I cittadini delle Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede, possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente allo Stato accreditatario per via diplomatica il posto e la funzione delle persone summenzionate.
Le persone di cui al paragrafo 1 ricevono una carta di legittimazione dello Stato accreditatario.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai familiari, a condizione che vivano nella stessa economia domestica, che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 e che siano titolari di un passaporto diplomatico valido.