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Protocollo di applicazione
tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Svizzera e il Servizio statale per la migrazione dell’Ucraina, l’Amministrazione dei servizi di frontiera dell’Ucraina all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina sulla riammissione di persone

RU 2020 3939

Traduzione

Concluso il 21 luglio 2020

Entrato in vigore il 21 luglio 2020

(Stato 21 luglio 2020)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Svizzera
e
il Servizio statale per la migrazione dell’Ucraina,
l’Amministrazione dei servizi di frontiera dell’Ucraina,

(di seguito «autorità competenti»):

visto l’articolo 16 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina sulla riammissione di persone, concluso il 7 giugno 2017 1 a Kyiv (di seguito «Accordo»);

al fine di cooperare nell’applicazione pratica delle disposizioni dell’Accordo sulla riammissione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o dell’Ucraina,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Elenco comune dei documenti considerati prova della cittadinanza

(art. 5 par. 1 lett. a dell’Accordo)
  1. Per la Confederazione Svizzera:–carta d’identità svizzera;–passaporto svizzero;–passaporto diplomatico svizzero;–passaporto di servizio svizzero;–passaporto provvisorio svizzero (passaporto d'emergenza);
  2. lasciapassare svizzero.
  3. Per l’Ucraina:–passaporto di cittadino ucraino;–passaporto di cittadino ucraino per i viaggi all’estero;–carta d’identità temporanea di cittadino ucraino;–passaporto diplomatico dell’Ucraina;–passaporto di servizio dell’Ucraina;–carta di soggiorno di marittimo;–carta di soggiorno di membro dell’equipaggio di condotta;–lasciapassare dell’Ucraina.

Art. 2 Elenco comune dei documenti che permettono di stabilire la cittadinanza

(art. 5 par. 1 lett. b dell’Accordo)
  1. Uno dei documenti elencati nell’articolo 1, il cui termine di validità sia scaduto;
  2. fotocopia di uno dei documenti elencati nell’articolo 1;
  3. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza;
  4. patenti di guida o loro fotocopia;
  5. certificati di nascita o loro fotocopia;
  6. libretti militari e carte d’identità militari o loro fotocopia;
  7. tessere di servizio di società o loro fotocopia;
  8. dichiarazioni di testimoni;
  9. dichiarazioni dell’interessato;
  10. risultato di un test ufficiale che stabilisce la lingua parlata dall’interessato. Ai sensi del presente Protocollo di applicazione, per «test ufficiale» s’intende un test commissionato o condotto dalle autorità competenti dello Stato richiedente e riconosciuto dallo Stato richiesto;
  11. qualsiasi altro documento che possa concorrere a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

Art. 3 Elenco comune dei documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 6 par. 1 lett. a dell’Accordo)
  1. Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (p.es. videoregistrazioni);
  2. biglietti nominativi e/o elenchi di passeggeri di aerei, treni o pullman di linee internazionali, attestanti la presenza nel territorio dello Stato richiesto e l’itinerario che l’interessato ha percorso dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente.

Art. 4 Elenco comune dei documenti che permettono di stabilire l’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 6 par. 1 lett. b dell’Accordo)
  1. Dichiarazioni ufficiali rilasciate in particolare dal personale delle autorità di frontiera dello Stato richiedente e da testimoni che possano attestare il passaggio di confine da parte dell’interessato;
  2. documenti, certificati e giustificativi di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti di appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  3. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
  4. dichiarazioni ufficiali dell’interessato nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Art. 5 Altri documenti

Se le autorità competenti dello Stato richiedente ritengono che altri documenti, non indicati negli articoli 1–4 del presente Protocollo, siano utili per stabilire la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti possono essere inviati alle autorità competenti dello Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

Le autorità competenti dello Stato richiesto decidono se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1 quando trattano la domanda di riammissione.

Art. 6 Domanda di riammissione

(art. 4 par. 1 dell’Accordo)

L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto la domanda di riammissione di cui all’Allegato 1 del presente Protocollo, utilizzando un canale di trasmissione sicuro.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto all’autorità competente dello Stato richiedente la risposta alla domanda di riammissione, utilizzando un canale di trasmissione sicuro.

I termini specificati nell’articolo 7 dell’Accordo decorrono dalla data in cui le autorità competenti dello Stato richiesto ricevono un’apposita richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente (la data di ricezione della richiesta è considerata la data di registrazione della richiesta in entrata conformemente alle procedure interne dell’autorità competente che ha ricevuto la richiesta).

Art. 7 Ammissione in transito sotto scorta

(art. 10 dell’Accordo)

Se l’ammissione in transito di una persona è eseguita sotto scorta, le autorità dello Stato richiedente devono fornire i seguenti dati: nomi, cognomi degli agenti di scorta.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non possono portare armi o altri oggetti sottoposti a restrizioni sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in abito civile, sono muniti di passaporto e tessere di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.

Le autorità competenti stabiliscono anticipatamente, caso per caso, il numero di agenti di scorta.

Le autorità competenti cooperano in tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta sono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

Art. 8 Domanda di ammissione in transito

(art. 11 dell’Accordo)

L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto la domanda di ammissione in transito di cui all’Allegato 2, utilizzando un canale di trasmissione sicuro.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito all’autorità competente dello Stato richiedente, utilizzando un canale di trasmissione sicuro.

I termini specificati nell’articolo 11 dell’Accordo decorrono dalla data in cui le autorità competenti dello Stato richiesto ricevono un’apposita richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente (la data di ricezione della richiesta è considerata la data di registrazione della richiesta in entrata conformemente alle procedure interne dell’autorità competente che ha ricevuto la richiesta).

Art. 9 Costi

(art. 12 dell’Accordo)

Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto i costi risultanti dalla riammissione e dall’ammissione in transito entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 10 Procedura di riammissione e di ammissione in transito

Ai fini della riammissione e dell’ammissione in transito le Parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

per la Confederazione Svizzera:

  1. aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten;
  2. aeroporto internazionale di Ginevra-Cointrin;
  3. aeroporto internazionale di Basilea-Mulhouse;
  4. valico di frontiera di Sankt Margrethen.

per l’Ucraina:

  1. aeroporto internazionale «Boryspil»;
  2. aeroporto internazionale «Igor Sikorsky Kyiv».

Art. 11 Modalità di comunicazione tra le autorità competenti

Salvo intesa di tenore diverso, nell’applicare l’Accordo le autorità competenti delle Parti contraenti si servono dell’inglese per le loro comunicazioni orali e scritte.

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax nonché gli indirizzi di posta elettronica delle autorità competenti entro 30 giorni al massimo dalla firma del presente Protocollo. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio i cambiamenti dei nominativi, degli indirizzi, dei numeri di telefono e di fax nonché degli indirizzi di posta elettronica.

Art. 12 Entrata in vigore, denuncia e modifiche

Il presente Protocollo di applicazione entra in vigore alla data in cui viene firmato dalle autorità competenti.

Il presente Protocollo di applicazione cessa di essere effettivo simultaneamente all’Accordo.

Il presente Protocollo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti per scritto e per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura definita nel paragrafo 1 del presente articolo. Fatto a Kiev il 21 luglio 2020 in duplice copia in lingua tedesca, ucraina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo di applicazione prevale il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Claude Wild

Per
la Segreteria di Stato della migrazione
della Confederazione Svizzera:

Claude Wild

Per il
Servizio statale per la migrazione
dell’Ucraina:

Maksym Sokoliuk

Per
l’Amministrazione dei servizi
di frontiera dell’Ucraina:

Serhiy Deyneko

Allegato 1

(luogo e data)

(indicare l’autorità competente dello Stato richiedente)

Riferimento:

Destinatario:

(indicare l’autorità competente dello Stato richiesto)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera
e l’Ucraina sulla riammissione di persone

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:



Fotografia

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile:

□ coniugato/a

□ celibe/nubile

□ divorziato/a

□ vedovo/a

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto (se disponibile):

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Ultimo luogo di residenza nello Stato richiesto (se disponibile):

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

5. Cittadinanza e lingua:

D. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

5. Esito dell’audizione:

E. Ulteriori informazioni sulla riammissione di una persona

Conformemente alla disposizione dell’articolo 3 paragrafo 2 lettera a dell’Accordo lo Stato richiedente conferma che non è applicabile nessun altro accordo di riammissione.

F. Osservazioni

(timbro e firma)

Allegato 2

(luogo e data)

(indicare l’autorità competente dello Stato richiedente)

Destinatario:

(indicare l’autorità competente dello Stato richiesto)

Domanda di ammissione in transito
ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera
e l’Ucraina sulla riammissione di persone

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile:



Fotografia

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Tipo di documento (data di rilascio e di scadenza):

B. Ammissione in transito

1. Tipo di transito:

□ aereo

□ marittimo

□ terrestre

2. Stato di destinazione finale:

3. Eventuali altri Stati di transito:

4. Valico di frontiera previsto, data e orario del trasferimento e possibili scorte:

5. L’ammissione è garantita in eventuali altri Stati di transito e nello Stato di destinazione finale?

□ sì

□ no

6. I motivi di un rifiuto dell’ammissione in transito sono conosciuti?

□ sì

□ no

C. Osservazioni

(firma di un ufficiale dell’autorità competente
dello Stato richiesto)

(sigillo/timbro)

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