suo Paese di destinazione e lo riammette se, per qualunque motivo, l’ammissione nel Paese di destinazione o in altri Paesi di transito è rifiutata o non può essere eseguita.

Nelle due ultime ipotesi, la scorta della Parte contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei servizi competenti della Parte contraente richiesta.

Ai fini del transito, la Parte contraente richiedente deve segnalare alla Parte contraente richiesta se è necessario scortare la persona interessata da tale decisione. Ai fini del transito, la Parte contraente richiesta può:

  1. decidere di assicurare da sé la scorta, addebitando le corrispondenti spese alla Parte contraente richiedente;
  2. decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente;
  3. autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 9

Le autorità interessate si trasmettono direttamente la domanda per un permesso di transito alle condizioni specificate nel Protocollo.

Art. 10

Se il transito è scortato, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono la loro missione non armati e muniti di un’autorizzazione di transito.

La custodia e l’imbarco dello straniero sono garantiti dalla scorta con l’assistenza e sotto l’autorità della Parte contraente richiesta.

Se necessario, la Parte contraente richiesta si assume la responsabilità della custodia dello straniero e del suo imbarco, dopo consultazione con la scorta.

La Parte contraente richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il transito dello straniero attraverso l’aeroporto della Parte contraente richiesta avvenga nel più breve tempo possibile.

Art. 11

Se il transito è effettuato senza scorta, la custodia e l’imbarco sono svolti dagli agenti della Parte contraente richiesta.

La custodia non deve superare le 24 ore dall’arrivo all’aeroporto.

Art. 12

Se alla persona in transito è rifiutato o reso impossibile l’imbarco, la Parte contraente richiedente può:

  1. riprenderla in consegna immediatamente o entro 24 ore dall’arrivo all’aeroporto se la persona in transito non è scortata, oppure
  2. domandare alla Parte contraente richiesta di procedere a un nuovo imbarco della persona in questione e, nel frattempo, a garantirne la custodia. La durata della custodia si limita strettamente al tempo richiesto per la partenza e non supera in ogni caso le 24 ore dall’arrivo all’aeroporto. Se la Parte contraente richiesta non acconsente, la Parte contraente richiedente si impegna a riprendere in consegna immediatamente lo straniero per il quale aveva richiesto il transito o in caso di forza maggiore, entro un nuovo limite di tempo di 24 ore. Il rifiuto d’imbarco nel Paese di transito comporta le medesime conseguenze giuridiche previste dalla legislazione del Paese richiedente nel caso in cui tale rifiuto abbia luogo sul suo territorio.

Art. 13

Le autorità del Paese di transito comunicano alle autorità della Parte contraente richiedente tutti gli elementi d’informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso del transito.

Art. 14

Nell’ambito del presente Accordo, le autorità del Paese di transito concedono agli agenti di scorta della Parte contraente richiedente, nell’esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione ed assistenza concessa ai corrispondenti agenti del loro Paese.

Per quanto riguarda le infrazioni di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere durante il transito sul territorio dell’altra Parte contraente, gli agenti di scorta nell’esercizio delle loro funzioni sono assimilati agli agenti di detta Parte contraente. Gli agenti di scorta incaricati del transito sottostanno alle disposizioni di legge in vigore sul territorio della Parte contraente sul quale stanno operando.

Art. 15

Gli agenti di scorta incaricati del transito devono poter dimostrare in qualsiasi momento che stanno agendo in veste ufficiale e mostrare l’autorizzazione di transito rilasciata dalla Parte contraente richiesta.

Art. 16

Se un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione sul territorio di transito dell’altra Parte contraente, subisce un danno durante l’esecuzione o in occasione della sua missione, la Parte contraente richiedente assume il pagamento delle indennità dovute e non esercita il regresso nei confronti della Parte contraente richiesta.

Se gli agenti di scorta di una Parte contraente, operanti sul territorio dell’altra Parte contraente in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, commettono un danno durante la missione, la Parte contraente richiedente è responsabile del danno da loro causato, ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente sul cui territorio stanno operando.

Se la vittima chiede la riparazione del danno alla Parte contraente richiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quest’ultima è considerata responsabile alle stesse condizioni applicabili se tale danno fosse stato causato dai suoi propri agenti. La Parte contraente i cui agenti hanno causato un danno sul territorio dell’altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest’ultima l’importo dell’indennità che ha versato alla vittima o ai suoi aventi diritto.

Senza pregiudicare l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, e ad eccezione della disposizione del paragrafo 3 del presente articolo, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 2, a chiedere all’altra Parte il rimborso dei danni subiti da una di esse.

Art. 17

Il transito può essere negato:

  1. se nel Paese di destinazione o in un altro Paese di transito lo straniero rischia di essere sottoposto a torture, trattamenti o pene disumani o degradanti, pena di morte o persecuzioni a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche;
  2. se, nel Paese di destinazione o in qualsiasi altro Paese di transito, lo straniero rischia di essere accusato o condannato dinanzi ad un tribunale penale per fatti accaduti prima del transito.

V. Protezione dei dati

Art. 18

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette secondo il diritto nazionale e internazionale. In particolare devono essere rispettati i seguenti principi:

  1. la Parte contraente destinataria usa i dati trasmessi unicamente allo scopo indicato nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente;
  2. la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti;
  3. i dati personali sono trasmessi e utilizzati esclusivamente dalle autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo. Esse fanno in modo di prevenire l’accesso a tali informazioni da parte di persone non autorizzate. L’ulteriore comunicazione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata per scritto dalla Parte contraente mittente;
  4. la Parte contraente mittente si accerta dell’esattezza dei dati, come anche della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la Parte contraente destinataria deve esserne immediatamente informata. Essa deve rettificare o distruggere i dati in questione;
  5. su richiesta, la persona interessata deve essere informata in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Le Parti contraenti incaricano un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati;
  7. le autorità destinatarie e mittenti sono tenute a verbalizzare per scritto la trasmissione e la ricezione di dati personali;
  8. ciascuna Parte contraente protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la divulgazione non autorizzata.

I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare solo quanto segue:

  1. dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi di copertura, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e qualsiasi cittadinanza precedente);
  2. passaporto, carta d’identità o altri documenti d’identità o di viaggio;
  3. altri particolari necessari all’identificazione della persona da trasferire (impronte digitali);
  4. itinerari e luoghi di sosta;
  5. permessi di dimora o visti rilasciati all’estero.

VI. Disposizioni generali e finali

Art. 19

Entrambi le Parti contraenti si assistono reciprocamente nell’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo. Esse si tengono regolarmente informate sulle condizioni d’immigrazione applicabili agli stranieri.

Ciascuna Parte contraente può chiedere che esperti delle due Parti si incontrino per risolvere problemi relativi all’applicazione o all’attuazione del presente Accordo.

Art. 20

Tutte le spese di trasporto legate alla riammissione e al transito fino al confine della Parte contraente richiesta o del Paese di destinazione, come pure le spese dell’eventuale viaggio di ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 21

Entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo le Parti contraenti si comunicano i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili per l’applicazione dello stesso e forniscono un elenco dei luoghi di entrata e uscita utilizzati per la riammissione e il transito.

Le Parti contraenti si notificano immediatamente, per via diplomatica, eventuali modifiche relative al paragrafo 1 del presente articolo.

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti stipulano un Protocollo relativo a:

  1. procedure, documenti, domande e altre informazioni per l’applicazione della riammissione o del transito,
  2. i modi di pagamento e le spese di cui all’articolo 20 del presente Accordo.

Art. 22

Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti derivanti:

  1. dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
  2. dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  3. da convenzioni e accordi internazionali di estradizione, ammissione, riammissione o transito di connazionali o stranieri.

Art. 23

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini 5 .

Art. 24

Ciascuna Parte contraente può, per motivi importanti, quali la protezione e la sicurezza dello Stato, l’ordine e la salute pubblici, sospendere provvisoriamente, in parte o integralmente, le disposizioni del presente Accordo mediante notifica scritta. Le Parti contraenti si comunicano senza indugio, per via diplomatica, la rimozione di tale misura.

La sospensione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.

Art. 25

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Esso entra in vigore il giorno di ricezione dell’ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente dell’adempimento delle procedure costituzionali necessarie alla sua entrata in vigore.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo tramite preavviso scritto all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto 30 giorni dopo la data di ricezione di tale preavviso. Fatto a Berna il 27 luglio 2004 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovena e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di controversia dovuta all’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christoph Blocher

Per il
Governo della Repubblica di Slovenia:

Rado Bohinc

Protocollo
di applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica di Slovenia

(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),

in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (qui di seguito denominato Accordo),

hanno convenuto quanto segue:

I. Informazioni e procedure concernenti i cittadini delle Parti contraenti

(art. 2 e 3 dell’Accordo)

Art. 1

2) Su presentazione di tali documenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono la cittadinanza della persona senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

1) La prova della cittadinanza è addotta con la presentazione di:

  1. per la Confederazione Svizzera:a)un passaporto valido;b)una carta d’identità valida;c)un’attestazione provvisoria di identità;d)un libretto di famiglia indicante il luogo d’origine in Svizzera.
  2. Per la Repubblica di Slovenia:a)una carta d’identità valida;b)un passaporto valido, un passaporto collettivo, un passaporto diplomatico, un passaporto ufficiale, un lasciapassare e qualsiasi altro passaporto che può essere rilasciato ai cittadini sloveni in virtù di accordi internazionali;c)un certificato di cittadinanza;d)un libretto di navigazione valido.

Art. 2

2) In questo caso, la cittadinanza è considerata attendibile se la Parte contraente richiesta la conferma.

1) La cittadinanza è resa attendibile tramite:

  1. copia dei documenti elencati all’articolo 1 del presente Protocollo;
  2. uno dei documenti elencati all’articolo 1 del presente Protocollo la cui validità sia scaduta;
  3. licenza di condurre o copia;
  4. certificato di nascita o copia;
  5. dichiarazioni di testimoni;
  6. particolari forniti dalla persona da trasferire;
  7. qualsiasi documento che dimostri l’appartenenza all’esercito o alle forze di polizia delle Parti contraenti;
  8. qualsiasi documento rilasciato da autorità statali dal quale si può presumere la cittadinanza di una persona;
  9. lingua dell’interessato accertata mediante perizia linguistica;
  10. confronto delle impronte digitali registrate negli archivi dell’altra Parte contraente.

Art. 3

Se la Parte contraente richiedente ritiene che la persona da trasferire possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, invia alla Parte contraente richiesta le seguenti informazioni scritte su tale persona:

  1. nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
  2. data e luogo di nascita;
  3. ultimo indirizzo conosciuto sul territorio della Parte contraente richiesta;
  4. tipo, numero di serie, validità del suo passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi alle autorità emittenti e una fotocopia del documento di viaggio;
  5. qualsiasi documento o informazione che provi o renda attendibile la cittadinanza della persona da trasferire.

Art. 4

Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.

Art. 5

La domanda di riammissione di un cittadino del proprio Stato deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Art. 6

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.

Art. 7

Si procede alla riammissione della persona oggetto della domanda soltanto dopo che la Parte contraente richiesta vi ha acconsentito.

II. Informazioni e procedure concernenti gli stranieri

(art. 6 dell’Accordo)

Art. 8

La prova dell’effettiva entrata o dimora di uno straniero sul territorio della Parte contraente richiesta è data:

  1. dal timbro di entrata o di partenza o altre indicazioni riportate su documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti;
  2. dal permesso di dimora a breve o lungo termine scaduto da meno di un anno;
  3. dal visto scaduto da meno di un anno;
  4. da titoli di trasporto nominativi che stabiliscano formalmente l’entrata della persona da trasferire sul territorio della Parte contraente richiesta o sul territorio della Parte contraente richiedente e indichino il luogo di partenza;
  5. dal timbro del posto di frontiera di uno Stato terzo limitrofo della Parte contraente richiesta, tenuto conto dell’itinerario e della data alla quale la persona da trasferire ha valicato la frontiera.

Art. 9

L’entrata o la dimora di uno straniero sul territorio della Parte contraente richiesta è resa attendibile da:

  1. documenti rilasciati dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta che specificano l’identità della persona da trasferire, in particolare licenza di condurre, libretto di navigazione, porto d’armi, ecc.;
  2. documenti di stato civile;
  3. permesso di dimora a breve o lungo termine scaduto da oltre un anno;
  4. fotocopia di uno dei documenti menzionati all’articolo 8 del presente Protocollo;
  5. confronto con le impronte digitali precedentemente prese dalla Parte contraente richiesta;
  6. titoli di trasporto;
  7. conti d’albergo;
  8. qualsiasi veicolo utilizzato dalla persona da trasferire immatricolato sul territorio della Parte contraente richiesta;
  9. carte d’accesso a istituzioni pubbliche e private;
  10. biglietti di appuntamento presso medici, dentisti, ecc.;
  11. ricevute di cambio valuta in possesso della persona da trasferire;
  12. informazioni ufficiali inequivocabili fornite da un funzionario pubblico;
  13. particolari inequivocabili e sufficientemente dettagliati forniti dalla persona da trasferire relativi ai fatti obiettivamente verificabili;
  14. dichiarazioni sulla persona da trasferire rilasciate da testimoni e verbalizzate dalle autorità competenti a conferma della sua entrata o dimora sul territorio della Parte contraente richiesta;
  15. dati attestanti che la persona da trasferire ha fatto ricorso ai servizi di un’agenzia di viaggio o di un passatore.

Art. 10

Il modulo per la domanda di riammissione di uno straniero deve contenere le seguenti informazioni scritte sulla sua persona:

  1. nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
  2. data e luogo di nascita;
  3. cittadinanza;
  4. descrizione precisa di elementi e informazioni che provano o rendono attendibile la dimora o il transito sul territorio della Parte contraente richiesta ai sensi del presente Accordo;
  5. tipo, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, se esistono, come anche i particolari relativi alle autorità emittenti.

Art. 11

Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.

Art. 12

La domanda di riammissione di uno straniero deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Art. 13

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.

Art. 14

Si procede alla riammissione della persona oggetto della domanda soltanto dopo che la Parte contraente richiesta vi ha acconsentito.

III. Informazioni e procedure concernenti il transito

(art. 9 dell’Accordo)

Art. 15

La domanda di transito deve contenere le seguenti informazioni sulla persona in transito:

  1. nome e cognome, se del caso cognome da nubile;
  2. data e luogo di nascita;
  3. cittadinanza;
  4. ultimo indirizzo conosciuto nel Paese di destinazione;
  5. tipo, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi alle autorità emittenti e una fotocopia del documento di viaggio;
  6. una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 8 dell’Accordo e che non sussiste alcun motivo per rifiutare il transito in applicazione dell’articolo 17 dell’Accordo;
  7. indicazione del posto di frontiera e dell’ora del transito.

Art. 16

Se la persona da trasferire è bisognosa di cure mediche la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici ed informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.

Art. 17

La domanda di transito deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Art. 18

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.

Art. 19

Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il transito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della risposta.

Art. 20

L’ora e le modalità di transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, particolari relativi ad eventuali accompagnatori) devono essere convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

IV. Metodi di pagamento e spese

(art. 20 dell’Accordo)

Art. 21

Le spese sono calcolate in applicazione delle disposizioni in vigore nello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. 22

Le spese che non possono essere pagate direttamente dalla Parte contraente richiedente sono rimborsate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sul conto bancario dell’autorità competente della Parte contraente richiesta.

V. Disposizioni generali e finali

Art. 23

Per l’applicazione del presente Protocollo, le autorità competenti delle Parti contraenti utilizzano la lingua inglese, salvo che nel caso specifico le autorità convengano diversamente.

Art. 24

Il presente Protocollo può essere emendato dalle Parti contraenti di comune accordo.

Art. 25

Il presente Protocollo entra e rimane in vigore simultaneamente all’Accordo.

Fatto a Berna il 27 luglio 2004 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovena e inglese tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di controversia dovuta all’interpretazione del presente Protocollo, fa fede la versione inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia
e polizia della Confederazione Svizzera:

Christoph Blocher

Per il
Ministero dell’Interno
della Repubblica di Slovenia

Rado Bohinc

Annex 1