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0.142.117.899

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam
sulla riammissione di cittadini vietnamiti in situazione irregolare

0.142.117.899 (Stato 23 gennaio 2007)

RU 2007 175

Traduzione1

Concluso il 12 settembre 2006
Entrato in vigore l’11 novembre 2006

(Stato 23 gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

(qui di seguito denominati le Parti contraenti),

mossi dal desiderio di mantenere e sviluppare i legami d’amicizia e la cooperazione tra i due Paesi;

mossi dal desiderio di stabilire norme comuni riguardo al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini vietnamiti in situazione irregolare sul territorio svizzero;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

  1. La Parte vietnamita riammette secondo i principi e le procedure previsti nel presente Accordo i cittadini vietnamiti in situazione irregolare sul territorio svizzero, nel rispetto della legislazione vietnamita e delle Convenzioni internazionali vigenti e sul fondamento di un esame individuale dei casi.
  2. La Parte svizzera rinvia nel Vietnam, conformemente alla legislazione svizzera, alle Convenzioni internazionali vigenti e con l’assenso della Parte vietnamita, i cittadini vietnamiti in situazione irregolare sul territorio svizzero, tenendo debitamente conto degli aspetti umanitari e del principio del ricongiungimento familiare. La Parte svizzera accorda alla persona interessata un termine ragionevole che le consenta di regolare i propri affari in Svizzera prima del rimpatrio in Vietnam.
  3. Il rimpatrio avviene nel rispetto dell’ordine, della sicurezza e della dignità della persona rimpatriata.
  4. La persona rimpatriata ha il diritto di trasferire in Vietnam tutto il denaro e tutti i beni che ha acquisito legalmente in Svizzera, comprese le prestazioni di sicurezza sociale versate, in virtù della legislazione svizzera, agli stranieri che non risiedono più in Svizzera.

Art. 2 Persone da riammettere e condizioni di riammissione

  1. Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 del presente Accordo, la Parte vietnamita riammette la persona rimpatriata dopo aver verificato che quest’ultima:a)possiede la cittadinanza vietnamita e non ha ottenuto la naturalizzazione in Svizzera; eb)innanzi disponeva di un domicilio permanente legale nel Vietnam.
  2. Se la persona da riammettere possiede anche la cittadinanza di uno Stato terzo, la Parte svizzera tiene debitamente conto della volontà di detta persona di ritornare nell’uno o nell’altro Paese.
  3. Se la persona da riammettere adempie le condizioni menzionate nel capoverso 1 del presente articolo, ma ha raggiunto la Svizzera attraverso uno Stato terzo obbligato, giusta un accordo di riammissione, a riammettere detta persona, la Svizzera la rinvia in tale Stato terzo.
  4. Se è stata condannata a una pena detentiva e a un’espulsione giudiziaria pronunciata dalle autorità svizzere, la persona da riammettere deve aver espiato tutta la pena in Svizzera prima di poter essere riammessa nel Vietnam.
  5. Il presente Accordo non si applica né alle persone beneficianti dello statuto di rifugiato né ai cittadini vietnamiti il cui coniuge o i cui figli hanno la cittadinanza svizzera.
  6. Se la Parte vietnamita scopre elementi che le erano sconosciuti al momento in cui la Parte svizzera ha presentato la domanda, quest’ultima li esamina tenendo debitamente conto degli aspetti umanitari e del principio del ricongiungimento familiare, conformemente alla legislazione e alla prassi svizzere.

Art. 3 Termini

  1. La Parte vietnamita procede alla verifica degli elementi d’informazione relativi alla persona da riammettere entro due mesi dalla data di ricezione dell’incarto completo. Tale termine può essere prorogato al massimo di un mese.
  2. La Parte vietnamita riammette sul proprio territorio la persona interessata entro un mese a contare dalla data della notifica dell’accettazione. Tale termine può essere prorogato su richiesta della Parte svizzera se impedimenti d’ordine giuridico e pratico lo esigono.

Art. 4 Eventuale ritorno della persona rimpatriata

La Parte svizzera riammette sul proprio territorio, senza formalità e senza indugio, le persone riammesse dalla Parte vietnamita se, dopo verifiche successive alla riammissione, risulta che esse non adempivano le condizioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo al momento della loro partenza dal territorio svizzero. In caso di impedimenti, il ritorno della persona interessata deve avvenire il più tardi entro un mese.

Art. 5 Autorità competenti

  1. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambiano gli indirizzi delle autorità competenti per presentare, ricevere e trattare le domande di riammissione.
  2. Qualsiasi ulteriore cambiamento degli indirizzi delle autorità competenti viene comunicato, senza indugio, per via diplomatica.

Art. 6 Procedura di riammissione

  1. Se la persona da riammettere adempie le condizioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, l’Ambasciata di Svizzera nel Vietnam presenta l’incarto relativo a detta persona al Ministero della sicurezza pubblica e al Ministero degli affari esteri. L’incarto comprende la domanda di riammissione, corredata di un elenco dei rimpatriati, i moduli di dichiarazione personale, i documenti o gli indizi che comprovano o rendono verosimile l’identità e la cittadinanza, due fotografie d’identità (formato 4 x 6), come anche un attestato ufficiale dell’autorità competente svizzera che certifica la dimora illegale in Svizzera secondo il modello allegato, debitamente autenticato dalle autorità competenti.
  2. 2. a) Su richiesta della Parte vietnamita, la Parte svizzera agevola l’audizione della persona interessata da parte dell’autorità competente per l’ottenimento degli elementi informativi utili a consentire di stabilire o convalidare l’identità e la cittadinanza dell’interessato, come anche di determinare il luogo del suo ultimo domicilio permanente. b)In caso di dubbio sulla possibilità di riammettere una persona in un caso specifico, l’autorità svizzera può chiedere all’autorità competente vietnamita di procedere all’audizione dell’interessato.
  3. Se è comprovato che l’interessato adempie le condizioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, la Parte vietnamita rilascia il documento di viaggio, corredato della notifica di riammissione, e lo trasmette all’autorità svizzera competente.
  4. Il rimpatrio deve essere annunciato dall’Ambasciata di Svizzera al Ministero della sicurezza pubblica e al Ministero degli affari esteri vietnamiti con almeno 15 giorni di anticipo. Detti Ministeri devono essere informati della data, dell’aeroporto d’entrata (Noi bai – Hanoi o Tan Son Nhat – Ho Chi Minh-Ville), del numero del volo e dell’ora d’arrivo, dell’elenco dei rimpatriati e, all’occorrenza, della descrizione del passaporto del personale specializzato svizzero (nome e cognome, data di nascita, numero del passaporto, soggiorno previsto in Vietnam, ecc.) per le formalità d’accoglienza.
  5. All’atto della consegna dei rimpatriati all’aeroporto vietnamita, il personale svizzero, se la persona interessata necessita di cure mediche, presenta all’autorità vietnamita un certificato medico. Il personale d’accompagnamento o il rappresentante svizzero competente in loco procede alla firma del verbale di consegna.

Art. 7 Spese

  1. Le spese di viaggio fino all’aeroporto d’entrata menzionato all’articolo 6 capoverso 4 del presente Accordo come anche le spese dell’eventuale ritorno della persona di cui all’articolo 4 del presente Accordo sono a carico della Parte svizzera.
  2. La Parte svizzera indennizza in modo forfetario il personale della Parte vietnamita incaricato dell’audizione delle persone da riammettere secondo le disposizioni dell’articolo 6 capoverso 2 per le spese occasionate (spese di viaggio, soggiorno, indennità giornaliere).
  3. Per agevolare l’accoglienza e il reinserimento delle persone che rimpatriano in virtù del presente Accordo, la Parte svizzera assiste la Parte vietnamita. Un gruppo peritale, composto di rappresentanti delle due Parti, può sottoporre alle autorità competenti proposte o progetti relativi alla realizzazione di tale assistenza.
  4. Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio delle spese di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo, la Parte svizzera paga l’importo girando la somma in franchi svizzeri sul conto bancario di un Ministero della Parte vietnamita. Le Parti contraenti si comunicano le coordinate bancarie mediante scambio di note.

Art. 8 Protezione dei dati

  1. I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e delle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti contraenti.
  2. In tale contesto, i dati personali da comunicare concernono esclusivamente i dati personali relativi alla persona da riammettere ed eventualmente quelli dei membri della sua famiglia (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannome o pseudonimi, nomi falsi, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanze precedente e attuale); la sua carta d’identità o il suo passaporto; altri dati necessari all’identificazione come anche suoi luoghi di soggiorno e suo/suoi itinerari/o).
  3. I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo e ai fini ivi previsti. Ogni ulteriore trasmissione ad altre autorità deve essere previamente autorizzata dall’autorità che li ha comunicati. Per altro, ogni Parte contraente incarica un organismo indipendente idoneo di controllare il trattamento e l’utilizzazione di tali dati.
  4. Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta di quest’ultima, circa l’utilizzazione dei dati personali trasmessi e dei risultati ottenuti. Su sua richiesta la persona interessata è informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste.
  5. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale i dati sono stati comunicati.
  6. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve essere immediatamente avvertito. Quest’ultimo è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione dei dati in questione.
  7. Le due Parti contraenti sono tenute a iscrivere nei loro incarti la trasmissione e la ricezione dei dati personali e a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Art. 9 Clausola d’intangibilità

Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi di diritto internazionale delle Parti contraenti, in particolare gli obblighi derivanti dai trattati nell’ambito dei diritti dell’uomo e dell’estradizione.

Art. 10 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein.

Art. 11 Modifiche, complementi

Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune accordo dalle Parti contraenti, per scritto o per via diplomatica.

Art. 12 Principio della buona collaborazione e appianamento delle
divergenze

  1. Le Parti contraenti s’impegnano a cooperare strettamente e a risolvere, di comune intesa, i problemi che potrebbero presentarsi al momento dell’applicazione del presente Accordo.
  2. Qualsiasi divergenza, sorta nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente Accordo, deve essere appianata per via diplomatica. All’occorrenza, ciascuna Parte contraente può chiedere l’immediata convocazione di una riunione di esperti al fine di risolvere le questioni relative all’applicazione del presente Accordo.

Art. 13 Sospensione, denuncia

Ciascuna Parte contraente può sospendere o denunciare completamente o parzialmente il presente Accordo per gravi motivi, attinenti in particolare alla tutela della sicurezza nazionale, all’ordine pubblico o alla salute pubblica. La sospensione o la denuncia deve essere comunicata immediatamente all’altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica. La sospensione o la denuncia ha effetto 30 giorni dopo la data della relativa notifica.

Art. 14 Entrata in vigore

Fatto a Hanoi il 12 settembre 2006, in due esemplari nelle lingue francese e vietnamita, ciascuno facente parimenti fede.

  1. Il presente Accordo entra in vigore entro 60 giorni dopo la data della firma.
  2. È concluso per una durata di cinque anni ed è prorogato tacitamente per periodi consecutivi di tre anni, tranne se, almeno sei mesi prima della scadenza, una Parte non informa l’altra, per scritto, dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della
Repubblica Socialista del Vietnam

Bénédict de Cerjat

Vu Dung

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