Ai fini del presente Accordo:
- per «la Convenzione» s’intende la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;
- il termine «marinaio rifugiato» è applicabile a chiunque sia considerato rifugiato, conformemente alla definizione dell’articolo 1 della Convenzione e alla dichiarazione o notificazione da parte dello Stato Contraente giusta la sezione B, e lavori a qualsiasi condizione, come marinaio o eserciti abitualmente detta professione a bordo d’un mercantile.