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0.142.117.121

Accordo di cooperazione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka
in materia di migrazione1

RU 2016 4977

Traduzione

Concluso il 4 ottobre 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 dicembre 2016

(Stato 4 aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

in seguito denominato «la Svizzera»,

e
il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,

in seguito denominato «lo Sri Lanka»,

in seguito denominati «le Parti contraenti»,

considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti;

desiderosi d’incoraggiare le relazioni bilaterali grazie al dialogo, fattore determinante di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare e le attività criminali connesse;

riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;

riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone senza permesso di soggiorno devono basarsi anche sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;

nell’intento d’incoraggiare il ritorno volontario e sicuro nella dignità, di agevolare il reinserimento e le reintegrazione dei cittadini che tornano volontariamente nel loro Paese d’origine;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale;

desiderosi di ampliare, in futuro, la cooperazione bilaterale in materia di migrazione,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

L’obiettivo del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera;
  2. «cittadino dello Sri Lanka»: chiunque abbia la cittadinanza dello Sri Lanka conformemente alla legislazione srilankese;
  3. «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o dello Sri Lanka;
  4. «apolide»: chiunque non possieda la cittadinanza di nessuno Stato. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio della Svizzera o, rispettivamente, dello Sri Lanka, sono state private della loro cittadinanza o vi hanno rinunciato;
  5. «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dalle autorità competenti della Svizzera o dello Sri Lanka che autorizza una persona a risiedere sul rispettivo territorio. Questa categoria non comprende il permesso di rimanere temporaneamente sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda per un permesso di soggiorno;
  6. «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalle autorità competenti della Svizzera o dello Sri Lanka per consentire di entrare o di transitare sul rispettivo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  7. «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Sri Lanka) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
  8. «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Sri Lanka) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo;
  9. «riammissione»: trasferimento da parte dello Stato richiedente e ammissione da parte dello Stato richiesto di qualsiasi persona (cittadino dello Stato richiesto o di un Paese terzo o apolide) che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni per l’entrata, la presenza o il soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Capitolo II Entrata e soggiorno

Art. 3 Condizioni d’entrata e di soggiorno

I cittadini di ciascuna Parte contraente desiderosi di entrare o soggiornare sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a conformarsi alla legislazione nazionale dell’altra Parte contraente relativa all’entrata e al soggiorno.

Le domande per il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno sono trattate con cura, diligenza e benevolenza.

Art. 4 Disciplinamento dell’entrata e del soggiorno

Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente in vista di un soggiorno con o senza l’esercizio di un’attività lucrativa.

Capitolo III Riammissione di persone

Art. 5 Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su domanda dello Stato richiedente e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata su prove «prima facie» fornite, che si tratta di cittadini dello Stato richiesto.

La prova o la fondata presunzione, ai sensi del paragrafo 1, della nazionalità è fornita in base ai documenti elencati negli allegati 1 e 2 al presente Accordo.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia, se necessario, entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio nazionale d’emergenza richiesto per il rimpatrio della persona da riammettere, valido per sei mesi.

Qualora sia impossibile, per motivi giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto rilascia, entro cinque giorni lavorativi e senza ulteriori formalità, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, oppure se tali documenti sono insufficienti o contestati, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto, su domanda scritta dello Stato richiedente, interroga senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Art. 6 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su domanda dello Stato richiedente e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata su prove «prima facie» fornite, che queste persone:

  1. possedevano, al momento dell’entrata sul territorio dello Stato richiedente, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto;
  2. sono entrate irregolarmente nel territorio dello Stato richiedente in provenienza diretta dal territorio dello Stato richiesto. Una persona proviene direttamente dal territorio dello Stato richiesto se è arrivata nel territorio dello Stato richiedente per via aerea senza entrare in altri Paesi.

Mezzi di prova o prove «prima facie» dell’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi sono basati, in particolare, sui documenti elencati negli allegati 3 e 4 del presente Accordo.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui all’articolo 9 paragrafo 2, le autorità dello Stato richiesto rilasciano, se necessario, entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio nazionale d’emergenza richiesto per il rimpatrio della persona da riammettere, valido per sei mesi..

Qualora sia impossibile, per motivi giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi, estende la validità di tale documento di viaggio o, se necessario, rilascia senza ulteriori formalità un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
  2. lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide, prima o dopo l’entrata nel suo territorio, un visto o un permesso di soggiorno, salvo che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di durata superiore rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
  3. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide ha soggiornato per oltre un anno sul territorio dello Stato richiedente, salvo che l’interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto; oppure
  4. in virtù della legislazione nazionale, lo Stato richiedente ha riconosciuto la qualità di rifugiato o di apolide del cittadino di un Paese terzo o dell’apolide.

Art. 7 Domanda di riammissione

Nell’allegato 5 del presente Accordo figura il modulo comune per la domanda di riammissione, che può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (p. es. telefax e indirizzi e-mail protetti).

Art. 8 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro tre mesi dal trasferimento dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente Accordo. In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla nazionalità effettive dell’interessato.

Art. 9 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro sei mesi al massimo dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che una persona non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata o il soggiorno legale nel suo territorio. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su domanda dello Stato richiedente, ma soltanto finché sussistono gli ostacoli.

Alla domanda di riammissione è data senza indugio risposta scritta, in ogni caso entro un massimo di 30 giorni di calendario. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere tempestivamente, il termine può essere prorogato, su domanda debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario. Il termine decorre dalla data della conferma di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su domanda dell’autorità competente dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

Art. 10 Transito

Lo Stato richiesto permette, su domanda dello Stato richiedente, il transito di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide sotto la sorveglianza delle competenti autorità e delle eventuali scorte, purché il transito attraverso altri Paesi e/o il trasferimento verso il Paese di destinazione siano stati convenuti preliminarmente.

Lo Stato richiedente assume l’intera responsabilità dell’integralità del transito del cittadino di un Paese terzo verso il Paese di destinazione e riammette tale cittadino qualora il transito non possa essere effettuato per qualsiasi motivo.

Lo Stato richiedente prende tutte le disposizioni necessarie affinché l’interessato transiti il più rapidamente possibile attraverso l’aeroporto dello Stato richiesto.

Il transito del cittadino di un Paese terzo o dell’apolide, descritto nel paragrafo 1, può essere rifiutato:

  1. se esistono prove sufficienti per ritenere che, nel Paese di destinazione o di transito, l’interessato corre il rischio di subire un trattamento inumano o di incorrere nella pena di morte, oppure se la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  2. se l’interessato corre il rischio di essere imputato o condannato in un procedimento penale nel territorio dello Stato richiesto, nel Paese di transito o nel Paese di destinazione;
  3. per motivi attinenti alla protezione della salute pubblica, della sicurezza interna, dell’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

La domanda di transito e la risposta sono trasmesse per scritto e sbrigate direttamente tra le competenti autorità delle Parti contraenti.

Se rifiuta una domanda di transito per inadempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 o se si applica il paragrafo 4, lo Stato richiesto comunica per scritto allo Stato richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche preliminarmente fossero state rilasciate garanzie allo Stato richiedente, le persone ammesse in transito possono essere rinviate se fosse successivamente dimostrato che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state soddisfatte o se si applica il paragrafo 4. In questo caso, lo Stato richiedente è tenuto a riammettere a sue spese l’interessato.

Art. 11 Domanda di transito

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente Accordo. La domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, compresi quelli elettronici (p. es. telefax e indirizzi e-mail protetti).

Art. 12 Diritti della persona da riammettere

Nei limiti previsti dalla loro legislazione nazionale, le Parti contraenti adottano tutte le misure volte a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale delle persone da riammettere.

Art. 13 Modalità e spese di trasporto

Sono autorizzati tutti i mezzi di trasporto aereo, terrestre o marittimo. Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle Parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.

Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente prendono per scritto disposizioni contenenti, se necessario, le informazioni seguenti:

  1. dichiarazione secondo cui la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure, qualora ciò sia nell’interesse della persona in questione;
  2. indicazione di qualsiasi altra misura di protezione o di sicurezza che potrebbe rivelarsi necessaria in un dato caso di trasferimento.

Tutte le spese di trasporto legate alla riammissione nel territorio dello Stato richiesto e al transito attraverso il suo territorio ai sensi del presente Accordo nonché le spese per il ritorno delle persone conformemente all’articolo 8 sono a carico dello Stato richiedente.

Capitolo IV Cooperazione in materia di gestione della migrazione

Art. 14 Cooperazione e assistenza tecnica per la gestione della migrazione

Nei limiti previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti, queste ultime cercano di:

  1. promuovere e agevolare il ritorno volontario delle persone nel Paese d’origine;
  2. cooperare in vista della reintegrazione durevole delle persone che tornano nel Paese d’origine;
  3. scambiarsi informazioni riguardo a tutti gli aspetti rilevanti della migrazione tra i due Paesi;
  4. individuare programmi e progetti per promuovere e agevolare la migrazione a favore dello sviluppo e per lottare contro la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e la criminalità transnazionale organizzata;
  5. provvedere a migliorare la capacità dei sistemi nazionali di gestione della migrazione grazie a un’assistenza giuridica e tecnica.

Art. 15 Cooperazione all’attuazione e all’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono un Comitato di esperti che si consultano regolarmente in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo e discutono le possibilità di cooperazione di cui all’articolo 14.

Capitolo V Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 16 Protezione dei dati

I dati personali sono comunicati soltanto se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. L’elaborazione e il trattamento di dati personali in un caso concreto sono retti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni di tutte le convenzioni internazionali applicabili di cui sono parte. Inoltre sono applicati i principi seguenti:

  1. i dati personali devono essere trattati correttamente e conformemente alla legge;
  2. i dati personali devono essere raccolti per lo specifico, esplicito e legittimo scopo di applicare il presente Accordo e non ulteriormente trattati dall’autorità che li trasmette o riceve in modo incompatibile con tale scopo;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–i dati personali della persona da trasferire (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, pseudonimi o soprannomi, genere, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, nazionalità attuale e precedente, ultimo luogo di domicilio, scuole frequentate, stato civile, eventuali nomi della moglie e dei figli e nomi di altri familiari),–passaporto, carta di identità o patente (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–itinerari di viaggi precedenti,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo, comprese le informazioni sulle sue condizioni di salute se ciò è nell’interesse della persona in questione o della salute pubblica;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;
  6. sia l’autorità competente che comunica i dati personali sia l’autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi o persone è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. ciascuna Parte contraente deve proteggere i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata; l’autorità trasmittente e l’autorità ricevente sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e la ricezione di dati personali. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno del medesimo livello di protezione garantito per dati analoghi nel contesto della legislazione nazionale;
  10. su richiesta, l’interessato è informato, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che lo riguardano e all’uso previsto.

Art. 17 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da tutte le convenzioni internazionali applicabili di cui sono parte, in particolare:

  1. gli accordi firmati dalle Parti contraenti nel campo della protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 19662;
  2. la Convenzione del 10 dicembre 19843 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  3. la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19614 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19635 sulle relazioni consolari;
  4. le convenzioni internazionali riguardanti l’estradizione.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 18 Entrata in vigore

Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente per via diplomatica non appena sono espletate le procedure interne previste dalla legislazione nazionale necessarie all’entrata in vigore delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.

Art. 19 Durata di validità

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

Art. 20 Modifica

Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 21 Risoluzione delle controversie

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie riguardanti l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo.

Art. 22 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 ore prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione decade alla ricezione di tale notifica.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia produce effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 24 Allegati

Gli allegati 1–6 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Fatto a Colombo il 4 ottobre 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, sinhala, tamil e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka:

Seneviratne Bandara Nawinne

Allegato 1

(Cap. III, art. 5 par. 1)

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della nazionalità

  1. Passaporti validi o scaduti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici ufficiali e, se del caso, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), rilasciati dalle autorità ufficiali delle Parti contraenti;
  2. carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), rilasciate dalle autorità ufficiali delle Parti contraenti.

Allegato 2

(Cap. III, art. 5 par. 1)

Elenco comune dei documenti considerati una prova «prima facie» della nazionalità

  1. Documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato richiesto sulla cui base può essere stabilita l’identità dell’interessato;
  2. attestato di registrazione consolare o estratto dei registri dello stato civile;
  3. qualsiasi altro documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato richiesto;
  4. fotocopia autenticata di uno dei documenti summenzionati;
  5. informazioni dell’interessato regolarmente verbalizzate dalle autorità amministrative o giudiziarie;
  6. dichiarazioni di testimoni bona fide regolarmente verbalizzate;
  7. perizia linguistica riguardante la lingua dell’interessato;
  8. confronto con le impronte digitali contenute nei registri dell’altra Parte contraente.

Allegato 3

(Cap. III, art. 6 par. 1)

Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi

  1. Visti e/o permessi di soggiorno validi rilasciati dall’autorità competente dello Stato richiesto;
  2. timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe con data sul documento di viaggio dell’interessato, inclusi i documenti di viaggio falsificati, o altre prove (p. es. fotografiche) dell’entrata/uscita;
  3. carte d’identità rilasciate ad apolidi che risiedono a titolo permanente nel territorio dello Stato richiesto;
  4. lasciapassare rilasciati ad apolidi che risiedono a titolo permanente nel territorio dello Stato richiesto.

Allegato 4

(Cap. III, art. 6 par. 1)

Elenco comune dei documenti considerati una prova «prima facie» delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi

  1. Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
  2. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p. es. ACNUR);
  3. documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  4. comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.

Allegato 5

(Cap. III, art. 7)

Domanda di riammissione

[Emblema dello Sri Lanka]

(Designazione dell’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

A:

(Designazione dell’autorità richiesta)

  1. Domanda di un interrogatorio (art. 5 par. 5)
Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in materia di migrazione
A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

7. Stato civile:

◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge

Nome e età degli eventuali figli

8. Indirizzo precedente nello Stato richiesto, per quanto possibile:

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Nazionalità e lingua:

D. Circostanze particolari riguardanti la persona da trasferire

1. Condizioni di salute

(p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali se nell’interesse della persona da trasferire o della salute pubblica; nome latino delle malattie contagiose):

2. Indicazione di persona particolarmente pericolosa

(p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):

E. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

F. Osservazioni

(Firma) (Timbro)

Allegato 6

(Cap. III, art. 11)

Domanda di transito

[Emblema dello Sri Lanka]

(Designazione dell’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

A:

(Designazione dell’autorità richiesta)

Domanda di transito
ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in materia di migrazione
A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Genere e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito

◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo

2. Stato di destinazione finale:

3. Altri eventuali Stati di transito:

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte:

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 10 par. 1)

◻ sì ◻ no

6. Cause note di rifiuto del transito (art. 10 par. 4)

◻ sì ◻ no

C. Osservazioni

(Firma) (Timbro)