Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta.
Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta senza indugio, anche se la riammissione immediata della persona interessata non è possibile a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico. La domanda è sottoposta al più tardi entro un anno dall’entrata, avvenuta senza autorizzazione, del richiedente di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiedente o al più tardi un anno dopo la data in cui non adempiva più le condizioni applicabili al soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente.
La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono indicati per scritto.
La Parte contraente richiesta riammette immediatamente ogni cittadino di uno Stato terzo la cui riammissione è stata accettata, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo può essere procrastinato a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico fintantoché tali ostacoli sussistono.
Se il cittadino di uno Stato terzo da riammettere non possiede un documento di viaggio valido, la Parte contraente richiedente gli rilascia un lasciapassare.
La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo bisognoso di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa del suo stato di salute o della sua età, è effettuata sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.
Se sono necessarie misure di protezione o di sicurezza, la riammissione del cittadino di uno Stato terzo avviene sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.