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Scambio di lettere del 30 luglio 1990
tra la Svizzera e la Tailandia
concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali

(Stato 5 novembre 1999)

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Entrato in vigore il 29 agosto 1990

Traduzione 2

Ambasciata di Svizzera

Bangkok, 30 luglio 1990

Sua Eccellenza

signor Prapas Limpabandhu

Ministro supplente degli affari esteri

Ministero degli affari esteri

Bangkok

Eccellenza,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la sua lettera n. 0605/71905 del 30 luglio 2533 dell’era buddista (1990), del tenore seguente:

  1. «Eccellenza,
  2. Ho l’onore di proporle che il regno di Tailandia e il Consiglio federale svizzero concludano il seguente accordo in vista della soppressione reciproca dell’obbligo dei visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali:1.I cittadini tailandesi titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Tailandia in Svizzera o rappresentanti la Tailandia presso un’organizzazione internazionale in Svizzera, saranno autorizzati, così come i membri della loro famiglia titolari di un passaporto dello stesso genere, a entrare e a soggiornare in Svizzera senza visto per un massimo di novanta giorni. I titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri saranno esentati dall’obbligo del visto durante tutta la durata delle loro funzioni.2.I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera in Tailandia o rappresentanti la Svizzera presso un’organizzazione internazionale in Tailandia, saranno autorizzati, così come i membri della loro famiglia titolari di un passaporto dello stesso genere, a entrare e a soggiornare in Tailandia senza visto per un massimo di novanta giorni. Su domanda dell’ambasciata di Svizzera a Bangkok, questo periodo sarà automaticamente prolungato fino alla fine delle loro funzioni.3.I cittadini tailandesi titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Tailandia in Svizzera né rappresentanti della Tailandia presso un’organizzazione internazionale in Svizzera, saranno esentati dall’obbligo del visto nella misura in cui il loro soggiorno in Svizzera non ecceda novanta giorni e che non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o di altra natura.4.I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera in Tailandia né rappresentanti della Svizzera presso un’organizzazione internazionale in Tailandia, saranno esentati dall’obbligo del visto nella misura in cui il loro soggiorno in Tailandia non ecceda novanta giorni e che non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o d’altra natura.5.Le due parti si impegnano a riammettere in ogni tempo e senza formalità i loro cittadini provenienti dal territorio dell’altra parte.6.Le autorità competenti delle due parti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata alle persone esentate dall’obbligo dei visto ai sensi di questo accordo o di porre fine al loro soggiorno per motivi d’ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.7.Per ragioni d’ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, le due parti possono sospendere temporaneamente, in modo totale o parziale le disposizioni del presente accordo. La sospensione e la rimessa in vigore dell’accordo dovranno essere notificate immediatamente all’altro Stato contraente per via diplomatica.8.Il presente accordo è parimenti applicabile al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido.
  3. Se queste disposizioni trovano l’approvazione del Consiglio federale svizzero, propongo a Sua Eccellenza che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i due Stati. Questo accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della risposta; potrà essere denunciato entro tre mesi da ciascuna delle due parti con una nota indirizzata all’altra parte.
  4. Colgo questa occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.»

Ho l’onore di confermarle che il Consiglio federale svizzero approva quanto precede e che la sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Stati che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della presente risposta.

Colgo questa occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.

G. Fonjallaz

Ambasciatore di svizzera

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